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Safety check per il settore calzaturiero

Safety check per il settore calzaturiero
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

21/12/2015

Disponibile una safety check e informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza nel settore calzaturiero. Focus sui rischi chimici e cancerogeni, sugli effetti sulla salute delle polveri di cuoio e sugli impianti di ventilazione.

Bologna, 21 Dic – Il comparto calzaturiero è un comparto caratterizzato da rischi di natura diversa, che richiedono l’adozione di misure tecniche di prevenzione, di mezzi di protezione collettiva, di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.
E, come già raccontato in precedenti articoli, uno dei rischi più rilevanti per la salute dei lavoratori esposti e il rischio chimico e cancerogeno.
 
Per parlare di questi rischi facciamo riferimento al contenuto del progetto multimediale  Impresa Sicura - un progetto elaborato da  EBEREBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come  buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

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Il documento “ ImpresaSicura_Calzature”, correlato al progetto multimediale, ricorda, ad esempio, che “le aziende esercenti la produzione della calzatura costituita in parte o interamente in cuoio, hanno, a seconda della natura della fase lavorativa svolta, la necessità di approfondire la valutazione del rischio chimico, in relazione all’utilizzo di agenti chimici pericolosi e del rischio cancerogeno, in merito allo presenza ed utilizzazione di agenti chimici pericolosi e/o cancerogeni (capo I e II del Titolo IX “sostanze pericolose” del D. Lgs. 81/08)”. E una particolare valutazione è da porre in atto “per ciò che riguarda la presenza negli ambienti di lavoro di particolato costituito da polveri di cuoio”.
 
In particolare si segnala che il rischio chimico in ambiente di lavoro, “è riconducibile all’insieme dei rischi per la salute e per la sicurezza, connessi con la presenza e l’esposizione, nell’ambito dello svolgimento delle varie lavorazioni, di agenti chimici pericolosi. L’esposizione al rischio può essere di tipo inalatoria, di contatto (dermica) o di ingestione di sostanze pericolose”.
Inoltre alcune lavorazioni svolte sia per “la realizzazione della tomaia che della suola e del tacco possono comportare la formazione, quindi l’aerodispersione nell’ambiente di lavoro, di polveri di cuoio. In particolare possono essere individuate tra le lavorazioni particolarmente polverigene quelle di scarnitura, cardatura, fresatura, ribattitura, spazzolatura di suole, tacchi ed altri particolari in cuoio, spazzolatura di calzature in finissaggio”.
 
E se le polveri di cuoio per molto tempo sono state ritenute “unicamente ‘fastidiose’ e, per la frazione più fine (inalabile), irritanti per le congiuntive oculari, le prime vie respiratorie e l’apparato bronchiale”, in realtà oggi sappiamo che queste polveri “possono contenere agenti sensibilizzanti capaci di provocare oculo-riniti, asma bronchiale e dermatiti su base allergica”.
Inoltre diversi studi epidemiologici hanno evidenziato un “significativo potere cancerogeno delle polveri di cuoio” e la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito la produzione e riparazione di calzature (shoes manufacture and repair) all’interno del gruppo 1 (Cancerogeno accertato per l’uomo), “avendo evidenziato un’associazione di tipo causale tra esposizione occupazionale a polveri di cuoio ed insorgenza di neoplasie delle fosse nasali e dei seni paranasali”.
Tuttavia in Italia “non è stato fissato per legge alcun valore-limite per l’esposizione alle polveri di cuoio. Considerando le polveri di cuoio esclusivamente come ‘fastidiose’ o tutt’al più ‘irritanti’, in assenza di valori limite specifici proposti da organismi nazionali ed internazionali specifici per tali polveri, si fa riferimento al valore limite di esposizione professionale proposto dall’ACGIH per la ‘frazione inalabile’ delle polveri PNOC (Particelle Non Altrimenti Classificabili) pari a 10 mg/m3. Si tratta, tuttavia, di un valore alquanto elevato e scarsamente giustificato, sul piano prevenzionistico e tecnologico, soprattutto in considerazione che per le polveri di cuoio, come per altri cancerogeni, non vi sono evidenze biologiche e/o epidemiologiche che consentano di identificare una ‘soglia’ di esposizione al di sotto della quale la potenzialità di insorgenza della neoplasia possa ritenersi nulla”.
Inoltre occorre tener presente – continua il documento - che comunque “l’esposizione a polveri di cuoio può indurre malattie respiratorie non neoplastiche, sia irritative che allergiche, anche entro il limite di un solo milligrammo per metro cubo d’aria e che la tecnologia oggi rende possibile contenere l’esposizione a polveri di cuoio senza particolari difficoltà o costi gravosi entro il limite di un milligrammo per metro cubo d’aria”.
 
