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I quesiti sul decreto 81: DUVRI e valutazione del rischio incendio

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

28/04/2010

A carico di chi è la valutazione del rischio incendio e la redazione del DUVRI nel caso di un appalto di servizi da svolgere nell’azienda del committente a medio rischio? A cura di G. Porreca.

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A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito

Sono il datore di lavoro di una impresa di pulizie presso strutture sia private che pubbliche. Nel corso di una loro ispezione presso una azienda classificata a rischio di incendio medio e nell'ambito della quale sono stati rinvenuti ad operare alcuni lavoratori dipendenti della mia azienda, gli ispettori di un organo di vigilanza mi hanno contravvenzionato per non aver fatta la valutazione del rischio incendio che gli stessi possono correre nello svolgimento dei lavori appaltati e di non averli formati al rischio stesso. Ma tale valutazione non è a carico della ditta che ci ha ospitati la quale deve avere anche redatto il DUVRI?



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Risposta
Si è del parere che nel caso segnalato si sia in presenza di una errata applicazione da parte dell’organo di vigilanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e di quelle in particolare contenute nell’art. 26 dello stesso decreto relative alla sicurezza nei lavori, nei servizi e nelle forniture nei cosiddetti appalti interni.

Nel citato art. 26 vengono fissati, infatti, degli obblighi a carico di quei committenti datori di lavoro che ricevono nella propria azienda o unità produttiva o nell’ambito del proprio ciclo produttivo, obblighi che in un certo senso coinvolgono anche i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici e consistenti, come è noto, in quelli che sono considerati i pilastri della sicurezza negli appalti e cioè la verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, la informazione reciproca, la cooperazione, il coordinamento, la valutazione ed eliminazione dei rischi interferenziali e la redazione del cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Per quanto riguarda, in particolare, la redazione del DUVRI il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che lo stesso, previo scambio di informazioni fra committente datore di lavoro e appaltatori, sia redatto dal committente e sia allegato ad ogni singolo contratto di appalto del quale diventa parte integrante, ma alla redazione dello stesso documento devono di fatto collaborare tutti i datori di lavoro, sia committente che delle ditte appaltatori, in quanto nello stesso devono essere indicati i rischi interferenziali che possono correre i lavoratori di entrambe le aziende, individuate le misure per eliminarli o ridurli comunque al minimo, indicate le misure da adottare a protezione dei lavoratori che operano per le due parti e presi anche in considerazione i costi per attuare le misure medesime. Comunque si rammenta che lo stesso art. 26 tiene a porre in evidenza, al comma 3 quarto periodo, che le disposizioni sulla cooperazione, sul coordinamento e sulla elaborazione del DUVRI non trovano applicazione ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi.

Ora il rischio messo in evidenza nel quesito non risulta che sia collegato all’attività svolta dalla ditta appaltatrice ma essere connesso invece alla struttura che ospita tale ditta nell’ambito della quale quest’ultima viene chiamata a svolgere il proprio lavoro per cui trattasi di un rischio specifico della organizzazione del committente che assume comunque, nell’espletamento dell’appalto, il carattere di un rischio interferenziale in quanto, in caso di deficienze di misure di prevenzione, possono subirne le conseguenze anche coloro che sono ospitati.

Appare comunque del tutto anomalo che gli ispettori dell’organo di vigilanza abbiano ritenuto di contestare alla ditta appaltatrice la mancata valutazione del rischio incendio di pertinenza del committente, sostenendo altresì che la ditta medesima avrebbe comunque dovuto anche formare tenendo conto di tale rischio i propri lavoratori dipendenti come se appartenessero loro stessi ad una azienda a medio rischio, in quanto si ritiene che l’obbligo della valutazione del rischio dell’azienda del committente sia a suo esclusivo carico e che questi anzi, nell’ambito dello scambio delle informazioni ed ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26, sia tenuto a portare a conoscenza il datore di lavoro della ditta appaltatrice dei presidi e delle misure  antincendio in vigenza nella propria azienda.

Sarebbe stato opportuno nella circostanza, invece, contestare al datore di lavoro committente la violazione del comma 1 lettera b) dell’art. 26 per non aver provveduto ad informare l’impresa appaltatrice, la cui violazione comporta una sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 750 a 4000 euro, e per non aver provveduto a redigere il DUVRI, che non sembra sia stato invece elaborato, una volta preso conoscenza dei rischi che la ditta appaltatrice medesima avesse potuto introdurre nella sua azienda e sentito comunque il datore di lavoro della ditta stessa. Del resto, tra l’altro, non sarebbe stato materialmente possibile che la ditta ospite potesse effettuare la valutazione dei rischi collegati alla attività ed alla struttura del committente essendo stato necessario per fare ciò venire a conoscenza di una serie di elementi non a sua disposizione né si vede come adesso il datore di lavoro della ditta appaltatrice possa adempiere alla prescrizione dell’organo di vigilanza che, come è noto, è finalizzata alla eliminazione della contravvenzione e come possa dimostrare di averlo fatto, senza aver interessato il datore di lavoro committente, per poter accedere alle procedure oblative previste dal D. Lgs. n. 758/1994 (ottemperanza delle prescrizioni e pagamento di una sanzione ridotta pari di un quarto del massimo dell’ammenda).

Nel caso prospettato, così come in tutti i casi in cui siano state contestate dall’organo di vigilanza delle violazioni che non si ritiene di aver commesso, il contravventore può comunque rivolgersi alla direzione dell’Ufficio al quale appartengono gli ispettori che hanno provveduto alla contestazione e chiedere alla stessa illustrando le proprie motivazioni, la revisione del provvedimento e nel caso di risposta negativa può presentare alla Procura della Repubblica competente, alla quale l’organo di vigilanza ha trasmessa la contestazione, una memoria difensiva circostanziata e documentata richiedendo l’archiviazione del procedimento.
 



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Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 0
29/04/2010 (16:27)
buongiorno sono il sig. Pietro Caridi perito ind. consulente per la sicurezza, scrivo da Reggio Calabria.
Vorrei spendere due parole in merito al quesito posto dal datore di lavoro sanzionato, ossia:
Che, sicuramente, gli ispettori per adottare le misure sanzionatorie, non hanno usato criteri di applicazione o meno di leggi, che comunque non avrebbero sbagliato ugualmente poiché i lavoratori in questione sono pur sempre dipendenti del datore di lavoro, e quindi rientra nei loro diritti essere informati e formati sui possibili rischi derivanti da un incendio o da qualsiasi altro pericolo, a cui sono esposti, nello svolgimento della loro mansione e dagli ambienti di lavoro nei quali essi si trovano ad operare, ma hanno utilizzato, secondo me un metro di valutazione di responsabilità e diligenza del buon padre di famiglia, che il datore di lavoro avrebbe dovuto applicare.
Ossia, se i lavoratori in questione fossero stati figli o parenti stretti del datore di lavoro, egli avrebbe preteso dal committente maggiori informazioni anche verbali, in modo da poter informare e formare i propri, prima di farli accedere ai luoghi di lavoro incriminati?
Rispondi Autore: Luca Lestingi - likes: 0
30/04/2010 (15:55)
purtroppo la stessa situazione l'ho vissuta anch'io di persona
non sempre gli Ispettori interpretano in modo cristallino i disposti di legge

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