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Sistemi di ancoraggio: le tipologie e le risposte ai dubbi degli operatori

Sistemi di ancoraggio: le tipologie e le risposte ai dubbi degli operatori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

28/11/2018

Indicazioni sugli ancoraggi tratte dai nuovi quaderni tecnici dell’Inail per i cantieri temporanei o mobili. Focus sulle tipologie dei punti di ancoraggio secondo le norme UNI EN 516 e UNI EN 517. Le risposte ai dubbi degli operatori.

 
Roma, 28 Nov – Nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) non ci sono che brevi cenni ai sistemi di ancoraggio. Ad esempio si parla di ancoraggi negli articoli sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (art. 115), sui sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116) e sui ponteggi (art. 125 e 137).

 

Per avere ulteriori informazioni sui sistemi di ancoraggio e cercare di rispondere anche a dubbi e domande sul loro utilizzo possiamo fare riferimento alla pubblicazione di uno dei recenti aggiornamenti dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” elaborati dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail.

 

Punti di ancoraggio e norme UNI EN 516 e UNI EN 517

Ci siamo già soffermati sul Quaderno Tecnico “Ancoraggi” - a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa – sui documenti di riferimento, sulle varie tipologie di ancoraggi secondo la UNI 11578 o la UNI EN 795, sulla loro marcatura e sul montaggio e manutenzione.

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Presentiamo ora quanto riportato, invece, sulla classificazione degli ancoraggi secondo le UNI EN 516 o UNI EN 517.

 

Si segnala che i punti di ancoraggio trattati nella UNI EN 516 o 517 rappresentano gli “elementi da fissare” (generalmente per ancoraggio si intende l’insieme di tre elementi: la struttura di supporto, l’ancorante e l’elemento da fissare).

 

In particolare la UNI EN 516 “tratta le installazioni per l’accesso in sicurezza al tetto, quali passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede. Tali installazioni devono essere classificate come segue:

  • Classe 1: installazioni che non devono essere utilizzate come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto;
  • Classe 2: installazioni che possono essere utilizzate come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto”.

Chiaramente solo le installazioni di classe 2 “possono essere utilizzate come punti di ancoraggio per DPI”.

 

La UNI EN 517 si applica poi ai “ganci di sicurezza per tetti a falde, fissati permanentemente alla struttura portante del tetto”. Sono ganci progettati “per il fissaggio di scale per tetti, per il supporto di piattaforme di lavoro e devono prevedere un anello chiuso alla loro base per poter essere eventualmente utilizzati in modo simultaneo come punti di ancoraggio dei DPI contro le cadute dall’alto”.

I ganci di sicurezza “devono essere classificati come segue:

  • Tipo A: studiati per sopportare forze di trazione nella direzione della pendenza del tetto (asse Y).
  • Tipo B: studiati per sopportare forze di trazione nella direzione della pendenza del tetto (asse Y) e in direzione perpendicolare e parallela alla superfice del tetto (asse X)”.
  •  

Riportiamo dal documento un’immagine relativa ai ganci di sicurezza da tetto di tipo B:

 

Esempio di gancio di sicurezza da tetto di tipo B

 

Ricordiamo che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta indicazioni anche su:

  • tipologia degli ancoraggi per ponteggi e circolari ministeriali 85/78, 44/90,132/91;
  • tipologia degli ancoranti metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le ETAG 001;
  • altre tipologie di ancoraggi.

 

Frequently asked questions in materia di ancoraggi

Il documento presenta poi alcune risposte alle domande poste più frequentemente dagli operatori (FAQ - frequently asked questions).

 

Le riportiamo integralmente perché alcune risposte riguardano direttamente l’applicazione di alcune norme tecniche che non erano presenti nella precedente versione del documento Inail “Ancoraggi”.

 

D. Un ancorante, realizzato in cantiere, può essere utilizzato?

R. Sì, purchè possieda i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate all’applicazione specifica. Deve inoltre rispondere ai requisiti del Regolamento (UE) 305/11 che dal 1 luglio 2013 ha sostituito la direttiva prodotti da costruzione.

 

D. Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un ancorante?

