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Il Decreto Lavoro n. 48 modifica il Decreto Legislativo 81/2008

Il Decreto Lavoro n. 48 modifica il Decreto Legislativo 81/2008
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Normativa

12/05/2023

Il commento di Rocco Vitale, Presidente di Aifos, e il testo coordinato degli articoli del Testo Unico emendati dal nuovo intervento normativo.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il Decreto-legge è costituito dai seguenti capitoli:

  • Capo I Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
  • Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
  • Capo III Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
  • Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
  • Capo V Disposizioni finali

Il D.L. 48 inizia quindi il proprio iter parlamentare per essere convertito in Legge.

In sede di conversione, il testo del D.Lgs. 81/2008 potrebbe subire ulteriori modifiche.

Così è stato nel caso precedente del D.L. 146, convertito con la Legge n. 215/2021, che ha apportato profonde modifiche al T.U. 81 (alcune delle quali ancora sono in attesa di attuazione, tramite l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione).

 

Nello specifico il Capo II del D.L. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 14, interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008, mentre gli artt. 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Le principali modifiche (in rosso) apportate dall’art. 14 del D.L. 04 maggio 2023, n. 48 riguardano:

 

 

Articolo 18 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

(seguono le lettere da b) fino a bb)

 

Commento:

Tale modifica introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.


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Articolo 21 D.Lgs. 81/2008 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

 

Commento:

Tale modifica introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

 

Articolo 25 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a), b), c), d), e)

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

seguono le lettere fino a n)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

 

Commento

Tali integrazioni intervengono sull’articolo 25 del Testo Unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

 

Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

  1. L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Commento:

La norma è volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

 

TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e DPI

CAPO I

Articolo 71 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Comma abrogato e così sostituito:

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Commento:

Tale modifica estende ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.

 

Articolo 72 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Periodo abrogato e sostituito come segue

2.Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la  durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

 

Commento

Tale modifica rafforza le regole di sicurezza sul lavoro e di riduzione degli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.

 

Articolo 73 D.Lgs. 81/2008 - Informazione, formazione e addestramento

viene aggiunto

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

 

Commento

Norma volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

 

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 87 D.Lgs. 81/2008 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

 

Scarica qui il testo degli articoli del D. Lgs. n. 81/08 con evidenziate le modifiche apportate dal D.L. 146/2021 convertito con la Legge 215/2021 e le modifiche previste dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 cosiddetto “Decreto Lavoro” che deve essere convertito in legge dal Parlamento. 

 

 

Oltre all’art. 14, che è intervenuto direttamente sul testo degli articoli del D.Lgs. n. 81/2008, il D.L: lavoro ha introdotto ulteriori novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riporta il testo degli articoli interessati:

 

ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INTRODOTTE DAL DECRETO LAVORO DEL 4 MAGGIO 2023, N. 48

Art. 15.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

1. Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva,

nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle

pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell’articolo 2 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 16.

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 17.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023

e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784 -bis . La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.

Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito

dell’organico dell’autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784 -ter . Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

784 -quater . Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di

valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi

e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

5. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b) , dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità

strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»»;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41 -bis . Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola lavoro

istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento», assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.»

 

Art. 18.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall’anno 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 44.

Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.

 

 

Rocco Vitale

 

 

Fonte: Aifos

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

 

 

 




