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Le responsabilità per la selezione e l’impiego dei prodotti antincendio

Le responsabilità per la selezione e l’impiego dei prodotti antincendio
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

23/03/2021

Un documento sulla protezione attiva antincendio si sofferma sulle modalità e le responsabilità per la selezione e l’impiego dei prodotti antincendio. I prodotti che ricadono nel Regolamento Prodotti da Costruzione e il regime di omologazione nazionale.

Roma, 23 Mar – I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, devono essere:

  1. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  2. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
  3. accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

 

A fornire queste indicazioni è l’articolo 3 del Codice di prevenzione incendi, relativo al  Decreto del 3 agosto 2015, e a presentare ulteriori informazioni sull’impiego dei prodotti per uso antincendio è la pubblicazione Inail “ La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell’incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore”.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Le responsabilità per la selezione e l’impiego dei prodotti antincendio

La pubblicazione, nata dalla collaborazione tra Inail, l’Università “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricorda che l’articolo 3 del Codice di prevenzione incendi descrive “le modalità e le connesse responsabilità per la selezione e l’impiego dei prodotti antincendio che, attraverso la loro prestazione, contribuiranno a garantire la sicurezza antincendio dell’attività”.

 

In particolare si evidenzia la “fondamentale importanza della corretta selezione dei prodotti antincendio, sia se destinati a sistemi di protezione passiva che a sistemi di protezione attiva”.

 

Si indica poi che in generale, i prodotti “vengono immessi sul mercato nazionale ed europeo sotto la responsabilità del fabbricante” e ulteriore responsabilità del fabbricante “è quella, come accennato, di qualificare il prodotto in relazione alle prestazioni richieste ed all’uso previsto”.

E dunque il fabbricante dovrà “identificare il prodotto e fornire la documentazione tecnica ove siano specificate le prestazioni del prodotto e le modalità di uso, descrivendo compiutamente il campo di applicazione e le limitazioni di utilizzo”.

 

I prodotti antincendio da utilizzare nelle opere di costruzione

Si segnala poi che in generale i prodotti antincendio da utilizzare nelle opere da costruzione “possono ricadere nel campo di applicazione del CPR, Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 1 luglio 2013, oppure essere soggetti ad omologazione nazionale”.

 

Nel primo caso – continua il documento – “tutte le volte che un prodotto ricade nel campo di applicazione di una norma armonizzata secondo CPR 305/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), il fabbricante dovrà adottare le indicazioni presenti nello standard armonizzato per la qualificazione del prodotto e l’individuazione delle prestazioni, per la relativa produzione di serie e, infine, per la predisposizione della documentazione tecnica, della marcatura CE e del rilascio della Dichiarazione di Prestazione (DoP)”.

 

Il documento Inail riporta l’esempio di prodotti antincendio come le cassette idranti da utilizzare negli impianti idrici di spegnimento.

Per questi prodotti è stato armonizzato il seguente standard europeo (la tabella, pubblicata nel documento, è tratta dalla Comunicazione che la Commissione Europea effettua annualmente in GUUE aggiornando l’elenco delle norme armonizzate secondo CPR): 

 

 

Sempre riguardo all’esempio, la norma UNI EN 671-2 inerente gli idranti a muro con tubazioni flessibili, “contiene l’allegato ZA denominato ‘Punti della norma Europea riguardante le disposizioni della direttiva UE relativa ai prodotti da costruzione’, che al punto ZA.1 riporta gli elementi salienti per la verifica delle prestazioni degli idranti”.

In particolare:

  • il prospetto ZA.1 “descrive le caratteristiche essenziali come la distribuzione dei mezzi estinguenti, l’affidabilità delle prestazioni, la capacità di estrarre la tubazione e la durabilità dell’affidabilità di funzionamento. Per ciascuna caratteristica, infine, il prospetto ZA.1 indica il punto tecnico della norma da seguire per effettuare la verifica della prestazione ottenuta e da dichiarare”.
  • il prospetto ZA.2 “stabilisce il sistema di verifica della costanza della prestazione per questa tipologia di prodotti, selezionando il sistema 1, ovvero è previsto che il fabbricante sottoponga a prova il proprio ‘idrante a muro’ presso un laboratorio notificato in UE per ottenere lo ‘INITIAL TYPE TEST’ ITT. L’organismo notificato, dopo l’emissione del rapporto di prova ITT, si reca presso il sito produttivo ed effettua la prima verifica del sistema di controllo della produzione ‘FACTORY PRODUCTION CONTROL’ FPC, attuato dal fabbricante per garantire che le prestazioni ottenute e dichiarate nello ITT siano garantite anche nella produzione di serie del prodotto medesimo. L’organismo notificato annualmente verificherà lo FPC, sottoponendo il fabbricante a sorveglianza continua”.
  • il prospetto ZA.3 “riassume il sistema di attestazione di conformità per gli idranti”. 

