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Il ruolo del CSE nella formazione dei lavoratori

Il ruolo del CSE nella formazione dei lavoratori
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Sentenze commentate

14/03/2018

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve controllare l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori? La sentenza n. 27165 del 2016.

Con la sentenza n. 27165 del 4 luglio 2016, la Quarta Sezione della Cassazione Penale ha annullato con rinvio la condanna di una CSE per un omicidio colposo plurimo in danno di tre lavoratori spiegando, ancora una volta, cosa essa intenda per “Alta Vigilanza” da parte del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dell’opera (CSE).

 

Questa sentenza, rispetto alle altre riguardanti il concetto di “Alta Vigilanza”, contiene anche diversi elementi di riflessione che aiutano a comprendere quale sia l’effettivo perimetro delle attività e delle responsabilità del CSE.

 

Com'è avvenuto l'infortunio

Il triplice infortunio si era verificato il 2 ottobre 2008 nel corso dei lavori per la realizzazione di un Lotto della Variante di Valico della autostrada A1 Firenze – Bologna con i lavori appaltati dalla società concessionaria ad un’impresa affidataria.

 

Nel corso dei lavori di elevazione di una pila di un viadotto, si era verificato un cedimento durante la fase di ancoraggio di una passerella al sesto concio della pila il cui ancoraggio era stato effettuato mediante l'utilizzazione del sistema di ripresa brevettato da una nota azienda specializzata.

 

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Il sistema di ripresa, consisteva nell'utilizzazione di otto passerelle esterne agganciate ciascuna alla struttura in c.a. della pila mediante due dispositivi di ancoraggio costituiti da una piastra filettata DW15 e da un cono M24/DW15 da fissare sul pannello di rivestimento della cassaforma prima del getto di calcestruzzo tra cassaforma esterna ed interna, da un tirante (o barra) dywidag DW15, di misura predeterminata, da inserire nel cono (dotato al suo interno di una spina di battuta a contrasto, tale da limitare l'inserimento della barra) e da bloccare manualmente, per collegare, mediante la sua filettatura, piastra e cono, nonché da un rocchetto 15 e da una vite di sostegno M24x120 da installare successivamente e da avvitare sul cono per l'ancoraggio della passerella.

 

Il cedimento di uno dei punti di ancoraggio della passerella sulla quale si trovavano gli operai causava la tragica caduta al suolo e la morte degli stessi.

 

Due dei tre operai erano dipendenti dell’impresa affidataria, mentre il terzo era dipendente di un’altra impresa e distaccato presso un’impresa esecutrice che aveva stipulato un contratto di subappalto con l’impresa affidataria.

 

La squadra degli operai quel giorno aveva provveduto alle operazioni di distacco delle passerelle dalla pila per riposizionarle al concio superiore, più alto di circa sei metri; tutto si era svolto regolarmente fino all'ultima passerella, quando uno degli operatori si rendeva conto che il sistema di ancoraggio non si avvitava completamente nell'apposita sede, ma rimaneva fuori di 2-3 centimetri, quindi non serrandosi come avrebbe dovuto.

 

A quel punto veniva chiamato in aiuto l’Assistente di cantiere che, con uno dei tre lavoratori, si recava al magazzino per prendere un rocchetto e poi in officina per cercare una vite adatta a serrare il rocchetto al cono sulla pila. Successivamente, dopo alcune prove svolte a terra, il lavoratore saliva sulla pila, elevata nel frattempo con una gru al livello del sesto concio, ed avvitava il sistema di ancoraggio, con una chiave diversa da quella abituale (utile per viti di mm. 22, anziché mm. 24 come di consueto), ma con un serraggio che appariva riuscito e stavolta aderente al profilo della pila. Verso le 17.20, sulla passerella così fissata, si trovavano i tre lavoratori, mentre un quarto lavoratore si era attardato nella passerella accanto per coprire le fessure tra le due passerelle: all'improvviso il punto d'ancoraggio cedeva ed i tre operai precipitavano.

 

La consulenza tecnica per la Procura permetteva di accertare che il cono in cui era inserita la barra era privo di fermo (c.d. spina di battuta) e per questo motivo la barra aveva potuto penetrare 3,5 centimetri oltre il dovuto; questo aveva comportato un accorciamento del sistema di ancoraggio (21,5 cm anziché 25 cm.); pertanto la vite da inserire dal lato opposto alla barra non era entrata ed era stata reperita una vite con un gambo più corto e anche di minor diametro (22 millimetri anziché 24), con la conseguenza che il sistema di ancoraggio aveva ceduto al raggiungimento di 400 chilogrammi di peso, molto al di sotto del peso che avrebbe dovuto sopportare.