R. Al materiale base sul quale viene fissato.

 

D. Un ancorante deve essere marcato CE?

R. Dipende dal materiale base sul quale viene fissato.

 

D. Quali tipi di ancoranti devono essere marcati CE?

R. Quelli che hanno il calcestruzzo armato come materiale base.

 

D. C he cosa significa che un ancorante è marcato CE?

R. Che l’ancorante è conforme ad una Valutazione Tecnica Europea.

 

D. C he cos’è la Valutazione Tecnica Europea detta anche ETA (European Technical Assessment)?

R. È la valutazione tecnica che contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

 

D. C he cos’è il TAB (Technical Assessment Body)?

R. È un organismo di valutazione tecnica designato da uno Stato Membro.

 

D. Da chi viene rilasciata in Italia la Valutazione Tecnica Europea?

R. Viene rilasciata dall’ ITC-CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione.

 

D. C he cos’è l’ETAG 001?

R. ETAG sta per Guideline for European Technical Approval (Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo) ed è la base tecnico procedurale per la predisposizione e il rilascio dell’ETA.

 

D. Che cosa sono le opzioni?

R. L’ETAG 001propone diverse possibilità di qualifica chiamate opzioni numerate da 1 a 12; l’opzione 1 è quella più completa, l’opzione 12 è la qualifica con severe limitazioni applicative.

 

D. Un ancorante marcato CE può essere installato su calcestruzzo fessurato?

R. Sì. Le opzioni da 1 a 6 qualificano l’ancorante infatti su calcestruzzo in qualsiasi stato tensionale compreso quello fessurato, le opzioni da 7 a 12 qualificano l’ancorante solamente su calcestruzzo compresso.

 

D. Un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo può essere considerato prodotto per uso strutturale ai sensi del DM 17.1.2018?

R. Sì.

 

D. Che cosa significa, fra l’altro, che un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo è un prodotto per uso strutturale?

R. Che la responsabilità della verifica della marcatura CE è del Direttore dei Lavori.

 

D. Prima dell’installazione di un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo cos’è necessario verificare?

R. La classe di resistenza e le caratteristiche del calcestruzzo, le caratteristiche dei fori, la profondità di ancoraggio, la distanza dal bordo, l’interasse tra i fori.

 

D. Un ancorante in metallo per uso su muratura o legno deve essere marcato CE?

R. No.

 

D. Perchè?

R. Per queste applicazioni non esiste un’ETAG o, in generale, una specificazione tecnica di riferimento.

 

D. In questi casi cosa deve fare il datore di lavoro?

R. È opportuno che utilizzi prodotti qualificati per i quali il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie e predisporre le specifiche adatte alla corretta installazione.

 

D. Cosa significa che un prodotto è qualificato?

R. Che è dotato di un sistema di qualifica di tipo prestazionale ottenuto con prove effettuate presso laboratori indipendenti o direttamente dal fabbricante.

 

D. È obbligatorio o opportuno utilizzare un prodotto qualificato?

R. Non è obbligatorio ma opportuno.

 

D. Perchè?

R. Perché la conformità ai requisiti generali di sicurezza e resistenza è dimostrata dal fabbricante e non dal datore di lavoro che ha l’onere di porre in opera l’ancorante in conformità alle istruzioni del fabbricante.

 

D. Che cosa deve fornire il fabbricante a chi acquista un ancorante per queste applicazioni?

R. Una scheda tecnica con le caratteristiche dello stesso, i carichi che può sopportare, le istruzioni per la corretta installazione e manutenzione.

 

D. In assenza di indicazioni precise nel D.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un ancoraggio, in che modo può operare il datore di lavoro?

R. Attenendosi, per esempio, alla procedura di montaggio prevista dal fabbricante che tenda a eliminare e/o a ridurre i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

 

D. I l lavoratore che utilizza ancoraggi deve avere particolari requisiti?

R. In alcuni casi l’utilizzo di ancoraggi può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.

 

D. I l lavoratore che effettua la manutenzione di ancoraggi deve avere particolari requisiti?

R. In alcuni casi l’utilizzo di un ancoraggio può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione o documento analogo.

 

D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato?

R. Che il lavoratore: - sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale, - abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.), - prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta, - sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra. Il processo di qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.   

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Ancoraggi”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 3.47 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Ancoraggi nei cantieri temporanei o mobili”.

 

 

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