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Rispondi Autore: Daniele M - likes: 0
12/05/2023 (06:49:36)
Buongiorno, si hanno novità circa la formazione dei datori di lavoro (non solo per le attrezzature)?
Rispondi Autore: gestione sas - likes: 0
12/05/2023 (07:27:52)
Relativamente alla modifica dell'art. 18 per quanto attiene all'obbligo di nominare il medico del lavoro, riferendomi ad un mio passato intervento, mi pare che abbiano ascoltato chi invocava l'edilizia acrobatica.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
12/05/2023 (07:41:22)
Leggendo le novita' introdotte al D.lgs 81/2008 dal "Decreto Lavoro", mi sono chiesto se sono queste le novità che aspettavamo. Sono queste?
Quello che non capisco è la reale intenzione di chi formula questi banali aggiustamenti, senza aver presente in alcun modo le riforme davvero importanti che dovrebbe essere introdotte: dalla riforma del D.lgs 758/94, all’introduzione della fattispecie di “omicidio sul lavoro”, alla Procura nazionale sui reati riguardanti la sicurezza. Quantomeno a questo “giro” aspettavo che all’art. 37 fosse introdotto definitivamente l’obbligo di formazione del datore di lavoro. Qualcuno dirà: ma l’art. 37 è già stato cambiato dalla legge 215/2021 con l’invito alla Conferenza Stato/Regioni di provvedere. La Conferenza Stato/Regioni ci ha messo 3 anni e mezzo per dirci quante ore dovevamo fare a lavoratori, preposti e dirigenti. Per la formazione degli RLS l'art. 37 dice tutto l’essenziale: ore, contenuti minimi, aggiornamenti. Ormai temo sia tardi fare la stessa cosa per i Datori di lavoro. Tra l’altro l’art 37 è stato modificato da questa “riformetta”: art. 37 comma 2 lett. B bis: l’introduzione del monitoraggio e del controllo sulla formazione erogata. La sveglia è forse suonata tardi? Ma quanti attestati “farlocchi” abbiamo visti? Quanti corsi erogati per finta abbiamo visti? Qualcuno pensa che fino ad ora non ci sia stato alcun controllo? Invece bisognava "bastonare" il medico competente. Dirgli che deve trovare un sostituto quando non può esserci ,e di tener conto della cartella sanitaria precedente ma vi sembra una riforma? I medici del lavoro sono davvero pochi e speriamo non si arrabbino tutti nello steso momento. Si dovrebbe intervenire a monte, non a valle, ad esempio concedendo agli specializzandi di effettuare parte degli accertamenti clinici.
Poi: la "perla". Art. 72, comma 2: Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve……altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione “autocertificativa” del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo”;
Una dichiarazione “autocertificativa?” Cos’è: Una 445/2000? Ma davvero "non capisco" se chi scrive “capisce” quello che scrive, perché qui bastava dire non “autocertificazione”, ma ad esempio: “chi noleggia deve acquisire copia degli attestati di formazione di chi farà uso dell’attrezzatura noleggiata. Punto. Non la “super…..” di Amici miei.
Conclusione: non si tratta di essere delusi, perché il termine “delusione” è un termine che non rende ciò che penso..
Rispondi Autore: Federico T. - likes: 0
12/05/2023 (08:54:55)
Mi sembrano più che altro interventi degni di una circolare amministrativa della bassa burocrazia bizantina.
Nulla di particolarmente rilevante e sostanzioso
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
12/05/2023 (15:55:31)
Si intuiscono (ammesso di intuire correttamente!) delle buone intenzioni, aggiustamenti non rivoluzionari, ma espresse in maniera non chiarissima (in una legge che vorrebbe essere prescrittiva).
Sulla nomina del medico, "e" in italiano (o meglio, in logica) sarebbe una congiunzione e compare nell'elenco delle condizioni per la nomina, dovrebbe voler dire che si nomina il medico solo se entrambe sono valide... ma do per scontato che avrebbe voluto essere un "o" (magari mi sbaglio). Comunque, c'era bisogno di scrivere che è obbligatorio se il DVR lo richiede? C'è qualcosa che il DVR abbia stabilito essere richiesta che non lo sia?
Sulle visite di assunzione, al di là di aggiungere la lettera e-bis) scrivendo "la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro" dopo la lettera e) che stabilisce l'obbligo del medico di consegnarla a fine rapporto (...del medico, non del DdL!), come si deve comportare il medico se per qualsiasi motivo il lavoratore non fornisce la cartella? E' un elemento da valutare quando disponibile, oppure è strettamente richiesto per arrivare all'idoneità e quindi bloccante per l'assunzione?
Sulla modifica (le modificazioni le abolirei...) dell'art. 71, francamente non mi è chiaro se si intende che cambi qualcosa o se sia una mera pulizia (utile) del testo.
Su quella all'art. 72, segnalo rispetto all'articolo che viene sostituito solo il secondo periodo, quindi il primo non dovrebbe essere qui barrato come se fosse stato eliminato. Su questo, non mi è chiaro se il senso è quello di estendere a soggetti non dipendenti da DdL il controllo sulla formazione, in tal caso richiedendo un'autocertificazione, mentre nell'altro caso continua a valere quanto già previsto.
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
15/05/2023 (09:29:19)
avete ragione!
manca il coraggio, non per abolire il DLgs 81/2008 ma, per fare sul serio una sua revisione.
Invece si procede a spizzichi, bocconi e confusioni.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/05/2023 (09:23:20)
Segnalo il corposo documento della CIIP, la consulta Interassociativa delle associazioni della sicurezza e salute sul lavoro, che ha elaborato una ampia e approfondita analisi delle importanti novità legislative, in particolare quelle sul medico competente e l'ampliamento della sorveglianza sanitaria e sui cantieri mobili e temporanei, con i nuovi obblighi per lavoratori autonomi e datori di lavoro.

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