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D.Lgs. 81/2008: la cabina di regia istituzionale è attiva?

D.Lgs. 81/2008: la cabina di regia istituzionale è attiva?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

11/11/2019

Al forum del Gruppo Tecnico Interregionale un intervento fornisce informazioni sulla cabina di regia del D.Lgs. 81/2008. Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza.

 

Milano, 11 Nov – Anche nel 2019, come nel 2018 con l’incontro  “ In-ter-vi-stà-ti In-ter-vì-sta-ti”, si è tenuto un momento di incontro e riflessione organizzato dal Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro (spesso denominato anche “Coordinamento Interregionale”) che ha permesso di fare alcuni utili approfondimenti sulla situazione in Italia della prevenzione in materia di salute e sicurezza con riferimento anche alla normativa, al nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e al funzionamento del coordinamento Stato-Regioni.

 

Infatti il III Forum annuale del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, dal titolo “SesTAnti - Sessioni Tematiche di Anticipazione delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali — 2019” (Milano, 16-17 luglio 2019), si è soffermato su un aspetto critico che abbiamo più volte sollevato nei nostri articoli e le nostre interviste, le difficoltà della cosiddetta “cabina di regia” disegnata dal Testo Unico (“Unico Testo normativo”) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008.

Una cabina di regia, con riferimento particolare a quanto riguarda il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (ex art.5 TU), che sembra essere diventato, a distanza di molti anni, finalmente attivo. Un’attività che ci permette, come indicato anche in altri articoli e interviste, di essere moderatamente ottimisti sul fatto che il sistema istituzionale sia tornato finalmente a “muoversi” in materia di salute e sicurezza.

 

Nell’articolo ci soffermiamo su:



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I punti di forza del D.Lgs. 81/2008

Nell’intervento “Programmare e coordinare la vigilanza in materia di SSL: Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, a cura di Maria Giuseppina Lecce (Direzione Generale Prevenzione - Ministero della Salute), si ricordano innanzitutto alcuni aspetti positivi del Decreto legislativo 81/2008.

 

Si indica che il D.Lgs. 81/2008 ha perfezionato quel processo evolutivo per cui:

  • “La materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica, legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.
  • Si passa da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su ‘comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri’”. 

 

Questi i punti di forza:

  • “Robusto impianto normativo
  • Nuova filosofia prevenzionistica
  • Previsione di una cabina di regia a livello istituzionale
  • Ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • mutata ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione
  • rafforzamento del ruolo e funzione di medici competenti
  • rafforzamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • revisione del sistema sanzionatorio”. 

E riguardo alla nuova filosofia prevenzionistica si indica che “non v’è dubbio, in effetti, che il TU sicurezza rappresenti il tentativo più importante che sia stato sinora compiuto di promuovere una vera e vera e professionale organizzazione della prevenzione nei luoghi di lavoro, vale a dire un sistema di promozione della salute e della sicurezza, realizzato tramite la collaborazione di una pluralità di soggetti istituzionali, e orientato al contenimento al minimo di tutti i rischi istituzionali, e orientato al contenimento al minimo di tutti i rischi inerenti all’attività lavorativa” (Riccardo Del Punta - Università di Firenze). 

 

La cabina di regia a livello istituzionale

Veniamo alla cabina di regia a livello istituzionale delineata dal Testo Unico:

  • “art. 5 Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
  • Art.6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista
  • Art.7 Comitati regionali di coordinamento
  • articolo 8: nuovo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (anche conosciuto con l’acronimo SINP)
  • Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 11 - Attività promozionali
  • art.12: la commissione per gli interpelli”.

 

Sono poi riportati anche i punti di debolezza della normativa con riferimento sempre alla previsione della cabina di regia (che se viene prevista e poi non funziona…), ai tanti regolamenti e decreti non ancora attuati e ad una “evoluzione normativa per accumulo e non per selezione”.

A questo proposito si riporta un altro spunto di Riccardo Del Punta: «anche quando la normativa venuta per ultima aspira ad avere un impatto innovativo in termini di filosofia e di tecniche di tutela, il quid di innovazione che ne viene portato quasi mai prescinde dalla contemporanea introiezione dei modelli di tutela precedenti, i quali non vengono scartati ma si sovrappongono a quello più recente».

 

Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive

Riguardo al Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/2008, la normativa indica che “presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E il Comitato è presieduto dal Ministro della salute.

 

Questa la composizione del Comitato art 5:

  1. “il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
  2. due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  3. il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno;
  4. Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  5. il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  6. quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome”. 

 

Inoltre al Comitato partecipano, con funzione consultiva, come indicato dal decreto prima dei tanti cambiamenti e modifiche nei vari istituti, “un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)” (ormai “3 componenti INAIL”). 

 

Veniamo invece ai compiti del Comitato art 5:

  1. “stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  3. definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
  4. programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  5. garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
  6. individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.  

 

Questo poi il calendario delle sedute (fino a settembre 2019):

  • “3 luglio 2018 insediamento
  • 2 ottobre 2018
  • 19 novembre 2018
  • 26 febbraio 2019
  • 29 marzo 2019 (seduta straordinaria)
  • 27 maggio 2019
  • 9 luglio 2019”
  • 30 settembre 2019. 

 

E si ricordano, infine, in relazione ai compiti indicati sopra, alcune delle azioni su cui il Comitato ha lavorato/sta lavorando:

  • “Strategia nazionale salute e sicurezza sul lavoro”
  • “D.L. violenza sugli operatori sanitari
  • Accordo quadro violenza nei luoghi di lavoro”
  • “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcool dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza”  
  • “Gruppo di lavoro ‘ferrovie’ 
  • presentazione SLIC (Senior Labour Inspectors Committee)”.     

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Programmare e coordinare la vigilanza in materia di SSL: Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, a cura di Maria Giuseppina Lecce (Direzione Generale Prevenzione - Ministero della Salute), slide presentate all’incontro “SesTAnti - Sessioni Tematiche di Anticipazione delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali — 2019” - III Forum annuale del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 177 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



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