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Attivita’ a rischio di incidenti rilevanti: il rilascio del CPI

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

30/04/2008

Una circolare dei Vigili del Fuoco offre nuovi chiarimenti riguardo al rilascio e al rinnovo del certificato di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza. I dati da inserire.

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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha diffuso una lettera circolare relativa al "Certificato Prevenzione Incendi per le attività a rischio di incidente rilevante".
 
In questa circolare - in risposta ad alcune “richieste di chiarimento in materia di rilascio e rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza di cui ali 'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.” – si forniscono diversi chiarimenti e indicazioni.
 

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Si ricorda che fino all'attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 112/98, per gli “stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza e per quelli interessati alle modifiche con aggravi o del rischio di incidente rilevante”, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura viene esaminata “dal Comitato di cui all'art. 19 dello stesso D. Lgs. 334/99, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 17 del D.P.R. 577/82 e art. 5 del D.P.R. 200/2004”.
 
In questo senso, la circolare afferma che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha più volte “rappresentato la necessità di perseguire i principi di speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa, invitando le Direzioni Regionali VF a provvedere con sollecitudine, per quanto di competenza, attraverso i Comitati di cui all'art. 19 del D.Lgs. 334/99, concludendo le istruttorie sui rapporti di sicurezza e nominando le commissioni per l'accertamento sopralluogo di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, recante "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante", da effettuarsi anche al fine del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi”.
 
Inoltre, riguardo a questa dichiarata necessità di speditezza e trasparenza, si evidenzia “il ruolo fondamentale del Comandante Provinciale VF che, componente di diritto di due organi tecnici collegiali quali il Comitato di cui all' art. 19 del D. Lgs. 334/99 e la Commissione di cui ai citati artt. 4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, potrà rilasciare o rinnovare il certificato facendo proprio il parere tecnico conclusivo dell'uno e il positivo accertamento dell' altra”.
 
Se poi nel corso dell'istruttoria “venga rilevata la necessità di richiedere informazioni supplementari ai fini antincendio o di effettuare specifici accertamenti sopralluogo attraverso la commissione di cui all'art.14 del D.P.R. 577/82, tali attività dovranno essere ricondotte nei termini stabiliti dall'art. 21 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.”.
 
Ricordiamo che in tale articolo 21 e in relazione agli stabilimenti esistenti è indicato che “il “Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi”.
 
Ultimata la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza il Certificato di Prevenzione Incendi “viene rilasciato o rinnovato, quale atto dovuto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, nei tempi e nei modi stabiliti dal D.M. 19 marzo 2001”.
 
Il certificato, la cui “validità decorre dalla data di presentazione del rapporto di sicurezza”, deve riportare:
- la data dell'istanza presentata dal gestore;
- la data di conclusione della procedura di cui all'art. 21 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- la data di effettuazione del sopralluogo di cui all' art. 4 o 5 del D.M. 19 marzo 2001, nonché le eventuali prescrizioni e/o condizioni per l'esercizio dell'attività formulate dal Comitato.
- la seguente dicitura: "Si richiamano gli obblighi del gestore dell'attività ai sensi del D.Lgs.  334/99 e s.m.i. nonché quelli previsti dal D.M. 16 marzo 1998 relativamente all’informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ e dal D.M. 9 agosto 2000 in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza".
 
La circolare infine “richiama l'attenzione sulla necessità di procedere tempestivamente nel caso in cui vengano rilevati ritardi ed omissioni da parte dei gestori in materia di richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, trasmettendo una formale diffida all'interessato e una segnalazione motivata e dettagliata al Prefetto per l'assunzione delle determinazioni di competenza (cfr. D.Lgs. 139/06, art.20, comma 3)”.
   
Tiziano Menduto
 
 
 


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Rispondi Autore: Zanzara - likes: 0
05/02/2022 (10:07:36)
Qual'é la normativa applicabile, in materia di sicurezza e tutela salute lavoratori (non solo incendio) su impianto a rischio incidente rilevante off-shore? Chi se ne occupa?

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