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Fibre artificiali vetrose: le nuove linee guida per la prevenzione

Fibre artificiali vetrose: le nuove linee guida per la prevenzione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

05/12/2016

Disponibile il testo dell’aggiornamento delle linee guida sui rischi di esposizione alle fibre artificiali vetrose. Le novità delle linee guida, le Note Q e R, l’esposizione lavorativa e l’attribuzione del codice CER ai rifiuti.


Roma, 05 Dic – Nei giorni scorsi PuntoSicuro ha pubblicato alcune anticipazioni sul testo aggiornato delle nuove Linee Guida, approvate il 10 novembre in sede di Conferenza Stato/Regioni, in relazione alle Fibre Artificiali Vetrose (FAV). Un testo aggiornato alle più recenti disposizioni comunitarie, ad esempio con riferimento alle novità introdotte dalle modifiche al Regolamento CLP e dal Regolamento n. 1357/2014 che ha modificato le regole per l’attribuzione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti) ai rifiuti.

 

Ricordiamo che le fibre artificiali vetrose sono materiali che appartengono in realtà ad un’ampia famiglia di fibre artificiali inorganiche, con caratteristiche tra loro molto diverse e che differiscono non solo in funzione dell’utilizzo finale ma anche delle modalità di produzione. Ad esempio possiamo avere fibre a filamento continuo, lane (di vetro, lana di scoria e lana di roccia), fibre ceramiche e fibre speciali (microfibre di vetro).


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Per tornare a parlarne possiamo fare riferimento al testo, finalmente disponibile, dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016”, intesa approvata nella seduta del 10 novembre 2016.

 

L’Intesa ricorda che la necessità di aggiornamento del precedente documento del 25 marzo 2015 (Conferenza Stato-Regioni, atto n.59/CSR) nasceva, come già accennato, per eliminare le incongruenze segnalate dal Consiglio nazionale dei chimici, riallineando il testo riguardo sia al contenuto delle procedure di classificazione della pericolosità, che delle procedure di gestione delle fasi di rimozione e conferimento dei rifiuti.

 

Segnaliamo, tra i vari aspetti rilevanti, già presentati nel precedente articolo, che le Linee Guida confermano il ruolo della Nota Q e della Nota R del Regolamento CLP.

È infatti sufficiente la conformità ad una sola delle due Note affinché le fibre siano classificate non pericolose.

 

Riportiamo, per chiarezza, la definizione delle due Note, come contenute nell’Intesa:

 

Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

− una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure

− una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intra tracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure

− un’adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure

− una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

 

Nota R: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm.

 

Avendo già affrontato, nei precedenti articoli, il tema degli effetti sulla salute e delle indicazioni per la prevenzione, ci soffermiamo ora sull’esposizione a FAV nei luoghi di lavoro.

Le Linee Guida indicano che “l'esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti FAV”.

 

In particolare le situazioni nelle quali si può “venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro possono essere le seguenti:

a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;

b) durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;

c) durante il trasporto del prodotto;

d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;

e) durante le fasi di rifinitura del prodotto;

f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa”.

E comunque i settori maggiormente interessati all'esposizione a FAV “sono l'edilizia (isolamento termoacustico), l'industria (isolamento impianti di processo, settore del caldo e del freddo), i trasporti (isolamento termoacustico). Il contatto può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il prodotto”.

 

Si segnala anche che in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo IX "Sostanze Pericolose" “l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del campo di applicazione del capo I ‘Protezione da agenti chimici’, mentre la esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel campo di applicazione del capo II ‘Protezione da agenti cancerogeni e mutageni’”.

 

Riguardo, invece, alla valutazione dei rischi si segnala che nel caso di “esposizione a lane minerali artificiali classificate come cancerogeno di categoria 2, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo D.Lgs. 81/08 e in esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell'articolo 224 per la prevenzione dei rischi; mentre nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie il datore di lavoro e tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 236 e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (Art. 235)”.

 

Concludiamo ricordando che un’altra novità delle Linee Guida riguarda le modalità per l’attribuzione del codice CER ai rifiuti costituiti da fibre artificiali vetrose.

 

In particolare l’identificazione del corretto codice dovrà seguire i medesimi criteri contenuti nel Regolamento CLP: se la fibra è conforme alla Nota Q o R, il rifiuto avrà codice CER 17.06.04 (rifiuto non pericoloso), altrimenti avrà codice CER 17.06.03* (rifiuto pericoloso).

 

 

 

Conferenza Stato-Regioni del 10 novembre 2016 - Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016”- Rep. Atti 211/CSR.

 

FIVRA, “ LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” sintesi delle Linee Guida Approvate dalla Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, nella seduta del 25 marzo 2015 ed aggiornate nella seduta del 10 novembre 2016 (formato pdf, 3.8 MB).

  

CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 25.03.2015: Intesa sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV).

 

 

RTM



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