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La nomina del preposto e la culpa in eligendo da parte del datore di lavoro

La nomina del preposto e la culpa in eligendo da parte del datore di lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

17/12/2018

La nomina del preposto non esime il datore di lavoro dal controllare l’adeguatezza del suo operato e delle scelte che lo stesso ha adottato ma la valutazione della sua idoneità comunque, in tema di culpa in eligendo, non può che essere fatta ex ante.


La Corte di Cassazione in questa sentenza, decidendo sul ricorso presentato dall’amministratrice unica di una società, condannata dal Tribunale e dalla Corte di Appello per essere stata ritenuta responsabile dell’infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente nel mentre eseguiva dei lavori di manutenzione a bordo di una nave,  è entrata nel merito della nomina del preposto che la ricorrente aveva portato a difesa del suo operato e ha ribadita la necessità di valutare l’idoneità e la capacità di questa figura preventivamente al momento della scelta e di controllare comunque il suo operato.  La nomina del preposto, ha infatti precisato la suprema Corte, non esonera il datore di lavoro dal controllare l’adeguatezza delle sue azioni e delle scelte che lo stesso ha fatte e la valutazione della sua idoneità, in tema di culpa in eligendo, non può che essere fatta comunque ex ante perché altrimenti la sussistenza della culpa in eligendo stessa coinciderebbe tout court con l'ipotesi di accadimento dell'infortunio. Se la valutazione avviene ex post, ha inoltre aggiunto la suprema Corte, va da sé la sussistenza dell'errore nella scelta del soggetto al quale affidare la posizione di garanzia, in quanto ciò che doveva essere previsto ed evitato dallo stesso è invece accaduto,

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata, anche in ordine alle statuizioni civili, la sentenza del Tribunale con la quale la legale rappresentante di una ditta era stata ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 590, comma 2, c.p. perché per negligenza ed imprudenza, ed in violazione dell'art. 113, comma 7, e dell'art. 28, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008, aveva cagionata a una dipendente della società, lesioni personali consistenti in trauma cranico commotivo con focolaio lacero contusivo frontale e frattura costale multipla a destra, contusioni polmonari, contusioni escoriate multiple, ferite lacero contuse alla mano destra, all'avambraccio destro ed alle labbra inferiori e superiori, giudicate guaribili con prognosi superiore a quaranta giorni.

 

Secondo la sentenza della Corte di Appello il giorno dell'infortunio il dipendente di un’impresa alla quale erano stati affidati in subappalto dei lavori di pitturazione operava all'interno del vano motore di una nave.  Tale vano era dotato di dodici livelli, raggiungibili solo attraverso la scala e il lavoratore si trovava all'ultimo livello, ove era posto il fumaiolo della nave, quando, dopo avere terminato il lavoro, riceveva dal capocantiere l'ordine di prendere un bidone pieno di pittura posto ad un livello sottostante, per effettuare l'ultimo ritocco. Questi, dopo essere sceso per prendere il bidone, era risalito sulla scala, tenendo con una mano il bidone e con l'altra reggendosi ai pioli e, così facendo, era precipitato di cinque piani, sino al settimo livello, procurandosi molteplici lesioni.

 

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputata ha ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad alcune motivazioni. In particolare la stessa ha fatto osservare, in particolare, che la sentenza impugnata aveva completamente omesso di valutare che, in qualità di legale rappresentante della società, aveva nominato un preposto, titolare di una figura professionale adeguata, cui era stato devoluto il compito di presiedere alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Quest’ultimo, secondo il ricorrente, aveva assunto, entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, la titolarità della posizione di garanzia, dovendo in tale sua veste sovraintendere all'attività, impartire le istruzioni, dirigere gli operai ed attuare le direttive ricevute, controllandone l'esecuzione per cui l'infortunio occorso al lavoratore, se verificatosi per violazione delle norme antinfortunistiche, non poteva che essere riferito alla posizione di garanzia di tale preposto al quale andava ascritta la responsabilità dell'evento. Ha fatto osservare, altresì, l'insussistenza della culpa in eligendo, ritenuta dalla sentenza, dovendo l'idoneità del preposto essere valutata in relazione alla sua capacità professionale ed ai mezzi tecnici disponibili al momento del conferimento dell'incarico, restando irrilevanti gli eventi successivi non prevedibili.

