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Il ruolo del preposto nella organizzazione aziendale

Il ruolo del preposto nella organizzazione aziendale

Autore: Carlo Zamponi

Categoria: Preposti

23/09/2022

Indicazioni sulla figura e sul ruolo del preposto nell’organizzazione aziendale. Chi è il preposto, perché individuarlo, cosa deve fare, gli obblighi normativi e la riscoperta del preposto attraverso le recenti modifiche normative.

 

Introduzione

Nell’organizzazione aziendale gli oneri prevenzionali, comportanti la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, vengono suddivisi fra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione e si modellano sui ruoli oggettivamente e soggettivamente svolti. L’obbligazione di sicurezza, penalmente sanzionata dal Legislatore, è imputata in ordine decrescente al Datore di Lavoro, al Dirigente, al Preposto ed infine al Lavoratore.

 

La normativa in materia ha previsto che il Datore di Lavoro, il Dirigente ed il Preposto risultino essere i soggetti obbligati alla garanzia della tutela della salute e della sicurezza nei confronti del lavoratore mentre quest’ultimo risulta essere il beneficiario delle predette norme di tutela.

 

Nella figura che segue, viene rappresentata la schematizzazione della gerarchia aziendale in materia di salute e sicurezza.

 

Fig. 1: La gerarchia aziendale in materia di salute e sicurezza

 

Il Datore di Lavoro per responsabilità contrattuale risulta essere, nei confronti dei suoi collabori (Dirigenti, Preposti e Lavoratori), il responsabile sul quale grava l’attivazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute. Dirigenti e Preposti possono essere destinatari di delega ovvero di un apposito atto in base al quale il Datore di Lavoro trasferisce, quindi delega, fermo restando i limiti imposti dalla normativa cogente, una o più funzioni “datoriali”. Da precisare che a prescindere da eventuali deleghe, il Dirigente ed il Preposto sono comunque centro di imputazione di obblighi e responsabilità in quanto di fatto assumono, nella organizzazione aziendale, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive ai quali gli stessi devono necessariamente conformarsi (leggasi a tal proposito l’art. 299 del Decreto Leg.vo 81/2008, schematizzato nella figura sotto indicata).

 

Fig. 2: La posizione di garanzia

 

1. Il ruolo del preposto: l’uomo giusto al posto giusto

2. Le recenti modifiche normative: la “riscoperta” del preposto

3. Conclusioni 
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1. Il ruolo del preposto: l’uomo giusto al posto giusto

La normativa in materia di sicurezza e salute prevede che il Datore di Lavoro debba nominare obbligatoriamente il R.S.P.P. e, nei casi previsti, il Medico Competente.

 

Al Datore di Lavoro non è richiesta, in termini di obbligazione, la nomina del Preposto: questa, al momento, resta in capo al Datore stesso nei termini di una scelta discrezionale legata spesso all’organizzazione del lavoro.

 

Ma nel caso in cui il Datore di Lavoro decidesse di individuare nella sua organizzazione aziendale il Preposto, come dovrebbe comportarsi?

 

Proviamo a trovare la risposta a questa domanda richiamandoci alla normativa di riferimento.

 

Il Testo unico in materia di sicurezza e salute (rif. Decreto leg.vo 81/2008) all’art. 2, Lett. e, definisce il Preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” [1].

 

Per meglio comprenderne i contenuti, proviamo a suddividere la definizione sopra riportata in tre parti.  

 

1.1 Prima parte: chi è il preposto

Il Preposto, “è una persona . . .  che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli . . .”

 

Il Datore di Lavoro, qualora decidesse di nominare un Preposto, dovrebbe individuare fra i suoi collaboratori un soggetto:

  • professionalmente competente (hard skills) ovvero che conosce le attività, le mansioni e le funzioni lavorative da svolgere;
  • con competenze personali e trasversali (soft skills) che lo rendano capace di avere flessibilità e capacità di adattamento, proattività, capacità comunicativa, organizzativa e di lavorare in team;
  • dotato di buona gestione del tempo, motivazione e orientamento agli obiettivi aziendali.

 

Pertanto, il Datore di Lavoro deve tener conto di appositi indicatori, fra i quali i più rilevanti risultano essere:

  • la specializzazione;
  • la competenza;
  • la posizione gerarchica rispetto ai propri colleghi.

 

Questi sono gli indicatori principali che, di volta in volta e in occasione di potenziali accadimenti, diventano fondamentali per evidenziare o meno l’eventuale responsabilità del Preposto, seppure quest’ultimo, così come il  Datore di Lavoro e il Dirigente, è individuato direttamente dalla Legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto - iure proprio.

 

Il Preposto, come visto, non è chiamato a rispondere in forza di una delega sottoscritta con il Datore di Lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi normativi imputabili direttamente allo stesso (rif. art. 298 Decreto Leg.vo 81/2008 – . . . seppur sprovvisto di regolare investitura).

 

1.2 Seconda parte: perché individuarlo

Nella predetta definizione, il Legislatore stabilisce le motivazione dell’individuazione del Preposto che ” .  . . sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute . . . “.

 

Il Preposto individuato per competenze e professionalità sovrintende il lavoro dei suoi colleghi in quanto conosce i processi aziendali, le procedure e le modalità lavorative, i tempi di esecuzione e, soprattutto, l’organizzazione del lavoro.

 

Giova, a tal proposito, riportare la sentenza del 23 ottobre 1998 con la quale la Corte di Appello di Milano, proprio sul verbo “sovrintendere”, ha autorevolmente sostenuto che “secondo il suo significato letterale, confermato da un concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, indica essenzialmente - un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi Dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva”.

