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Imparare dagli errori: cosa succede se mancano parapetti adeguati?

Imparare dagli errori: cosa succede se mancano parapetti adeguati?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

20/02/2020

Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione alla mancanza di idonei parapetti nei lavori in quota. Le dinamiche degli infortuni avvenuti in attività edili: la posa di un tetto e i lavori di pavimentazione di un balcone.

 

Brescia, 20 Feb – Se l’archivio di infortuni professionali presente in INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, raccoglie infortuni professionali gravi e mortali avvenuti quasi in tutti i comparti lavorativi, ci sono tuttavia delle significative ricorrenze. Ricorrenze relative alla presenza di schede con fattori causali simili che a volte ci guidano nelle scelte degli argomenti da trattare e nel numero di puntate da dedicarvi.

 

Ed è proprio per la presenza, in molte schede di infortuni relativi a cadute dall’alto, di fattori causali inerenti l’assenza di idonei parapetti, che in questi mesi la rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali,  si è soffermata sul tema dei parapetti provvisori, dispositivi di protezione collettiva utilizzati, ad esempio, nei lavori in quota.

 

Dopo aver parlato nelle precedenti puntate di parapetti assenti o semplicemente non idonei, presentiamo altre schede di infortunio tratte dall’archivio INFOR.MO. e correlati a questi importanti dispositivi di protezione.

 

Ci soffermiamo in particolare su:


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Gli incidenti in assenza di parapetti adeguati

Nel primo caso l’infortunio riguarda l’assenza di parapetti in lavori edili relativi alla posa di un tetto.

La posa di un tetto in legno viene eseguita lavorando ad un’altezza di circa 7 metri senza parapetti. Quando mancano poche tavole alla fine del lavoro, un lavoratore scivola all’indietro lungo la falda e cade al suolo da un’altezza di circa 6 metri.

Mentre il figlio ed il fratello si recano a terra per prestare i soccorsi vedono che i dipendenti della ditta appaltatrice si recano in quota per approntare il parapetto di protezione.

 

Al di là dell’ultima annotazione che dimostra, una volta di più, come in molte aziende sia assente un interesse reale per la tutela della sicurezza dei lavoratori, veniamo ai fattori causali individuati nella scheda:

  • l’infortunato “scivola lungo la falda del tetto;
  • mancanza di protezioni nel parapetto”.

 

Il secondo caso riguarda la mancanza di parapetti idonei durante lavori di pavimentazione di un balcone.

Un lavoratore sta dunque eseguendo lavori di pavimentazione di un balcone di un fabbricato.

Mentre lavora si appoggia al corrente intermedio del parapetto posto a protezione.

L’elemento, costituito da una tavola in legno, si rompe a causa della spinta esercitata dal corpo dell'operaio e lo fa precipitare al suolo da un'altezza di circa m. 4,10.

 

Chiaramente il fattore causale, in questo caso, è relativo alla presenza di un “parapetto anticaduta non adeguato”.

 

Anche nel terzo caso, relativo ad attività edili, si assiste all’inidoneità dei parapetti a svolgere il ruolo di protezione previsto.

Al termine della giornata lavorativa un lavoratore si trova al secondo piano dell'edificio in costruzione.

Non ci sono testimoni del fatto, la ricostruzione del fatto ritenuta più verosimile “è che l'infortunato mentre stava radunando le attrezzature di lavoro e alcuni effetti personali, per motivi sconosciuti, si appoggiava al parapetto in legno posto a difesa del vano scala: tale parapetto si staccava parzialmente dalla soletta alla quale era ancorato tramite chiodi. Il lavoratore precipitava nel vano scala e cadeva sulla soletta del piano inferiore posta ad una distanza di circa 2,70 m procurandosi trauma cranico”.

Immediatamente soccorso dai compagni di lavoro veniva trasportato con ambulanza all'ospedale dove giungeva privo di conoscenza: il decesso “è avvenuto dopo 5 giorni, per frattura del cranio”.

 

Anche in questo caso il fattore causale riguarda la presenza di un “parapetto privo della necessaria resistenza meccanica”.

 

I riferimenti ai parapetti nel D.Lgs. 81/2008

Dopo aver già presentato in altre puntate della rubrica varie indicazioni relative alla prevenzione delle cadute attraverso l’uso dei parapetti provvisori, torniamo a soffermarci su un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili dal titolo “ Parapetti provvisori”.

 

Il documento - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa – fornisce alcuni riferimenti normativi relativi a quanto riportato nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Si indica che nel d.Lgs. 81/2008 non ci sono molti riferimenti ai parapetti provvisori prefabbricati intesi come dispositivi di protezione collettiva, tuttavia il termine parapetto “viene tuttavia citato in diversi articoli”.

 

Riportiamo i due articoli ricordati nel Quaderno dell’Inail.

 

Art. 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie che siano posti a un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

 

Art. 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

 

Riportiamo, infine, anche il riferimento ai parapetti contenuto nell’Allegato IV del Testo Unico.

 

ALLEGATO IV

(…)

1.7.2.1. A gli effetti del presente decreto è considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un’altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 15 centimetri.

(…)

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 1293, 1582 e 1869 (archivio incidenti 2002/2015).

 


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