 

Riprendiamo dal documento un estratto del prospetto ZA.3:

 

 

Dunque “solo dopo la prima verifica dello FPC, un prodotto da costruzione per uso antincendio può essere marcato CE CPR, accompagnato dalla DoP, ed immesso sul mercato europeo”.

Il documento riporta poi ulteriori indicazioni sulla marcatura CE CPR e sulla dichiarazione di prestazione (DoP).

 

I prodotti antincendio e il responsabile dell'esecuzione dei lavori

Si indica poi che per alcuni prodotti antincendio che non ricadono nel Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) “esiste ancora il regime di omologazione nazionale”. E l’omologazione “è ancora vigente nel settore della reazione al fuoco con i dd.mm. 26 giugno 1984, 3 settembre 2001 e 15 marzo 2005 e nel settore della protezione attiva solo per i presidi manuali quali gli estintori portatili (d.m. 7 gennaio 2006), quelli carrellati (d.m. 6 marzo 1992) e per i liquidi schiumogeni a bassa espansione (d.m. 13 novembre 1995)”.

 

Si indica che per i prodotti omologati, “il fabbricante deve sottoporre a prova, presso un laboratorio autorizzato dal C.N.VV.F. ai sensi del d.m. 26 marzo 1985, richiedere l’omologazione alla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica (DCPST) allegando il rapporto di prova e la documentazione tecnica a corredo del prodotto con evidenza del campo di applicazione e delle limitazioni di uso”.

La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, analizzata la documentazione tecnica, “rilascia l’omologazione del prodotto, autorizzando il fabbricante alla immissione sul mercato del prodotto omologato. Il fabbricante si impegna a riprodurre il prodotto così come omologato e lo immette sul mercato accompagnato dalla dichiarazione di conformità”.

 

Si indica che l’istituto di omologazione nazionale “non prevede alcuna sorveglianza del sistema di produzione per garantire la conformità del prodotto al prototipo omologato: rimane una responsabilità ‘auto dichiarata’ dal fabbricante”.

 

Infine per i prodotti non ricadenti nel CPR e non soggetti ad omologazione nazionale “la responsabilità di qualificare il prodotto secondo le procedure applicabili rimane, comunque, in capo al fabbricante. Il fabbricante, pertanto, è chiamato a verificare tutte le eventuali direttive o regolamenti europei applicabili (ad esempio bassa tensione, direttiva macchine, ecc.) ed a testare il prodotto presso enti terzi in modo da poter accompagnare il prodotto con una documentazione tecnica validata ed approvata da un istituto di prova terzo e qualificato”.

 

In definitiva “l’assenza di norme armonizzate o di regime di omologazione nazionale applicabile, non esclude che il prodotto venga immesso sul mercato con garanzie di funzionamento, prestazioni e limiti di impiego almeno pari a quelle di prodotti antincendio ricadenti sotto il CPR o regime di omologazione nazionale”.

 

Il documento sottolinea poi che, come abbiamo visto a inizio articolo, i prodotti antincendio “devono essere accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione”. E questa previsione “richiede al responsabile dell’attività (o al responsabile della esecuzione dei lavori) di valutare i prodotti da impiegare nel progetto di sicurezza antincendio, negli impianti di protezione attiva, proprio sulla base della documentazione tecnica che deve essere predisposta dal fabbricante, proprio perché possano essere consapevolmente accettati e installati nell’attività”.

 

Il capitolo della pubblicazione dedicata all’impiego dei prodotti per uso antincendio si conclude tornando all’articolo 3 del Codice di Prevenzione incendi.

 

In particolare si indica che il comma 2 dell’articolo rimarca “la necessità di utilizzare i prodotti conformemente all’uso previsto, indicando le modalità per individuare le prestazioni richieste, prevedendo che:

  1. devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  2. devono essere conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
  3. qualora non contemplati nelle lettere a) e b), devono essere legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto”.   

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell’incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore”, realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Filippo Cosi e Luciano Nigro - edizione 2019 (formato PDF, 26.51 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La protezione attiva antincendio”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

 

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