 

Pertanto, la Corte territoriale evidenziava che i consulenti tecnici, nella loro relazione affermavano che: <<La causa del cedimento della pedana è da individuare nello scorretto montaggio del sistema di ancoraggio e nell'Impiego di pezzi aventi caratteristiche diverse nonché nell'utilizzo di materiale mancante di alcuni elementi (battuta di arresto) previsti nei progetto>>.

Nella sentenza di primo grado si osservava che: <<Nessuno si era accorto che il cono non era completo, nessuno si era reso conto dei perché la vite inizialmente utilizzata non andava bene, nessuno si era reso conto che la vite effettivamente poi inserita era inadatta per lunghezza e grandezza, né l’assistente di cantiere, né gli operai; come è emerso dalle dichiarazioni dell'unico superstite, nessuno dei componenti la squadra di lavoro, almeno quelli presenti, aveva una vera cognizione tecnica per il montaggio delle passerelle, avendolo fatto nelle giornate precedenti sotto la guida del caposquadra, ma non avendo fatto alcun specifico corso>>.

 

L'istruttoria compiuta permetteva di appurare che nessuno dei lavoratori che componevano quel giorno la squadra e neppure gli altri lavoratori impegnati nelle operazioni (compreso l’assistente di cantiere) aveva seguito corsi di formazione che fossero specificatamente attinenti al montaggio e all’uso delle pedane a sbalzo per la costruzione delle pile di viadotto. In sostanza nessuno aveva specifica esperienza e competenza, necessaria in un'attività così rischiosa, trattandosi di lavorare a circa 40 m. di altezza.

 

Le decisioni della A. G.

La CSE era stata rinviata a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 113, 41 e 589 commi 1, 2, 3 e 4 in relazione all'art. 590 comma 3 c.p.., perché in qualità di <<coordinatrice per l'esecuzione del lavori, in violazione dell'art. 92 I comma lett. a) d.lgs. 81/08, non verificando, durante la realizzazione della pila dei viadotto Lora, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, in particolare non controllando l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della pila; per colpa, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché nell'inosservanza delle disposizioni di legge per ciascuno richiamate, cagionavano la morte dei tre operai e, al quarto che rimaneva in bilico sulla pedana attigua a quella ceduta, lesioni personali consistite in disturbo da stress postraumatico dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore a tre mesi>>.

 

Il G.U.P. di Firenze aveva dichiarato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, la CSE colpevole del reato di omicidio colposo plurimo a lei ascritto in rubrica e l'aveva condannata, con la diminuente del rito, alla pena di due anni di reclusione, pena della quale aveva disposto la sospensione condizionale.

 

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 29/1/2015, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Firenze del 9/3/2010, appellata dalla CSE aveva concesso all'imputata le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ex art. 589 comma 2 c.p. contestatale, rideterminava la pena in anni uno e mesi due di reclusione, revocando le statuizioni civili e confermando la sentenza appellata nel resto.

 

Il ricorso in Cassazione

Contro tale provvedimento, la CSE aveva proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo una serie di motivazioni.

 

Tra queste, si segnalava un’erronea applicazione di norme di legge in ordine ai contenuti della posizione di garanzia del CSE posseduta dall'imputata. In particolare, si lamentava che, estendendosi concettualmente la funzione di coordinamento e gli obblighi ad essa correlati ad una fase in cui la stessa Corte di appello aveva riconosciuto che era in corso una lavorazione singola, costituiva una manifesta violazione del principio di interpretazione delle norme interne in senso conforme al dettato della direttiva comunitaria. Inoltre, la particolarità della posizione del lavoratore in distacco, che operando effettivamente alle dirette dipendenze dell’impresa affidataria, nel contesto operativo in essere al momento dell'infortunio, neppure portava a considerare sussistente una situazione di pluralità di imprese prevenzionisticamente rilevante.

Ciò consentiva di affermare che la squadra di lavoro coinvolta nell'incidente, sebbene fosse formalmente in composizione mista, sul piano prevenzionistico, facesse capo, con riguardo alla specifica lavorazione in atto al momento dell'infortunio, ad un'unica organizzazione di lavoro e ad un solo datore di lavoro prevenzionistico.

