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I quesiti sul decreto 81: verifica dell’idoneità tecnico professionale

I quesiti sul decreto 81: verifica dell’idoneità tecnico professionale
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

19/02/2020

Sulle modalità di effettuazione da parte del committente datore di lavoro della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa di pulizie.

 Quesito

Sono il responsabile di un’azienda che deve appaltare il servizio di pulizie. Nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa alla quale dovrò affidare il servizio ho chiesto alla stessa l’esito delle visite di idoneità alla mansione effettuate dal medico competente sul proprio personale. Poiché l’impresa stessa sostiene che non è tenuta a nominare il medico competente e a sottoporre il personale alla sorveglianza sanitaria chi dei due ha ragione?

 

 

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Risposta

Per rispondere al quesito è sufficiente consultare l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardante gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e più in particolare l’obbligo da parte del committente datore di lavoro di effettuare la verifica tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi chiamati a lavorare all’interno della propria azienda, intendendosi per idoneità tecnico-professionale, secondo quanto definito dall’art. 89 lettera l) dello stesso decreto legislativo, il possesso da parte dell’appaltatore o del prestatore d’opera di capacità organizzative nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare.

 

L’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha stabilito, con il comma 1 lettera a), che tale verifica deve essere effettuata con le modalità previste dal D.P.R. di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso decreto legislativo, ad oggi non ancora emanato, con il quale il legislatore ha dato l’incarico alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Con lo stesso articolo 26 è stato anche stabilito che tale verifica, fino alla data di entrata in vigore del citato D.P.R., possa essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (punto 1) e l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (punto 2).

 

Per i cantieri temporanei o mobili, invece, l’obbligo della verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono operare negli stessi è stato previsto, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, dall’art. 90 comma 9 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale tale verifica deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII che al punto 1 riporta la documentazione che devono esibire al committente o al responsabile dei lavori le imprese e al punto 2 quella che devono invece esibire i lavoratori autonomi.

 

Alla luce di quanto sopra detto quindi, riguardando il caso particolare di cui al quesito un’impresa di pulizie, sarebbe sufficiente, per il rispetto degli obblighi di legge, che la stessa, esibisca il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e che rilasci una autocertificazione con la quale attesti di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale. Ma, come lo scrivente ha avuto modo più volte di sostenere, in materia di salute e sicurezza sul lavoro occorre sempre distinguere gli obblighi dalle opportunità nel senso che a volte, anche nel rispetto delle norme di legge, può essere opportuno integrare con altra documentazione i requisiti minimi richiesti dalle disposizioni stesse.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 – Sulle modalità di effettuazione da parte del committente datore di lavoro della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa di pulizie.




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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/02/2020 (07:13:37)
La verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese alle quali si affidano lavori, servizi e forniture non può essere solo documentale.
La Cassazione è perentoria nell'affermare la necessità di una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale: “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)” [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].

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