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L’obbligo del committente di verificare l’operato dei coordinatori

L’obbligo del committente di verificare l’operato dei coordinatori
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

02/05/2018

L’obbligo del committente di verificare che il CSP abbia redatto il PSC non può tradursi nella responsabilità per il suo contenuto sicché la verifica comporta il controllo della sua elaborazione e della sua non evidente inadeguatezza e illegalità.

E’ interessante questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto fornisce delle utili indicazioni per una corretta applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 alla luce della quale il committente di un’opera edile è tenuto a controllare l’operato dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Gli obblighi del committente, ha precisato in merito la suprema Corte, vanno tenuti distinti da quelli dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e sono limitati al controllo della materiale e regolare esecuzione da parte dei coordinatori dei loro compiti e non a sostituire gli stessi.

 

In particolare l’obbligo di verificare l’adempimento della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non può tradursi, secondo la suprema Corte, nella integrale e piena responsabilità per il contenuto che ha tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nella posizione delle due figure e dall'altro si verificherebbe da parte del committente un suo non corretto ingerimento, in considerazione della sua competenza, nella redazione di un piano del quale risponde il coordinatore. La verifica che deve effettuare il committente consiste sostanzialmente, secondo la Corte suprema, nel controllare che il coordinatore abbia provveduto a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e che nello stesso non vi siano evidenti e macroscopiche inadeguatezze o illegalità.

 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale, ha confermata la condanna per il reato di cui agli arti. 113, 590, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, in relazione agli artt 583, primo comma, del codice penale e 2087 del codice civile, nei confronti del socio di una società e delegato alla sicurezza, committente dei lavori, del presidente del Consiglio di Amministrazione e del consigliere delegato della società appaltatrice dei lavori, e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla pena (sospesa) di mesi due di reclusione ed al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede nei confronti della parte civile, oltre al pagamento delle spese processuali, per aver procurato, lesioni guaribili in più di 200 giorni a un lavoratore autonomo il quale, dovendo scendere dalla copertura su cui lavorava, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da altezza di circa 3,5 metri, appoggiando il piede su lucernario che si sfondava.

 

Al committente dei lavori consistenti nella sostituzione del manto di copertura di un fabbricato era stato contestato di non aver fornito alle ditte appaltatrici adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti, di non aver promosso la cooperazione tra gli appaltatori nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro e di non aver verificato l'adempimento, da parte del coordinatore in fase di progettazione e esecuzione dei suoi obblighi. Al presidente del consiglio di amministrazione e al consigliere delegato della società appaltatrice dei lavori e, a sua volta, committente degli stessi al lavoratore autonomo, era stato contestato di non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e di non aver accertato che i lucernari fossero idonei a sostenere il peso dei lavoratori e di non aver predisposto idonee misure di protezione collettiva, quali le reti anticaduta e di non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati al subappaltatore. Al coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori era stato contestato di aver redatto il piano di sicurezza e coordinamento omettendo di valutare tutti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in esame ed in particolare a quelli di cadute dall'alto, di non aver verificato l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di non aver organizzato la cooperazione ed il coordinamento né la reciproca informazione tra le stesse.

 

Avverso tale sentenza i quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia. In particolare il committente, fra le motivazioni del suo ricorso, ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 26, 90 e 93 del D. Lgs. n. 81 del 2008 in relazione agli artt. 40 e 43 del codice penale non comportando la posizione di garanzia del committente un obbligo di controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione ed andamento dei lavori ed essendosi il sinistro verificato in conseguenza di una violazione istantanea delle regole di condotta antinfortunistica da parte del lavoratore autonomo infortunatosi.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

I ricorsi sono stati accolti dalla Corte di Cassazione che ha pertanto annullata con rinvio la sentenza impugnata.

 

Relativamente al ricorso del committente la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici della Corte territoriale avevano attribuito al committente stesso. la responsabilità dell'evento in considerazione della violazione dell'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui appaltatori e lavoratori autonomi sono stati destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché dell’obbligo di verificare l’adempimento degli obblighi da parte del coordinatore per la progettazione ed esecuzione.

 

La Corte suprema ha rilevato in merito che sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado è risultato accertato che il committente non era stato informato dell’introduzione del lavoratore autonomo nel cantiere e dell’esecuzione di lavori da parte sua per cui andava esclusa qualsiasi violazione da parte dello stesso dell’obbligo di informazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che da un lato grava sul committente nei confronti del proprio appaltatore o dei lavoratori autonomi incaricati, ma che deve essere adempiuto anche dall’appaltatore sub-committente nei confronti dei propri sub-appaltatori o lavoratori autonomi incaricati, e, dall’altro lato, è configurabile solo nei confronti di quei soggetti della cui presenza nel cantiere il committente sia stato ritualmente edotto.

 

Per quanto concerne, invece, l’asserita violazione dell’obbligo di verifica, da parte del committente, dell’adempimento degli obblighi del coordinatore per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori, ha così proseguito la Sez. IV, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento, da parte del designato, degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) e e) e che la disciplina vigente prevede ragionevolmente la possibilità, nel caso che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo, di designare un responsabile dei lavori e/o i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Il momento progettuale e esecutivo di un’opera, ha ricordato la suprema Corte, implicano conoscenze tecniche elevate, di cui il committente può essere privo, per cui è naturale che egli, o il responsabile dei lavori in sua vece, possa avvalersi della cooperazione di soggetti qualificati, quali appunto il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, i quali devono assolvere compiti delicati, come il redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi.

 

Nei cantieri mobili e temporanei, ha precisato ancora la Sez. IV, gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve possedere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica di cui il committente stesso può essere privo. Tali obblighi si riducono nel controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e non nella sua integrale sostituzione. Nel caso in esame non è stato evidenziato quale sia stato l'omesso controllo che si è addebitato al committente e da quali elementi indiziari ne sia derivata la dimostrazione.

 

In particolare, ha così concluso la Corte di Cassazione, “l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dall’articolo 91, non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall'altro, il committente non può ingerirsi, in considerazione sia delle sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore, sicché la verifica comporta il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità”.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 5477 del 6 febbraio 2018 (u.p. 14 dicembre 2017) - Pres. Blaiotta – Est. Picardi – P.M. Viola - Ric. F.C., P.M., M.G. e E.P.F.. - L’obbligo del committente di verificare che il CSP abbia redatto il PSC non può tradursi nella responsabilità per il suo contenuto sicché la verifica comporta il controllo della sua elaborazione e della sua non evidente inadeguatezza e illegalità.

 



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