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I quesiti sul decreto 81: sulla manutenzione degli impianti telefonici

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Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
La sostituzione di un cavo telefonico su di una linea telefonica dell'ente gestore che non comporta lavori di tipo edile (scavi e quant'altro) è da considerarsi un lavoro rientrante nell'ambito della applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 oppure no atteso che la lettera g-bis dell'art. 88 pare escluderlo mentre il punto 1 dell'Allegato X laddove parla di "manutenzione, riparazione, conservazione....di opere fisse permanenti o temporanee in c. a., metallo, legno... pare invece includerlo?





Risposta
I primi dubbi sulla applicazione della Direttiva Cantieri, recepita in Italia dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, alla installazione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, riparazione e smantellamento degli impianti, sono sorti a seguito della lettura nella versione originale del comma 2 dell’allegato I del suddetto decreto allorquando veniva indicato che:

“Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II”.

Tenendo presente che il comma 1 sopraindicato è quello con il quale è stato fissato un elenco di lavori da ritenersi lavori edili o di genio civile e l’allegato II è quello nel quale sono stati indicati dei lavori comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Già il Ministero del Lavoro con la Circolare 18/3/1997 n. 41 aveva fornito a riguardo delle indicazioni sul campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 precisando, proprio con riferimento al punto 2 dell’allegato I, che le lavorazioni nello stesso riportate, fra le quali sono inserite quelle relative agli impianti, rientrano nel campo di applicazione del decreto medesimo “solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere” ed aveva aggiunto, a titolo esemplificativo, che “l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile”.

Successivamente con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, che ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 494/1996 si è provveduto, probabilmente proprio per non creare confusione, ad eliminare dal punto 2 dell’allegato I sopraindicato il periodo riguardante “la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II” che compariva nella versione originale.

Con l’emanazione, poi, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e che lo ha recepito integralmente nel Capo I del Titolo IV, l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile già riportato nell’allegato I del D. Lgs. n. 494/1996 è stato inserito nell’allegato X del nuovo decreto legislativo e dalla lettura dello stesso emerge che è stata confermata la eliminazione del riferimento ai lavori sugli impianti ed è stato in più precisato, con riguardo agli impianti elettrici, che l’applicazione delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili va riferita ai lavori relativi alle “parti strutturali” degli impianti elettrici stessi. Si fa presente ancora che con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008, nell’art. 88 relativo al campo di applicazione è stata aggiunta al testo originale nel comma 2 la lettera g-bis secondo la quale le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”. In più si fa rilevare che, quando nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 viene fatto riferimento alle linee elettriche, è stato precisato che l’applicazione delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili è da riferirsi anche essa ai lavori sulle “parti strutturali” delle linee elettriche e non sulle linee elettriche medesime.

Alla luce quindi delle considerazioni sopra svolte ed in risposta al quesito formulato si ritiene che i lavori relativi alla sostituzione di un cavo delle linee telefoniche che non comportino lavori di natura edile non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
 



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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
30/06/2010 (11:39)
Sarebbe opportuno ricordare che comunque l'attività rientra nel Titolo I e quindi sono necessari sostanzialmente gli stessi adempimenti (solo non c'è CSE/CSP ed il PSC è sostituito dal DUVRI) (ovviamente ho semplificato il tutto)

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