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Il DVR: i livelli di dettaglio e i rischi oggetto di valutazione

Il DVR: i livelli di dettaglio e i rischi oggetto di valutazione

Una riflessione sul documento di valutazione dei rischi (DVR) e la sua redazione. Gli obiettivi, l’evoluzione dei rischi nelle aziende industriali, i contenuti necessari, l’approccio semplificato. A cura di Alessandro Mazzeranghi.

Il DVR è sempre oggetto di discussione fra aziende ed enti di controllo; questo è anche logico perché, a parte rari casi, esiste un ampio margine di interpretazione su come tale documento debba essere redatto. La complessità della questione conduce inevitabilmente a posizioni da una parte utilitaristiche e dall’altra filosofiche. Nessuna delle due è necessariamente giusta, e quel che è peggio da azienda ad azienda, da ispettore a ispettore, e ancora, da certificatore a certificatore le opinioni possono differire anche radicalmente.

 

Io credo che per questo possa essere utile fare un po’ di chiarezza considerando anche l’evoluzione del contesto (nel caso di mia pertinenza del contesto industriale o assimilabile) che in più di un quarto di secolo è mutato radicalmente.

 

Gli obiettivi

L’evoluzione dei rischi nelle aziende industriali

Contenuti necessari (e sufficienti) del DVR

È un approccio semplificato

Di nuovo: tutti i rischi

Altre tematiche che oggi non tratto

Un tema complesso


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Modello DVR
Modello Word del Documento di valutazione dei rischi per Società sportiva dilettantistica Palestra - Categoria ISTAT R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

 

Gli obiettivi

Il DVR è uno strumento, non un fine. È lo strumento che dovrebbe raccogliere tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio il rispetto delle leggi applicabili ma, ancor di più, il miglioramento continuo della sicurezza dei lavoratori.

 

Tutto ciò che non risponde direttamente a questi obiettivi, anche quando preteso per prescrizione di legge, può essere razionalmente considerato superfluo; in un mondo reale, dove le risorse sono limitate, rappresenta quindi uno spreco di risorse poco giustificabile, almeno moralmente. Peraltro, se consideriamo gli obiettivi citati, non si capisce come una mancanza su altri fronti possa essere causa di infortunio; al contrario potrebbe essere legittima causa di sanzione / prescrizione per una violazione (formale?) delle indicazioni di legge.

 

Occupandomi dal 1996 di DVR specie per macchine, impianti produttivi (inclusa la process safety) e impianti ausiliari (impianti elettrici, pneumatici, oleodinamici ecc. di distribuzione della energia) devo dire che col mio focus e partendo da un contesto parecchio fuori controllo la precisione assoluta era necessaria anche come elemento di comunicazione a chi poi doveva investire per sanare magagne inaccettabili. Oggi è diverso.

 

Prima di approfondire l’aspetto “evolutivo” vorrei aggiungere due elementi da tenere sempre a mente (derivati dagli obiettivi generali):

  • È imperativo valutare tutti i rischi per i lavoratori e per le altre persone presenti in azienda, anche temporaneamente.
  • Dove sussistano rischi residui (così definibili realmente e non per opportunità economica) le misure operative di controllo dei rischi volte a ridurli a un livello accettabile devono fare parte della valutazione; eventualmente potranno essere poi sviluppate in maggiore dettaglio in istruzioni operative di sicurezza.

 

L’evoluzione dei rischi nelle aziende industriali

Come ho detto si partiva, nel ’96, da una situazione ai limiti dell’intollerabile.  Anche in aziende di considerevole dimensione e cultura capitava che una banale disattenzione potesse causare un infortunio. Peraltro mancava, ovviamente, la cultura della valutazione e sussisteva solo una cultura della conformità alle disposizioni specifiche dei DPR 547/55, 303/56 e altre successive disposizioni su piombo, amianto, rumore ecc.

 

In 25 anni e più le cose cambiano: oggi, pur con diversi “buchi”, le cose sono totalmente diverse e le stesse aziende che citavo prima (di cui potrei fare i nomi e ci sarebbero 4 delle 5 aziende più capitalizzate del mondo in quel periodo oltre che diverse delle più grandi aziende ex IRI o che allora appartenevano ai pochi grandi gruppi privati nazionali) oggi si trovano a che fare conti con i rischi (veramente) residui e con i comportamenti errati o addirittura abnormi di chi opera sul campo (lavoratori diretti ma anche preposti e, talvolta, dirigenti).

 

Allora oggi è il caso, come prima cosa, di usare il DVR per far conoscere a tutte le parti interessate i rischi residui con cui hanno a che fare e i comportamenti sicuri da adottare.

