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Delega ambientale e delega di sicurezza

Delega ambientale e delega di sicurezza
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

30/11/2017

La delega in materia ambientale e le “simmetrie” con l’art.16 D.Lgs.81/08: le esigenze organizzative, la subdelega, l’esercizio effettivo dei poteri delegati in una recente sentenza e nei precedenti giurisprudenziali.


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Una recentissima sentenza (Cassazione Penale, Sez.III, 20 novembre 2017 n.52636) entra nel merito dei requisiti della delega di funzioni in materia ambientale e fa il punto sulle analogie e i parallelismi tra quest’ultima e la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.16 D.Lgs.81/08.

 

Va premesso che il reato oggetto della sentenza è quello previsto dall’articolo 29-quattordecies, comma 3, del D.Lgs.152/06, perché l’imputato, in concorso con B.A., la cui posizione era già stata definita, ed in qualità di direttore tecnico con delega in materia ambientale presso l'insediamento produttivo della … S.p.A., (azienda avente ad oggetto sociale la produzione e la lavorazione di laminati piani a caldo, a freddo e rivestiti, nonché le lavorazioni metalliche in genere e la lavorazione di prodotti siderurgici od affini), non aveva osservato le prescrizioni imposte dalla Provincia di Alessandria con l' autorizzazione integrata ambientale (AIA) emessa nel 2009.

I fatti sono stati commessi e accertati nel 2014.


Con il primo motivo di ricorso l'imputato - quale direttore tecnico dello stabilimento - lamenta il fatto che “il Giudice aveva motivato l'inefficacia liberatoria della delega di funzioni rilasciata […] al B.A., delegato aziendale in tema di prescrizioni AIA, per la non rispondenza dello stabilimento ai criteri dimensionali e di necessaria complessità organizzativa elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia liberatoria della delega di funzioni nei confronti del delegante ex art. 16, comma 3, d. Lgs. 81/08.”

 

La Cassazione accoglie il ricorso del direttore tecnico (delegante), annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria.

Nel far questo, la Corte esprime e chiarisce alcuni importanti principi legati ai requisiti della delega di funzioni in materia ambientale e a quella in materia di sicurezza regolata dall’art.16 D.Lgs.81/08.

Riepiloghiamo di seguito brevemente questi principi e prendiamo in esame qualche precedente giurisprudenziale in materia.

 

  1. Il criterio dimensionale che giustifica la delega in materia ambientale va inteso in senso qualitativo e non quantitativo

 

In materia di delega ambientale, la Cassazione in questa recente sentenza del novembre 2017 richiama “i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio oggettivo dimensionale che giustifica la delega non va inteso in senso quantitativo bensì qualitativo, avuto riguardo alla complessità degli impegni e compiti da assolvere (si veda in tal senso, tra i precedenti, Cass., Sez.III, n. 28126/04).

 

La Corte ricorda che in una precedente sentenza del 2015 (Cass., Sez.III, n. 27862/15, Rv 264197, PM in proc. Molino) “addirittura, in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell'art.16 del d.Lgs.n.81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”; fattispecie in tema di reato previsto dall'art. 29 quattordecies del d. Lgs. n. 152 del 2006.”

 

Secondo la Cassazione “si deve ritenere che tale più recente orientamento abbia ormai superato la precedente impostazione della stessa Sezione che con sentenza n.46710/13, Rv 257860, Antista, aveva affermato in tema di disciplina penale dei prodotti alimentari, che la delega di funzioni poteva operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali fossero state tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice.”

 

In conclusione, sintetizza più avanti la Cassazione, “la valutazione deve essere condotta in concreto sulle esigenze organizzative dell'impresa, intese per giunta secondo un'accezione qualitativa e non quantitativa.”

 

La sentenza in commento richiama il precedente giurisprudenziale costituito da Cass.Pen., Sez.IV, 23 settembre 2013, n.39158 che ha ricordato che la Corte di legittimità, già prima della codificazione prevista nel D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 16 e 17, ha statuito che sebbene “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4 sent. 38425 del 22-11-2006 (ud. 19-6-2006) rv. 235184).”

