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Valutazione del rischio rumore: la relazione tecnica e la normativa

Valutazione del rischio rumore: la relazione tecnica e la normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio rumore

14/04/2023

Un intervento sulla valutazione del rischio rumore con riferimento alla normativa tecnica riporta indicazioni sulla relazione tecnica e sull’analisi di alcune valutazioni. Focus sulle norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612.

Brescia, 14 Apr – Con questo articolo concludiamo la presentazione del seminario/webinar “ Rischio rumore” - dedicato al Portale Agenti Fisici (Sezione Rumore) - che si è tenuto l’8 aprile 2022 nel ciclo delle attività informative e formative rivolte agli operatori dei servizi di prevenzione delle Regioni e Province Autonome, in attuazione dell’Accordo di collaborazione del 2021 Regione Toscana – Direzione Ricerca INAIL "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi".

 

Attraverso i vari interventi al seminario abbiamo potuto affrontare vari temi, dal ruolo dei DPI uditivi ai soggetti particolarmente sensibili al rumore, dagli effetti extrauditivi alla normativa e alla valutazione del rischio in particolari ambienti di lavoro.

Il corso, oltre a rispondere alle esigenze di approfondimento degli aspetti tecnici e delle potenzialità informative del Portale, si propone come momento di discussione di aspetti critici inerenti alla prevenzione a partire non solo dagli aspetti normativi ma anche da quelli applicativi connessi al rischio rumore.

 

Per questo motivo ci soffermiamo oggi su un intervento dal titolo “Valutazione del rischio rumore: casi studio” e con riferimento alle slide “Valutazione del Rumore ai sensi del D.L. 81/2008 - Documenti di Valutazione del Rumore” prodotte da Andrea Bogi, Iole Pinto e Nicola Stacchini (Azienda USL Toscana Sud Est).

 

L’articolo di presentazione si sofferma, in particolare, sui seguenti argomenti:


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La valutazione del rischio rumore e la relazione tecnica

Innanzitutto l’intervento si sofferma sul contenuto delle “ Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” aggiornate nel 2021 e realizzate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, con la collaborazione di Inail e ISS.

 

L’intervento si sofferma sulla risposta (D.1) alla seguente domanda: “Alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 81/08, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica”?

 

Si indica che il Documento redatto sotto la responsabilità del Datore di lavoro a conclusione della valutazione del rischio sulla base della Relazione Tecnica “deve essere datato (con data certa o attestata) e contenere quanto indicato all’art.28 comma 2” del Decreto legislativo 81/2008 (ed in particolare “identificare e suggerire le opportune misure di prevenzione e protezione da adottare con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi nonché il piano temporale delle azioni per la minimizzazione)”.

 

E si fornisce uno “schema di riferimento per la stesura della Relazione Tecnica, che dovrà essere redatta da ‘personale qualificato’”. E “premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione del rumore da parte del personale qualificato sono libere, si forniscono le seguenti indicazioni sul contenuto minimo richiesto”.

 

Ci soffermiamo, in particolare su quanto richiesto “per le attività lavorative ove il valore di azione LEX 80 dB(A) o LpiccoC 135 dB(C) è superato. In tali casi la valutazione è condotta obbligatoriamente con misurazioni”.

 

La Relazione tecnica dovrà indicare:

  • Contenuti generali della Relazione Tecnica

- Obiettivo della valutazione

- Luogo e data della valutazione / professionisti responsabili della valutazione;

- Luogo / reparto di lavoro;

- Caratterizzazione del luogo di lavoro con individuazione dei macchinari in grado di esporre a rischio rumore e dei cicli di lavoro che prevedono l'uso di macchinari rumorosi o esposizione a rumore;

- Caratterizzazione dei macchinari che espongono a rumore (acquisire indicazioni riportate sui manuali di uso e manutenzione, dati costruttore, ecc.) ;

- Elenco delle mansioni dei lavoratori esposti per ragioni professionali o di gruppi omogenei”;

  • Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …).

 

Si ricorda poi che “le indicazioni fornite dal fabbricante in relazione alla prevenzione rischio rumore, incluse le modalità di installazione, corretto impiego e manutenzione del macchinario, se presenti nel manuale di istruzioni, e rilevanti ai fini della prevenzione del rischio rumore devono necessariamente essere prese in considerazione e riportate nel documento di valutazione del rischio rumore

 

La Relazione tecnica dovrà indicare anche:

  • Risultati
    • Indicazione delle condizioni espositive (lavorazioni/sorgenti) oggetto della valutazione
    • Durate espositive riferite a ciascuna sorgente in relazione alla giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio oggetto di valutazione (nel caso di utilizzo criterio semplificato ex art. 191 non necessario specificare)
    • Risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, LCeq, Lpicco,C) con incertezze di misura riferito a ciascuna sorgente/postazione di misura
    • Calcolo dei LEX (giornalieri/settimanali) (nel caso di utilizzo criterio semplificato ex art. 191 non necessario il calcolo)
    • Caratteristiche dei DPI-u da fornire ai diversi gruppi omogenei di lavoratori e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi nelle diverse modalità espositive (FAQ C.8)
    • Valutazione dell'effettivo rispetto dei VLE (per LEX > 87 dB(A) / Lpicco,C > 140 dB(C))
  • Conclusioni
    • Quadro sinottico del rischio con i dati acustici -LEX e LC,picco - dei lavoratori esposti ad oltre 80 dB(A) o 135 dB(C), con indicate le condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 - rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni;
    • Individuazione delle aree con LAeq > 85 dB(A) e/o Lpicco,C > 137 dB(C))
    • Gli interventi che si propone siano messi in atto dall’azienda, con indicazione dei soggetti preposti all'attuazione ed al controllo degli stessi ed in particolare:
      • Per qualsiasi valore di esposizione: le procedure di corretta installazione, manutenzione, impiego e gestione di ciascun macchinario e dei dispositivi di protezione collettiva, schermature etc. in relazione alla riduzione ed al controllo dell’ esposizione al rumore presso le differenti aree di lavoro, inclusi i protocolli di manutenzione preventiva e periodica, se di interesse ai fini del controllo dell’esposizione a rumore, anche sulla base di quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso di ciascun macchinario;
      • Nel caso di LEX > 85 dB(A) / Lpicco,C > 137 dB(C): Programma di interventi tecnici specifici per la riduzione del rischio rumore (vedi FAQ D.3)
    • Le caratteristiche tecniche specifiche dei DPI che si propone siano adottati nelle differenti condizioni espositive e per i diersi gruppi omogenei di lavoratori, le procedure di utilizzo degli stessi, le modalità di acquisto, sostituzione e manutenzione degli stessi;
    • Il piano proposto per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza raggiunti;
    • Le procedure di acquisto, impiego e gestione del parco macchine, mirate alla riduzione del rischio rumore;
    • Le procedure per la segnalazione di condizioni di suscettibilità individuale da parte dei lavoratori;
    • Scadenza / periodicità della valutazione del rischio professionale da esposizione a rumore, in relazione all'entità del rischio riscontrato ed e delle misure di tutela predisposte”.

E le eventuali carenze della Relazione Tecnica “andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio; si raccomanda pertanto ai Datori di lavoro (responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide e delle Indicazioni operative che si soffermano anche sulla Relazione tecnica nei casi delle attività lavorative ove i valori di azione LEX 80 dB(A) e LpiccoC 135 dB(C) non sono superati. In questi casi le misurazioni del LAeq non sono obbligatorie.

 

La valutazione del rischio rumore e la normativa tecnica

L’intervento riporta poi diverse informazioni sulla normativa tecnica, ad esempio con riferimento alla UNI EN ISO 9612Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale”.

 

Gli autori riportano le informazioni da riportare.

 

Infatti il rapporto sulle misurazioni di esposizione al rumore “eseguite in conformità alla presente norma internazionale deve riportare le seguenti informazioni:

  1. informazioni generali
    1. nome del cliente (azienda, dipartimento, ecc.) dove si svolge l’esame,
    2. identificazione del lavoratore (dei lavoratori) o del gruppo (gruppi) di lavoratori (come nome o numero di matricola) per il quale (i quali) è stata valutata l’esposizione,
    3. nome della persona (delle persone) e azienda o ente che ha eseguito le misurazioni e i calcoli,
    4. scopo della verifica,
    5. riferimento alla presente norma internazionale e la strategia che è stata adottata;
  2. analisi del lavoro
    1. descrizione delle attività lavorative investigate,
    2. dimensione e composizione dei gruppi acusticamente omogenei, dove rilevante,
    3. descrizione del giorno (dei giorni) investigati, compresi i compiti che costituiscono la giornata nominale lavorativa quando si è utilizzato il metodo delle misurazioni basate sui compiti,
    4. strategia/strategie di misurazione adottata/adottate, insieme al riferimento all’approccio statistico impiegato;
  3. strumentazione
    1. identificazione e classe di strumentazione utilizzata (costruttore, modello, numero di serie),
    2. configurazione del sistema, per esempio schermo paravento, cavo di prolunga, ecc.,
    3. tracciabilità della taratura (data e risultato della verifica più recente dei componenti del sistema di misura),
    4. documentazione delle verifiche di calibrazione eseguite prima e dopo ciascuna misurazione
  4. misurazione
    1. identificazione del lavoratore (lavoratori) soggetti alla misura dell’esposizione al rumore,
    2. data e ora delle misurazioni,
    3. strumenti utilizzati per ogni misurazione (nel caso di impiego di diversi strumenti),
    4. descrizione del lavoro eseguito dal lavoratore durante il corso delle misurazioni, compreso la durata dell’attività lavorativa e, se rilevante, durata degli eventi ciclici compresi nell’attività lavorativa,
    5. segnalazione di eventuali differenze dalle normali condizioni di lavoro o dai normali comportamenti durante il corso delle misurazioni
    6. indicatori di produzione relativi al lavoro svolto, quando rilevanti.
    7. descrizione delle sorgenti di rumore che contribuiscono all’esposizione al rumore,
    8. descrizione di eventuali rumori irrilevanti inclusi o cancellati dai risultati misurati,

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide che si soffermano anche sulla norma UNI 9432:2011Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro” che è stata “necessaria per l’emanazione della UNI EN ISO 9612 che è parallela ad essa. Entrambe sono finalizzate a valutare i livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. La norma si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche. La nuova UNI 9432, rispetto alla UNI EN ISO 9612, contiene puntualizzazioni in merito a particolari problemi, alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione (utili per ridurre i tempi di misurazione e di calcolo, garantendo comunque l’affidabilità del risultato), i criteri di valutazione di aspetti non descritti nella UNI EN ISO 9612.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle slide che riportano anche l’analisi e la discussione di diverse valutazioni dei rischi, in vari ambiti, che possono servire a cogliere le criticità e alcuni errori nell’analisi dei rischi e nell’applicazione della normativa.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“Valutazione del rischio rumore: casi studio” - slide “Valutazione del Rumore ai sensi del D.L. 81/2008 - Documenti di Valutazione del Rumore” prodotte da Andrea Bogi, Iole Pinto e Nicola Stacchini (Azienda USL Toscana Sud Est), intervento al seminario webinar “Rischio rumore”, aprile 2022.

 

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.

 

 

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