 

Ovviamente è una mia considerazione a cui, eticamente, credo molto e che ha cambiato il mio modo di lavorare.

 

Contenuti necessari (e sufficienti) del DVR

Secondo la visione sopra esposta gli elementi necessari per il DVR sono i seguenti:

  • Partire dal considerare tutti i rischi - compresi quelli che non si possono dedurre da una rilettura pedissequa delle disposizioni di legge secondo il ben noto principio “rischi e misure”. Rino Pavanello è stato in Italia uno dei più decisi a lanciare la filosofia di “valutare tutti i rischi”, che ho fatto mia anche per esperienze personali non soddisfacenti.
  • Da questi estrapolare i rischi che restano residui - ovvero quei rischi non azzerati da misure tecniche adeguate (non consideriamo nemmeno degni di nota i rischi eliminati alla fonte che, per definizione logica, erano un tempo ma non sono più rischi). È evidente che i rischi eliminati mediante misure tecniche (quindi il pericolo / fonte di rischio continua ad esistere) ricompaiono se vengono rimosse le relative misure di protezione. Ma questo argomento lo gestirei (si, deve essere gestito) su un altro piano.
  • Fare una analisi precisa su tutti i rischi residui accorpando fra loro solo rischi identici - non, invece rischi semplicemente simili. Poniamo di avere in azienda un reparto che effettua tornitura; se abbiamo tutti torni della stessa marca e modello, tutti con gli stessi accessori, che fanno tutti le stesse lavorazioni (quindi totalmente intercambiabili) e che sono disposti in modo ordinato, con i medesimi spazi di lavoro ecc., evidentemente salvo forse che per il rumore (che in qualche modo deriva dalle lavorazioni fatte ad un certo momento sulle diverse macchine), questi torni sono tutti oggetto degli stessi rischi residui e delle medesime misure di controllo degli stessi, quindi in una valutazione fatta anche col criterio di risparmiare tempo di redazione e numero di documenti vale la pena di considerarli come una sola macchina. Ma se nello stesso reparto quei torni si differenziano per gli accessori e/o per le lavorazioni abitualmente eseguite ogni “sottogruppo” deve avere la sua valutazione.
  • Per ogni rischio residuo identificare le opportune misure di controllo del rischio che le persone esposte devono adottare per ricondurre il livello di rischio ad accettabile. Nell’esempio che ho fatto, per esempio, chi transita in reparto “vicino” alle macchine deve indossare almeno scarpe di sicurezza (a protezione dai trucioli a terra e degli scivolamenti dovuti alla possibile presenza a terra di lubrorefrigerante) e gli occhiali per proteggere gli occhi dalla proiezione dei trucioli; anche se non sono lavoratori diretti.

 

È un approccio semplificato

Come potete vedere si produce molto meno documentazione e molto più mirata. Quindi si tratta di una semplificazione. Fra l’altro io suggerirei di concentrare l’attenzione sulla entità del rischio residuo a valle delle misure di controllo che NON influiscono sulla gravità che è la cosa che più stimola l’attenzione del lavoratore.

 

Un esempio: i lavori su impianti in BT (unici lavori elettrici pericolosi permessi e diffusi, se non vogliamo parlare di arco elettrico per impianti in AT) sono sempre soggetti a gravità mortale, e non c’è modo di ridurre la gravità potenziale (negli impianti BT industriali) ma si possono adottare misure idonee per il controllo del rischio (sezionamento, DPI, segregazione dell’area di lavoro ecc.). È importante identificare bene il “problema” e indicare le misure idonee, ci serve approfondire altro? Qualcuno dirà: non valuti il rischio “prima” delle misure di controllo, quindi io non vedo che riduzione ottieni; questo concetto, al limite, ha un valore economico (costi / benefici) ma sulla sicurezza impatta poco o nulla: quello che conta è valutare bene il vero rischio residuo e poi farsi garanti che le misure vengano davvero adottate sempre e correttamente. E si potrebbero dire tante altre cose contro la mia posizione semplificata, ma per quanto ci pensi non riesco a vederne l’utilità concreta.

 

Di nuovo: tutti i rischi

Valutare efficacemente tutti i rischi è un lavoro immane di cui mai si vede la fine; pensate al rischio chimico e alle aziende che cambiano spessissimo le sostanze impiegate in produzione: meglio poco ma efficace piuttosto che tanta precisione sempre senza una conclusione.

Non dimentichiamoci gli obiettivi e la centralità, oggi, della tempestività nell’aggiornamento della valutazione dei rischi.

