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Prevenzione incendi: come progettare la gestione della sicurezza?

Prevenzione incendi: come progettare la gestione della sicurezza?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

29/10/2021

Indicazioni Inail sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Progettazione della gestione della sicurezza, registro dei controlli, piano di mantenimento e preparazione all'emergenza.

Roma, 29 Ott – La GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio), come ricorda il Codice di prevenzione incendi relativo al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, è una misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure.

 

In questo senso la gestione della sicurezza antincendio, “nell'ottica di una progettazione antincendio moderna e coerente con il mutato quadro tecnico-normativo” rispetto al passato, rappresenta “una misura antincendio fondamentale che, pur non prevedendo gli interventi di carattere impiantistico/strutturale richiesti invece dalle altre misure antincendio”, necessita comunque di “un accurato studio preventivo e di un'attenta progettazione, documentabile in una specifica relazione tecnica, nonché di una fedele attuazione pratica”.

 

A ricordarlo e a fornire utili informazioni per la sua attuazione è il documento “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi” conseguente alla collaborazione tra Inail, Università di Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

Dopo aver già parlato, in precedenti articoli di livelli di prestazione, di soluzioni progettuali e di misure di prevenzione, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:


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Sicurezza antincendio: la progettazione della gestione della sicurezza

Il quaderno si sofferma sulla progettazione della gestione della sicurezza e indica che una corretta progettazione “implica uno scambio di informazioni tra progettista e responsabile dell'attività come indicato in tabella S.5-7”. E il processo progettuale descritto nella tabella S.5-7 “deve essere esplicitato nella relazione tecnica. Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio ed in emergenza devono essere elencate in apposita sezione della relazione tecnica”.

 

Riprendiamo dal documento la tabella S.5-7:

 

 

Si indica che nella relazione tecnica “devono essere documentate:

  1. limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, …) assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante la valutazione del rischio di incendio e la conseguente identificazione dei profili di rischio dell'attività;
  2. indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d'attività, risultanti dalla valutazione del rischio di incendio;
  3. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  4. indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio:
  1. se l'attività è lavorativa, la relazione tecnica deve riportare i contenuti principali del piano di emergenza, ivi inclusi il numero di addetti alla gestione delle emergenze ed il loro livello di formazione;
  2. se è prevista la procedura d'esodo per fasi in un'attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l'esodo degli occupanti, anche coloro con specifiche esigenze, affinché il sistema d'esodo sia impiegato efficacemente secondo le condizioni progettuali; a tal fine il suddetto personale deve essere adeguatamente formato;
  3. se è prevista l'attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo.
  1. i rischi d'incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;
  2. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell'esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio, come previsti durante la progettazione dell'attività.

 

Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio

Il documento sottolinea che la corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio “contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate”. E la gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere almeno (con riferimento ai paragrafi del Codice di prevenzione incendi):

  1. “la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio e programmazione della manutenzione, come riportato al paragrafo S.5.5;
  2. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, di cui ai paragrafi S.5.7.1 e S.5.7.3;
  3. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche, di cui ai paragrafi S.5.7.4 e S.5.7.5”. E la pianificazione “deve prevedere tutte le azioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività”.

 

A questo proposito ci soffermiamo sul registro dei controlli.

 

Il documento sottolinea che il responsabile dell'attività “deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:

  1. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
  2. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
  3. le prove di evacuazione”.

Il registro “deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”.

 

Si fa riferimento poi al piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

 

Laddove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività “deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle Condizioni di esercizio”. E sulla base della valutazione del rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, “il piano deve prevedere:

  1. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
  2. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell'attività;
  3. la specifica informazione agli occupanti;
  4. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;
  5. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  6. le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:
  1. l'individuazione dei pericoli e le valutazioni dei rischi legati all'intervento di modifica o di manutenzione” (si segnala che la valutazione dei rischi legati all'intervento “deve evidenziare anche se la modifica o la manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma senza aggravio di rischio, con aggravio di rischio).
  2. “le misure di sicurezza da implementare;
  3. l'assegnazione delle responsabilità;
  4. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all'intervento” (tra le azioni necessarie “possono essere incluse attività di informazione o formazione, aggiornamenti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR, aggiornamento dei documenti della GSA, ···);
  1. la programmazione della turnazione degli addetti del servizio antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione delle azioni previste in emergenza in ogni momento;
  2. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8” del Codice di prevenzione incendi.

 

Gestione della sicurezza: la preparazione all'emergenza

Concludiamo con qualche indicazione sulla preparazione all'emergenza.

 

Si segnala che la preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, “si esplica:

  1. tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
  2. nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento periodico del personale addetto all'attuazione del piano d'emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato”.

 

In particolare gli adempimenti minimi per la preparazione all'emergenza “sono riportate in tabella S.5-9:

 

 

Si indica, inoltre, che la preparazione all'emergenza “deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza, comprese le istruzioni o le procedure per l'esodo degli occupanti, indicando in particolare le misure di assistenza agli occupanti con specifiche necessità”.

Ad esempio si deve riportare anche “indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell'attività, compartimentazioni antincendio, sistema d'esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, …”.

 

Infine in prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività, “devono essere esposte:

  1. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio;
  2. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento e segnalando che il capitolo 2 della pubblicazione (misura antincendio S.5) si sofferma anche su:

  • soluzioni progettuali, conformi e alternative
  • misure di prevenzione degli incendi
  • controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
  • preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo
  • centro di gestione delle emergenze
  • gestione della sicurezza antincendio nell'ambito delle nuove RTV

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Gianni Biggi, Armando De Rosa, Andrea Marino e Piergiacomo Cancelliere (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Antonio Alvigini, Giovanni Baldi, Paolo Belardinelli, Andrea Bosco, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, Gianluca Guidi, Alessandro Leonardi, Davide Luraschi, Emanuele Nicolini, Paolo Persico, Matteo Pugnalin, Pietro Vandini - edizione 2020 (formato PDF, 10.78 MB).

 

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Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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