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Un interessante sentenza sul diritto alla privacy e il diritto di cronaca

Un interessante sentenza sul diritto alla privacy e il diritto di cronaca
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

31/10/2018

Il possibile conflitto fra il diritto alla privacy di un interessato ed il diritto di cronaca è stato più volte oggetto di pareri delle autorità Garanti nazionali ed anche di sentenze della corte di giustizia europea.


Questa storia risale al lontano 2002 ed è brevemente qui riassunta.

Un’agenzia di stampa finlandese soleva pubblicare i dati afferenti al reddito ed alla tassazione applicata ad ogni singola persona fisica della Finlandia. Questi dati sono pubblici e sono accessibili ai giornalisti, nell’ambito del diritto di cronaca.

 

L’agenzia giornalistica pensò bene di impostare un programma allargato di pubblicazione di questi dati, coinvolgendo quindi i profili di più di 1 milione di cittadini finlandesi. Il loro reddito e la loro tassazione erano quindi facilmente accessibili sul sito di questa agenzia giornalistica.

L’autorità Garante finlandese ebbe a eccepire su questo approccio e ritenne che il diritto alla privacy dei singoli cittadini fosse superiore al diritto di cronaca, inteso in una maniera così allargata. Era infatti bensì possibile ai giornalisti accedere alla banca dati e ottenere i dati di ogni singolo cittadino, ma questo accesso doveva essere motivato. L’approccio scelto dalla agenzia di stampa invece metteva a disposizione di chiunque i dati di tutti i cittadini. Qualche cittadino ebbe a lagnarsi, anche perché evidentemente questo approccio permetteva ai suoi vicini di incuriosirsi sulle sue personali vicende, creando quindi una sorta di voyeurismo, non particolarmente attraente.

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La corte amministrativa di Helsinki e la corte amministrativa suprema affermarono invece che era possibile svolgere quest’operazione, in quanto il diritto di cronaca risultava prevalente rispetto al diritto alla privacy dei cittadini.

A questo punto l’autorità Garante della protezione dei dati della Finlandia si rivolse alla alta corte di giustizia europea, chiedendo di esprimersi su questo delicato tema.

L’argomento era oltremodo delicato e il compito affidato alla corte di giustizia europea era veramente impegnativo.

La sentenza è articolata in varie parti, che ritengo opportuno illustrare ai lettori.

 

Ad esempio, il fatto che un dato sia pubblicamente disponibile non fa sì che esso automaticamente possa essere pubblicato da chiunque dovunque. È questo il concetto che anche la nostra autorità Garante ha ribadito. Il fatto che comunque i dati dei cittadini fossero accessibili a chiunque avesse seguito le appropriate procedure non giustificava di per sé la pubblicazione su larga scala di questi dati, in quanto poteva costituire un eccesso di pubblicità al dato stesso.

Per quanto riguarda l’interferenza tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla privacy, la corte fece presente che l’autorità Garante finlandese aveva proibito questa pubblicazione sulla base di alcuni reclami, che erano stati presentati dai cittadini coinvolti. Un altro punto preso in considerazione della corte è oltremodo interessante e riguarda la valutazione circa il fatto che questa pubblicazione generalizzata fosse necessaria in una società democratica.

In questo caso la corte ha espresso un giudizio, tratto in parte da precedenti valutazioni.

 

La corte ha fatto una differenza tra la raccolta di questi dati, da mettere a disposizione per finalità giornalistica, e la pubblicazione in massa. Il giornalista infatti, secondo la corte, ha diritto ad accedere a questi dati perché può usarli come elemento di sfondo, nella preparazione di un articolo, mirato evidentemente a uno o più soggetti specifici e non all’intero popolo finlandese.

Vi è anche da dire che la corte ha dovuto assumere una decisione su alcuni aspetti, che non potevano essere valutati sulla base di precedenti esperienze. L’agenzia di stampa finlandese, che ha avviato questa iniziativa, era infatti la prima in Europa che aveva affrontato questo tema e non aveva a disposizione alcun elemento precedente di riferimento, per assumere una specifica decisione.

 

I giuristi sono soliti dire che i casi difficili portano a leggi sbagliate!

Un altro aspetto sul quale la corte si è intrattenuta riguarda il concetto di attività giornalistica e diritto di cronaca.

È ben vero che la direttiva sulla protezione dei dati, come pure il regolamento generale, prevedono delle deroghe alla protezione dei dati, quando i dati vengono trattati per finalità giornalistica, ma quale sia effettivamente il limite ed il confine tra un’attività giornalistica e un’attività divulgativa può essere ben difficile da definire.

Ecco perché questa sentenza è importante, alla luce dell’articolo 85 del regolamento generale, che appunto fa riferimento alla possibilità di superare alcuni limiti nel trattamento di dati personali, per finalità giornalistiche.

 

Si tratta, in sintesi, di una sentenza che affronta temi affatto nuovi e che potrà costituire una linea guida per i futuri comportamenti di tutti coloro che, avvalendosi del diritto di cronaca, si avvalgono contemporaneamente di deroghe ai diritti posti del regolamento ed alle modalità di trattamento di dati personali degli interessati.

 

 

Adalberto Biasiotti

 



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