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I quesiti sul decreto 81: diritti e obblighi del committente

I quesiti sul decreto 81: diritti e obblighi del committente
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

13/03/2019

Sulla facoltà o meno per un committente di accedere nel cantiere istallato per la realizzazione di un’opera edile per suo conto.


Quesito

Svolgo l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di docente in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Faccio riferimento a una domanda che mi sono posta e che spesso mi viene rivolta nel corso della mia attività di cantiere o durante le docenze. Ha il committente la facoltà di accedere nel cantiere installato per realizzare un’opera edile per suo conto? Quale è il suo parere? Io non penso che gli sia concessa.

 

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Risposta

E’ una domanda questa, formulata dal lettore sulla facoltà o meno per un committente di accedere al cantiere installato per realizzare un’opera edile per suo conto, che viene spesso posta durante lo svolgimento di corsi di formazione, di incontri di studio o di seminari riguardanti la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. E’ l’occasione questa allora, prima di fornire una risposta, di richiamare tutti gli obblighi che il legislatore ha posto a carico dei committenti, cosa che lo scrivente ha già fatto nella risposta a un altro precedente quesito pubblicata nell’articolo “ Obblighi del committente di un’opera edile” del 21/5/2014. Gli obblighi del committente, così come definito dall’art. 89 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., sono stati fissati negli articoli 90, 93 comma 2, 100 comma 6-bis e 101 comma 1 di tale D. Lgs. che qui di seguito si ritiene opportuno riepilogare.

 

Premesso che ogni volta che il D. Lgs. n. 81/2008 cita il committente tale figura viene posta in alternativa a quella del responsabile dei lavori al quale questi può trasferire uno o più obblighi che il legislatore ha voluto porre a suo carico, il committente o il responsabile dei lavori secondo quanto indicato nell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

- deve attenersi nelle fasi di progettazione dell’opera ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. ed in particolar modo al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente nonché all'atto della previsione della durata di realizzazione dei vari lavori o fasi di lavoro (comma 1);

- prende in considerazione nella fase della progettazione dell'opera il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo dell’opera (comma 2);

- designa contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, tenendo presente che, secondo il comma 11 dello stesso articolo 90, tale obbligo non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro nel qual caso, però, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (comma 3);

- designa prima dell’affidamento dei lavori il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (comma 4);

- designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (comma 5);

- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, curando che tali nominativi siano indicati nel cartello di cantiere (comma 7);

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII tenendo presente che nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (Durc), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (comma 9 lettera a);

 - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, tenendo presente che nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (comma 9 lettera b);

 - trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29/11/2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/1/2009 n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) (comma 9 lettera c),

 

e secondo l’art. 101 comma 1 primo periodo:

- trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori,

 

obblighi tutti questi da assolvere prima dell’inizio dei lavori.

 

Secondo l’art. 93 comma 2, poi, il committente o il responsabile dei lavori:

 

- è tenuto a verificare che il coordinatore per la progettazione (CSP) adempia all’obbligo di cui all’articolo 91 comma 1 relativo alla redazione del PSC e che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) adempia agli obblighi di verifica, di organizzazione, di segnalazione e di sospensione dei lavori di cui all’articolo 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e),

 

e secondo l’art. 100 comma 6-bis, ancora, il committente o il responsabile dei lavori:

 

- si assicura che il datore di lavoro dell’impresa affidataria attui l’obbligo previsto dall’articolo 97 comma 3-bis di corrispondere alle ditte subappaltatrici gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso d’asta e quello di cui dall’articolo 97 comma 3-ter di aver formato adeguatamente il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, obblighi questi da assolvere durante l’esecuzione dell’opera.

 

 

(…)

 

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sulla facoltà o meno per un committente di accedere nel cantiere istallato per la realizzazione di un’opera edile per suo conto.

 



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