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Debito sanato, nominativo cancellato

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

12/12/2003

Il Garante della privacy accoglie il ricorso di un consumatore nei confronti di un istituto di credito.

Dopo il provvedimento di carattere generale adottato il 31 luglio 2002, l’Autorità per la tutela dei dati personali torna sul tema della gestione delle informazioni contenute nelle “centrali rischio private”, banche dati istituite per verificare la solvibilità dei soggetti che si rivolgono al mercato creditizio di banche ed istituti finanziari.

Dalle pagine della sua newsletter settimanale, il Garante ribadisce il principio che commette un illecito la “centrale rischi” privata che conserva nel proprio archivio il nominativo di una persona che ha restituito da più di un anno, senza perdite per la società seppure con qualche ritardo, un prestito. Non è quindi sufficiente che la centrale rischi sospenda temporaneamente la visibilità dei dati personali: deve cancellarli.

Il Garante ha così accolto il ricorso di un consumatore che lamentava di essere ancora inserito nella predetta banca dati nonostante fosse trascorso più di un anno da quando aveva integralmente sanato la propria posizione debitoria.

A causa del permanere di questa segnalazione di “sofferenza”, al consumatore erano stati rifiutati alcuni finanziamenti da diversi istituti di credito.
In un primo momento, il consumatore aveva presentato una istanza alla “centrale rischi” per chiedere la cancellazione dei dati allegando una quietanza liberatoria datata aprile 2002 rilasciata dalla banca che gli aveva erogato il prestito. Questa documentazione non veniva però ritenuta sufficiente dalla “centrale rischi” che faceva decorrere invece l’estinzione del debito non da aprile, bensì da una data successiva rispetto alla quale, al momento della presentazione della richiesta di cancellazione, non era ancora trascorso un anno.

Insoddisfatto, il consumatore presentava ricorso all’Autorità.
Nel corso del procedimento la società resistente ribadiva quanto già comunicato al consumatore, ma in considerazione della quietanza di aprile 2002 disponeva il blocco temporaneo della visibilità del nominativo del ricorrente in attesa delle decisioni dell’Autorità.
Tuttavia questa misura “temporanea” e interlocutoria non risulta conforme a quanto affermato dal Garante nel provvedimento generale sulle “centrali rischi” il quale sottolinea “la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalla centrale rischi private entro un anno dalla loro regolarizzazione”.

Alla società è stato quindi ordinato di cancellare il nominativo del consumatore entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante.
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