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L'approfondimento. ''Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: obblighi particolari di sicurezza''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischio chimico

02/10/2002

A cura di Rolando Dubini. '' Nei contratti di fornitura di agenti chimici pericolosi e' necessario includere una tutela che garantisca il datore di lavoro…''

1. Clausola contrattuale per gli ordini di tutti i materiali chimici
Nei contratti di fornitura di agenti chimici pericolosi è necessario includere una tutela che garantisca il datore di lavoro che commissiona la fornitura sulla regolarità della documentazione di sicurezza che deve accompagnare obbligatoriamente per legge sostanze e preparati pericolosi.
Si può utilizzare la seguente formula:
''Le sostanze ed i preparati che costituiscono la Vostra fornitura devono essere imballati ed etichettati in lingua italiana, in conformità alla L. 25611974 ed ai successivi decreti ed aggiornamenti, che recepiscono le normative CEE vigenti.
In ogni caso dovete fornire preventivamente e, comunque, prima della consegna dei primo lotto della fornitura, la scheda di sicurezza in lingua italiana prevista dagli art. 10 e 11 dei D.M. 28.1.1992 e D.M. 4.4.1997. Sarà inoltre Vostra cura fornirci tutti gli aggiornamenti della citata scheda di sicurezza intervenuti successivamente alla fornitura.''

2. Obbligo di comunicazione all'ASL e all'ISPESL
Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'ASL territorialmente competente quale organo di vigilanza e ai lavoratori interessati o loro rappresentanti ogni evento occasionale comportante il superamento del valore-limite di esposizione, informando contestualmente 'i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate' art. 72-sexies c. 8 D. Lgs. n. 626/94).
Inoltre, 'su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia' delle cartelle sanitarie e di rischio' (art. 72-undecies c. 2 del D. Lgs. n. 626/94).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro 'le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL' '(art. 72-undecies c. 3 del D. Lgs. n. 626/94).

3. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
I lavoratori devono essere preventivamente consultati secondo quanto previsto dal capo V del Titolo I del D. Lgs. n. 626/94, e dunque con il consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tutti i diritti e le prerogative riconosciutegli dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94.in merito.
La violazione di tale obbligo è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni (art. 89 c. 2 lett. a D. Lgs. n. 626/94, come modificato e integrato dall'art. 3 D. Lgs. n. 25/2002).

4. Obblighi dei fornitori e produttori di agenti chimici
Le nuove disposizioni di legge ribadiscono che, 'fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio' (art. 72-quater comma 4 D. Lgs. n. 626/94).
Scheda di sicurezza per sostanze pericolose
La norma non è sanzionata nell'ambito del D. Lgs. n. 626/94 ma l'art. 25 del D. Lgs. n. 52/1997 in materia di sostanze pericolose (Scheda informativa in materia di sicurezza) prevede che:
1. 'per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata';
2. 'la scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come prima informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento'.
Coloro 'che violano le disposizioni (...) sulla scheda informativa, di cui all'articolo 25' 'sono assoggettati' 'alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni' (art. 36 comma 4 D. Lgs. n. 52/1997).
Inoltre, in caso di evento di danno al lavoratore, la violazione dell'art. 25 D. Lgs. n. 52/1997 darà luogo alla responsabilità aggravata ad esempio prevista dall'art. 590 c. 3 del codice penale in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime.
Scheda di sicurezza per preparati pericolosi
Analogamente l'art. 9 del D. Lgs. n. 285/1998 in materia di preparati pericolosi (Scheda informativa in materia di sicurezza) prevede che 'per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario del preparato stesso, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, una scheda informativa in materia di sicurezza redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, ed è tenuto, altresì, a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata'.
L'art. 13 c. 4 del D. Lgs. n. 285/1998 prevede che 'le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni'.
Anche in questo caso, qualora si verifichi evento di danno al lavoratore, la violazione dell'art. 9 D. Lgs. n. 285/1998 darà luogo alla responsabilità aggravata ad esempio prevista dall'art. 590 c. 3 del codice penale in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime.
L'art. 72 octies D. Lgs. n. 626/94 c. 4 prevede che 'il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche'. Per le sanzioni occorre fare riferimento alle norme precedentemente citate.

4. Divieti e deroghe
L'art. 72-novies D. Lgs. n. 626/94 impone specifici divieti: 'sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies' (art. 72-novies c. 1 D. Lgs. n. 626/94). Tale 'divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato' (art. 72-novies c. 1 D. Lgs. n. 626/94).
In deroga a tale divieto 'possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi (art. 72-novies c. 3 D. Lgs. n. 626/94);
e in tutti questi casi, 'ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo', 'il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema' (art. 72-novies c. 4 D. Lgs. n. 626/94).
Per le attività vietate, il datore di lavoro che intende comunque effettuarle 'deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata'. Tale richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalle seguenti informazioni:
a)'i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori' (art. 72-novies c. 5 D. Lgs. n. 626/94).

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.




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