 

Un altro motivo di ricorso riguardava l’omessa motivazione, o comunque erronea applicazione di norme, in ordine alla natura cogente di specifici contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).  Si contestava che le indicazioni del PSC avessero natura operativa, evidenziando che, in proposito, la Corte di appello non aveva fornito risposta allo specifico motivo, omettendo di interloquire sul come e sul perché si fosse verificata l'insorgenza della posizione di garanzia del CSE.

 

Un’altra motivazione del ricorso riguardava l’illogicità della motivazione per la ricostruzione del nesso causale. Infatti la Corte Territoriale aveva individuato, quale causa iniziale dell'evento, le gravissime carenze organizzative di prevenzione infortuni imputabili all'impresa appaltatrice, attinenti sia alla valutazione del rischio ed all'analisi delle procedure di montaggio, sia alla formazione e informazione professionale dei lavoratori. Tutto ciò, però, era in palese contraddizione con il fatto che in quel cantiere, nel momento in cui era avvenuto l'infortunio, erano stati montati senza problemi complessivamente oltre 4000 dispositivi di ancoraggio, producendosi quindi un coefficiente statistico cosiddetto di concretizzazione del rischio infortunistico nella misura dello 0,25 x 1000 (un infortunio su un totale di oltre 4000 coni di ancoraggio assemblati). Quindi l’affermazione del giudice secondo cui <<l'attenzione alle procedure di assemblaggio indicate dal costruttore era, al contrario, macroscopicamente assente>> non appare sostenuta da alcuna logicità.

 

In particolare, poi, si contestavano, gli specifici punti della sentenza in cui era stata attribuita alla CSE colpa per la mancata formazione del personale addetto a quella specifica lavorazione, in quanto il contenuto dell'obbligo facente capo al CSE  era di natura meramente formale, dovendo ella verificare non che i lavoratori delle imprese fossero stati effettivamente informati e formati professionalmente, bensì, più limitatamente che sussistesse, in allegato a ciascun POS, la documentazione relativa all'assolvimento di quest'obbligo. La Corte d’Appello, quindi, non aveva spiegato come l'omessa vigilanza e l'omesso controllo del CSE avessero contribuito alla produzione dell'evento.

 

Inoltre, l’errore compiuto, non aveva nulla a che vedere con una carenza formativa. Del resto, come emerso dalle indagini, i lavoratori della squadra avevano percepito il rischio ed avevano interrotto il lavoro, rivolgendosi all’Assistente di cantiere che quel giorno era presente sul luogo di lavoro; questi, nelle sue funzioni di preposto, aveva consegnato due bulloni sostitutivi di serraggio (rivelatisi non idonei), contestualmente richiedendo la prosecuzione del lavoro in quota. La Corte territoriale, invece, non aveva considerato che la causa prossima dell'infortunio di cui era imputata la CSE, non era stata la condotta di omessa verifica da parte della stessa dell'effettiva formazione delle maestranze impiegate nel cantiere. Questo perché tale condotta omissiva, era al più idonea a produrre una mera situazione di pericolo e che, in ogni caso i lavoratori avevano neutralizzato pervenendo immediatamente al risultato del processo informativo di loro formazione professionale: la percezione del rischio, con conseguente discesa a terra immediata e report con interazione dell'accaduto all’Assistente di cantiere, loro diretto superiore.

 

Del resto, dalle indagini era anche emerso che, fine al giorno dell'infortunio, all'interno del cantiere non erano emerse condizioni di macroscopica deficienza professionale dei lavoratori impiegati nella costruzione delle pile, percepibili dalla CSE, la quale situazione, come rilevato e rilevabile, avrebbe imposto la sospensione immediata della lavorazione secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n° 81/2008.

 

In conclusione, si poteva ritenere che, quand'anche la CSE avesse tenuto la condotta omessa, enunciata e contestata al capo di imputazione ("controllare l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della pila"), essa non avrebbe avuto alcun rilievo causale della concreta eziologia dell'infortunio.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 27165 del 4 luglio 2016 - Lavori per la realizzazione del Lotto 13 della variante di valico della autostrada A1 Firenze-Bologna. Infortuni mortali per il cedimento durante la fase di ancoraggio. Ruolo di un CSE.

 

 

Per proseguire l’approfondimento domani verrà pubblicato un articolo con le decisioni della Cassazione penale.



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