Il documento di ImpresaSicura si sofferma poi sulle principali sostanze pericolose presenti nei vari prodotti utilizzati nell’ambito della produzione della calzatura in cuoio (adesivi, additivi,  prodotti di finissaggio, ...) e riporta informazioni sulle schede di sicurezza, sul regolamento CLP e sui contenuti principali delle valutazione del rischio chimico e cancerogeno ai fini della individuazione delle misure di prevenzione da adottare.
 
Un capitolo è poi dedicato agli interventi di bonifica degli ambienti di lavoro e, in particolare, agli impianti di ventilazione e aspirazione localizzata.
Nel documento si ricorda che generalmente “si ritiene che la ventilazione generale e l’aspirazione localizzata siano gli unici e i più semplici metodi per ridurre l’esposizione dei lavoratori agli inquinanti aerodispersi”. Ma in realtà “sono numerosi gli interventi che si possono ipotizzare, generalmente ci si muove su 3 livelli:
- interventi sulla sorgente;
- interventi sulla propagazione degli inquinanti;
- interventi sull’uomo”.
Sono poi riportate precise indicazioni relative agli interventi di bonifica e alla progettazione e alla scelta degli impianti di ventilazione e aspirazione.
 
Concludiamo questo articolo segnalando che nel documento è presente anche una lista di controllo, una “safety check” (con domande, misure di prevenzione e normativa correlata) che può aiutare a verificare che siano stati affrontati correttamente i rischi chimici e cancerogeni.
Ne riportiamo alcune domande:
- “è stata effettuata la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?
- è espresso il giudizio conclusivo della valutazione dei rischi: il rischio è basso per sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori o no?
- è disponibile per ogni prodotto utilizzato la relativa scheda di sicurezza recante informazioni sulla salute e sicurezza?
- le schede di sicurezza sono rispondenti a quanto previsto dalla normativa?
- le quantità degli adesivi presenti sul luogo di lavoro è ridotto al minimo in funzione delle necessità della lavorazione?
- il datore di lavoro ha cercato di sostituire i prodotti chimici usati con altri non pericolosi o meno pericolosi?
- sono fornite attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate?
- sono previsti metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi?
- la natura del contenuto dei contenitori di collanti/agenti chimici e gli eventuali rischi connessi sono chiaramente identificabili?
- i contenitori di adesivi e prodotti con solventi hanno le caratteristiche dei dispensatori a collo d’oca o, in caso di impossibilità d’uso di tali dispensatori sono provvisti di coperchio?
- i contenitori non in corso d’impiego rimangono chiusi?
- qualora non si riesca con altri mezzi a prevenire l’esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute sono forniti ai lavoratori dispositivi di protezione individuale?
- i lavoratori esposti sono stati messi a conoscenza dei rischi che comporta l’utilizzazione degli agenti chimici?
- in presenza di un rischio valutato come non basso per la sicurezza e né irrilevante per la salute dei lavoratori viene effettuata periodicamente la misurazione ambientale degli adesivi /agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute?
- le misurazioni sono state effettuate secondo metodiche riconosciute e standardizzate (Norme UNI EN 482, 689, ...) o con metodiche appropriate riconosciute a livello scientifico?
- i lavoratori sono stati formati su modalità di impiego in sicurezza degli agenti chimici?
- sono presenti disposizioni in caso di incidente o emergenza derivanti dalla presenza di agenti chimici durante il lavoro?
- viene effettuata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori?
- è presente un locale-deposito per lo stoccaggio dei prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”?
 
 
Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.
 
 
 
 
RTM
 
 

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