 

Come ulteriore motivazione il ricorrente ha sottolineato che l'attività di pitturazione, oggetto del contratto di subappalto, non prevedeva l'utilizzo delle scale interne e tantomeno di quelle a pioli, perché per siffatti lavori veniva utilizzata apposita piattaforma, posta all'esterno della nave che, attraverso un braccio articolabile in tutte le direzioni consentiva di prendere e di trasportare materiali ed operai.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con riferimento alla motivazione di cui al ricorso legata alla nomina di un preposto che aveva l’obbligo di sovraintendere all’attività dei lavoratori e di controllare che gli stessi rispettassero le norme antinfortunistiche, ha fatto presente che pur ritenendo incontestato che l'imputata, nella sua qualità di legale rappresentante della subappaltante avesse provveduto a nominare un preposto, la stessa ha assunto comunque una responsabilità per il sinistro accaduto per culpa in eligendo, avendo essa designato alla tutela della sicurezza dei lavoratori un soggetto rivelatosi nei fatti totalmente inadeguato.

 

La censura del ricorrente si era concentrata sull'imprevedibilità ex ante del comportamento del preposto, che pur avendo ricevuto l'incarico di vigilare sull'attività dei lavoratori e sulla concreta adozione delle cautele individuali, aveva impartito un ordine del tutto incompatibile con la funzione di garanzia assunta. La suprema Corte in merito ha fatto presente che la valutazione della idoneità del preposto non può che essere fatta ex ante, perché altrimenti la sussistenza della culpa in eligendo coinciderebbe tout court con l'ipotesi di accadimento dell'infortunio.” Se la valutazione avviene ex post, infatti”, ha aggiunto la Sez. IV, “va da sé la sussistenza dell'errore nella scelta della persona cui affidare la posizione di garanzia, in quanto ciò che doveva essere previsto ed evitato dal preposto è invece accaduto”, Così inquadrata la responsabilità in eligendo non può dimenticarsi, ha precisato la Sez. IV, che, allorquando intervenga un accadimento lesivo dell'integrità fisica del lavoratore e ciò si concreti per difetto dell'attività del preposto, spetta al datore di lavoro provare che quest'ultimo era idoneo alla funzione rivestita, cosa che è mancata nel caso in esame. D'altro canto, non può dimenticarsi che la semplice nomina del preposto non esime il datore di lavoro dal controllo sulla sua adeguatezza anche dopo la nomina.

 

L’omessa predisposizione delle cautele, ha così concluso la Cassazione, non era comunque nel caso in esame riferibile al solo preposto in quanto, come espressamente indicato in entrambe le sentenza dei giudici di merito, vi era una piattaforma esterna che assicurava il trasporto fra un piano e l'altro sia dei materiali che degli operai, consentendo di raggiungere ciascun ballatoio, ma mancava la predisposizione di misure adeguate che impedissero al lavoratore di spostarsi da un ballatoio all'altro facendo uso delle scale a pioli in violazione dell'art. 113, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo cui "Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura".  

 

In definitiva la Corte di Cassazione ha ritenuta la sentenza appellata congrua e scevra da errori ed illogicità e infondate le motivazioni addotte nel ricorso per cui lo ha rigettato condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che ha liquidate in 2.500 euro, oltre ad accessori di legge.

 

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 29113 del 25 giugno 2018 (u.p. 20 febbraio 2018) - Pres. Izzo – Est. Nardin - P.M. Casella - Ric. N.G.. - La nomina del preposto non esime il datore di lavoro dal controllare l’adeguatezza del suo operato e delle scelte che lo stesso ha adottato ma la valutazione della sua idoneità comunque, in tema di culpa in eligendo, non può che essere fatta ex ante.

 



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