 

Altre tematiche che oggi non tratto

  • È una valutazione o può anche essere una istruzione per gli operatori?
  • Come gestire gli aspetti comportamentali a carattere generale (usare sempre i DPI prescritti, non manomettere protezioni e sistemi di sicurezza, effettuare solo le lavorazioni consentite ecc.)?
  • Come trasmettere ai lavoratori un certo grado di autonomia nel riconoscimento e nella valutazione dei rischi, specie per le situazioni imprevedibili?
  • Come gestire la garanzia della integrità ed efficienza delle protezioni e dei sistemi di sicurezza?

 

Un tema complesso

Credo che questo sia il momento per riesaminare un tema complesso come il DVR; per cercare di fare un concreto passo avanti nella sostanza del documento stesso e per dare ai lavoratori quelle informazioni e quelle istruzioni che, se comprese e seguite, possono salvare loro la vita.

 

 

Alessandro Mazzeranghi

 


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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
02/12/2022 (09:04:48)
TUTTO perfetto, CONDIVISIBILE e CONDIVISO.
Al solito, il problema è l'art 28 comma 2 a)
" ......criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, ,,,,,,,"
Personalmente penso che questi criteri (per altro assolutamente necessari) siano molto difficili da raggiungere.
Un solo modestissimo consiglio: una gestione "feroce" dei near miss con conseguente adeguamento del DVR.
Alle volte le realtà superano lo studio.
E poi bisogna augurarsi un poco di fortuna ...che gli adeguamenti siano generati sempre e solo da NEAR MISS.
(ma non fare suonare la "campanella" senza ascoltarla: "tanto non si è fatto male nessuno"
Buna fine settimana a tutti.
Rispondi Autore: Alessandro Mazzeranghi - likes: 0
02/12/2022 (11:02:08)
Mi piace "feroce", condivido ma aggiungerei anche incidenti e "ipotesi".

Scriverò di questo, dobbiamo aumentare la base dei dati esperinziali altrimenti certe cose le perderemo sempre!
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
02/12/2022 (13:20:46)
Nell'articolo si parla molto di rischio residuo. Sono tornato a leggere l'81 e non trovo traccia di questa definizione ( tanto meno di rischio accettabile). L'unico parametro in qualche modo oggettivo riferibile al concetto di rischio è la massima fattibilità tecnologica, come misura dell'eliminazione o, quando non possibile, della riduzione al minimo del rischio.
A mio parere il rischio residuo è quello che non si è ancora manifestato, la situazione non prevedibile...... almeno la prima volta in cui si manifesta.
Rispondi Autore: alessandro mazzeranghi - likes: 0
02/12/2022 (15:04:08)
Carlo, io la vedo diversamente: il rischio residuo è quello che oggettivamente esiste, si conosce, ma per il quale eistono misure di controllo (misure operative) tali da renderlo estremamente "improbabile". Questa definizione, lo dico per conoscenza diretta, non entra e non vuole essere inserita in ambito legislativo perché difficilissima da delimitare. Un giudice, se un rischio c'è, e dichiarato residuo, ma provoca un infortunio dovrà decidere se la colpa è dell'infortunato o di chi ha fatto il DVR.

Quello che tu dici viene comunemente denominato rischio occulto (sempre che sia davvero così difficile da vedere) che diventa rischio da valutare solo quando si manifesta per la prima volta.

Nel mio cervello, ma vi chiedo se siete d'accordo) si tratta di due cose diverse.