 

2) La subdelega

 

Nella sentenza in commento - che, lo ricordiamo ancora una volta, ha ad oggetto la delega in materia ambientale - la Corte esclude che sia fondata “la possibilità” - avanzata dal precedente Giudice - “di un divieto di subdelega che non si riscontra nella normativa che ha ritenuto di applicare analogicamente, perché il comma 3bis dell'art.16, d.Lgs. 81/08, come introdotto dall'art.12, comma 1, d.Lgs.106/09, ammette espressamente la sub-delega, siccome il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2; la delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite; il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

 

Nella fattispecie in materia di AIA, secondo la Cassazione “ne consegue che anche rispetto al suddetto profilo, l'indagine in fatto sui rapporti tra il commissario, l'imputato ed il B.A. avrebbe dovuto essere più penetrante, individuando il datore di lavoro ed entrando nel merito dell'atto di delega.”

3) L’esercizio effettivo delle funzioni da parte del delegato in materia ambientale il quale, al di là della forma della delega, “si sia realmente occupato della gestione “ambientale” dell’impresa”. La distinzione tra la delega e l’esercizio di funzioni a titolo originario 

 

Concludiamo descrivendo brevemente il caso trattato da un’altra interessante sentenza del 2015 - avente ad oggetto anch’essa la delega ambientale in materia di AIA - e richiamando il principio che essa esprime.

 

In Cassazione Penale, Sez.III, 23 settembre 2015 n.38551, A.R. era stato dichiarato dal Tribunale “colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 29-quatuordecies, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, perché, quale direttore generale della società (società titolare dell’autorizzazione) e procuratore speciale della società (società cessionaria dell’autorizzazione), con espressa delega di funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale per tutte le attività svolte presso lo stabilimento […], esercitava l’attività dello stabilimento con inosservanza delle prescrizioni imposte dall’autorizzazione integrata ambientale in ordine alle emissioni in atmosfera ed alla gestione dei rifiuti. Il ricorrente è stato nominato direttore generale della il 19/03/2003, come da verbale di assemblea ordinaria dei soci…”.

 

A livello di poteri, “per consentirgli di esercitare tali prerogative, espressamente accettate dal A.R., l’assemblea gli ha attribuito ampi poteri, esercitabili senza preventiva autorizzazione. In ordine ai poteri e alle mansioni conferiti - prosegue il verbale - il A.R. avrebbe risposto del suo operato direttamente all’assemblea.”

 

A fronte di questo quadro, A.R. ricorre in Cassazione contestando “l’idoneità di tale atto a conferirgli valida delega”.

 

Ma la Cassazione replica che “la questione, così come posta, è del tutto errata e fuorviante”, dal momento che “i principi che questa Corte ha elaborato in materia di “delega ambientale” riguardano la sua attitudine a sollevare il delegante da ogni forma di responsabilità ma non ad escludere quella del delegato che si sia realmente occupato della gestione “ambientale” dell’impresa e abbia effettivamente esercitato i compiti a lui assegnati, assumendosene le relative responsabilità e rendendosi autore diretto delle violazioni accertate.”

 

Dunque la Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto “l’imputato si ferma, per così dire, alla forma della “delega” ma non contesta, nella sostanza, di aver esercitato le attribuzioni e le funzioni in essa analiticamente descritte che addirittura gli conferivano la rappresentanza della società e lo rendevano responsabile direttamente ed esclusivamente nei confronti dell’assemblea. Né ha eccepito che le violazioni riscontrate fossero conseguenza di mancati investimenti necessari, segnalati e non autorizzati dall’A.U.”

 

Ciò detto, “in ogni caso, osserva il Collegio che il verbale non contiene una delega vera e propria: la delega comporta un trasferimento di poteri che ne presuppone il possesso da parte del delegante.

Nel caso in esame, invece, l’affidamento delle prerogative è stato effettuato a titolo originario dall’assemblea dei soci, ancorché su proposta dell’A.U., in quanto attribuzioni funzionali tipiche della nuova figura di “direttore generale” nella quale sono confluite parte delle competenze dell’amministratore unico con possibilità di esercitarle in piena e totale autonomia anche rispetto a quest’ultimo.”

 


Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

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