Alessandro
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
02/12/2022 (18:49:14)
Quindi convieni che è una definizione che non solo non esiste sul piano giuridico ma che può persino diventare pericolosa se viene percepita male da chi concretamente firma il DVR e lo deve attuare.
Hai detto bene. Se definisco un rischio come residuo ( non come accettabile, un rischio nel nostro sistema non può essere accettabile) e il concretizzarsi di quel rischio determina un infortunio il giudice si domanderà semplicemente se era stato messo in atto tutto ciò che era fattibile, compresa un'attività di vigilanza effettiva.
Considerato il fatto che il DVR lo deve firmare il Datore di Lavoro io credo che bisognerebbe uscire da tecnicismi valutativi ( alto, medio, alto, residuo, accettabile) e render i documenti semplici e leggibili.
Non hai evidenziato in maniera esplicita situazioni di rischio residuo ma hai fatto un esempio citando il rischio di scivolamento e di perforazione del piede legato a proiezioni di macchine e sostanze da macchine utensili. Forse intendevi dire che è un rischio residuo rispetto ai rischi su cui intervengono direttamente le protezioni delle macchine. ma non è assolutamente residuo se valuto il rischio di scivolamento e perforazione presente in quell'officina.
Per fortuna abbiamo cervelli diversi! E spesso il confronto tra cervelli diversi è foriero di crescita. Buona serata
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
03/12/2022 (08:27:50)
In Italia, il concetto di ALARP, usato dai "barbari" di altri Paesi, è totalmente sconosciuto al nostro legislatore che preferisce andare dietro ai soliti profeti dell'integralismo repressivo.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
04/12/2022 (09:19:55)
E' il concetto stesso di "documento di valutazione dei rischi" che dovremmo ri-considerare, passando da un approccio che definirei "documentale-teorico" ad un approcio "documentato". Utilizzo non a caso la terminologia delle norme ISO, poichè è il concetto di informazione documentat che deve sempre piu entrare nei nostri "sistemi" di pensiero. noi dobbiamo tendere alla "ricerca" delle informzaioni "documentate" a prescindere dalla loro tenuta in "un" documento o piu documenti. Rischio Meccanico? Volgio vedere le "schede" macchina (conformità-manutenzione, RES) Movimentazione dei carichi? Relazione ISO 11228 (Sollvemanto/trasporto - Traino e spinta - Azionoi ripetitve) Rumore? voglio vedere l'informazione documentata (fonometria-risultato) Vibrazioni? (relazione - risultati) Campi? (relazione - risultati) Agenti Chimici? (Movarisch - risultati) ATEX (relazione - risultati). Se poi passiamo allo "scatolone" cioè ai muri, be qui..mi è capitato di dover fare la valutazione dei rishci in un locale che non aveva ne l'agibilità (va be per quelli vecchi vecchi non serve..davvero? Non serve "la carta"), ne il CPI (vecchio) adesso presenti la Scia. Che valutazione fai? Senza le informazioni documentate degli impianti ad esempi..che valutazione fai? E' per questo che il "documento" di valutazione dei rischi è innse un concetto da superare, in virtù di una" serie" di documenti..Un'acciaieria quanti "documenti" ha per dimostrare di aver fatto la "valutazione dei rischi"..E questo vale per tutti, non solo per le grandi realta.."Mi mostri il documento di valutaizone dei rischi...No le mostro "i" documenti di valutazione di rischi, le documentazioni a supporto (certificazioni, agibilità, permessi, CPI, SCIA) e i "criteri" che ho usato per la valutazione
Rispondi Autore: Carlo Pamato - likes: 0
04/12/2022 (13:08:28)
A di là della retorica il DVR è uno strumento, non un fine, senza dubbio. Chi opera nelle aziende si accorge, che i DVR sono genericici, pieni di citazioni del D.81 (tante pagine solo per giustificare i costi )
Citazioni di rischi non assolutamente presenti, del tutto esclusi in quella azienda ( es. il rischio durante la gravidanza lo indichereste se nell'azienda non c'è neppure una femmina – neppure il gatto !)
Migliorare le condizioni è importante ( ma se le condizioni aziendali sono INALTERATE non altre macchine o attrezzature installate, non infortuni gravi né rilievi della sorveglianza sanitaria ) l'aggiornamento non è dovuto !(art.29,3°co) e nella PMI ( 10 dip) il DVR standarizzato percheè on è utilizzato? ( la norma lo indica ( 5° co – 6°co ; ibidem)
La "ricerca" delle informazioni "documentate" a prescindere dalla loro tenuta in "un" documento o più documenti. (Rischio Meccanico = "schede" macchina , conformità-manutenzione, RES) come cita Gian Piero Marabelli
Ma il problema è ben più ampio perchè gran parte dei DVR sono redatti da cosidetti tecnici ( igiene industriale? medicina del lavoro (malattia professionale !) , medici legali ( infortunistica !)
Ma anche il più ignorante dei diplomati (anche di discipline non compatibili -linguistico-?) può mettersi a pontificare di discipline che non conosce ( tanto firma il DdL) e il rspp non è punito se non collabora.
Non possiamo più nasconderci da DVR raffazzonati, scorretti con grossi errori sotto il profilo scientifico infarciti di citazioni inutili o nozioni (pagine di anatomia dell'orecchio!)
Infine la collaborazione del medico non è mai chiesta.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
11/12/2022 (19:27:17)
Grazie per l'articolo e tutti i contributi. Aggiungo un dettaglio relativo all'ultimo commento sopra: i rischi gravidanza io consiglio di indicarli sempre, in base alle mansioni, poiché non si sa mai che in un futuro venga assunta una donna... e far le cose prima (quando possibile) è sempre meglio che dopo. Certo si può anche scrivere che non c'è alcuna donna e quindi attualmente il rischio è nullo... ma potendo fare un buon servizio al cliente (e magari a noi stessi se siamo rspp) io preferisco anticipare. Una cosa in meno da ricordare/fare in futuro.

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