 

1.3 Terza parte: cosa deve fare

Nella terza parte, il Legislatore definisce i contenuti delle attività del Preposto, ovvero “ . . . controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

Quindi, in relazione alla propria area / ai processi / alle linee di attività di competenza, il Preposto controlla l’operato dei suoi colleghi i quali dovranno svolgere le attività assegnate in conformità a specifiche procedure / modalità comportamentali oggetto di appropriati e specifici interventi addestrativi / formativi rivolti sia ai Preposti, che devono sapere cosa i lavoratori devono e possono fare, sia ai lavoratori che devono sapere, come sopra citato, cosa devono fare e quali sono le regole aziendali per poter svolgere in modo sicuro le attività ad essi assegnate.

 

2. Le recenti modifiche normative: la “riscoperta” del preposto

La legge n° 215/2021 che ha convertito in Legge il Decreto Legge 146/2021, ha modificato gli obblighi di questa figura.

 

La prima modifica si riscontra all’art. 18 comma 1 riguardante gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente; qui è stata introdotta nel T. U. [2] la lettera b-bis) che testualmente recita:

  • b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

 

Rispetto alla precedente normazione, la novità principale di quest’ultima modifica afferisce proprio al fatto che, qualora il Datore di Lavoro decidesse di nominare un Preposto, da questo momento vi è la necessità di individuarlo, seppur, come sopra rappresentato e richiamato in numerose sentenze, così come il Datore di Lavoro e il Dirigente, il Preposto è individuato direttamente dalla Legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio (rif. art. 299 del Decreto Leg.vo 81/2008 - posizione di garanzia).

 

Il Legislatore con questa precisazione, a parere dello scrivente, ha voluto che si esplicitasse meglio nell’organizzazione aziendale la figura del Preposto.

Un soggetto non più opalescente, ma nitido.

 

Tutto ciò, al fine di migliorare ulteriormente la gestione dell’organizzazione aziendale in quanto l’individuazione formale del Preposto sgombera il campo da ogni possibile fraintendimento che, di solito, insorge fra Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratori a seguito, in particolare, dell’accadimento di infortuni.

 

Le altre modifiche riguardano l’art. 19 del T. U. In questo caso, rispetto alla precedente normazione, il Legislatore ha inserito ulteriori attività a carico del Preposto che vanno ad integrare i compiti relativi alle attività di vigilanza e sorveglianza a lui richiesti.

Di seguito, si riporta integralmente il contenuto dell’art. 19 così come modificato ed introdotto nel T. U. [3]

 

Art. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO  

1. in riferimento alle attività indicate all’art. 3, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono [4]:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di S. S. L. e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D. P. I. messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal D. L. e Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al D. L. o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei D. P. I., sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al D. L. e al Dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37.

 

3. Conclusioni

Ne "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa c'è ancora una verità peraltro, credo, tutta italiana.

Tutto cambia perché nulla cambi; ovvero, se tutto cambia esteriormente, tutto rimane com'è; se tutto rimane com'è, tutto può cambiare interiormente.

 

Da un punto vista tecnico e giuridico, le modifiche normative recentemente apportate non stravolgono in termini di funzioni, responsabilità e corresponsabilità la figura del Preposto.

Molto era già presente in termini contenutistici nella precedente revisione normativa: sarebbe bastato soltanto leggere più attentamente quanto scritto dal Legislatore.

 

Riflessione diversa va fatta se le modifiche recentemente apportate vengono lette in chiave organizzativa – gestionale. In questo caso, la visione muta radicalmente.

 

È stato sancito che il Datore di Lavoro debba, nell’ambito della sua organizzazione lavorativa, individuare il Preposto: occorre, tuttavia, precisare a scanso di equivoci, che questo avverrà solo se lo stesso Datore di Lavoro riterrà indispensabile e necessaria l’individuazione del Preposto in quanto quest’ultima resta a tutt’oggi una sorta di atto volontario e non certo un ulteriore obbligo normativo da dover assolvere a prescindere in ogni azienda.

 

Naturalmente, il Datore di Lavoro, all’atto dell’individuazione, cercherà la collaborazione della medesima figura professionale avvezza allo svolgimento di tali compiti dal momento che, come in precedenza specificato, le caratteristiche in termini di competenze e abilità che questo collaboratore di fiducia del Datore di Lavoro e del Dirigente deve possedere sono le stesse dettate in precedenza.

 

Da un punto di vista organizzativo e, quindi, gestionale anche per l’individuato Preposto vari aspetti cambiano in maniera favorevole: quest’ultimo, difatti, da oggi troverà un modo diverso di indossare lo stesso vestito di prima poiché da questo momento il Datore di Lavoro lo dovrà investire del suo ruolo in modo formale, quindi con una autorevolezza ed una consapevolezza diverse che gli comporteranno risvolti positivi anche nel modo di confrontarsi con i colleghi sottoposti alla sua sorveglianza e vigilanza. A tal proposito, come sopra riferito, nella attuale revisione normativa è stato sancito nell’art, 18, comma 1, lett. b-bis che il “Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

 

Per concludere, credo fermamente che questa formalizzazione del ruolo del Preposto non comporti il rischio di creare in capo allo stesso una eccessiva responsabilizzazione, ma che certamente sia la strada giusta, capace di condurre il sistema organizzativo aziendale verso l’abbandono del sistema di comando e controllo (Command and Control), più appropriato per le organizzazioni militari ma non del tutto adatto alle organizzazioni lavorative. Alle aziende occorre oggi, ancor più di prima, intervenire nell’organizzazione con un approccio sistemico, capace di creare sinergie fra le diverse risorse umane presenti al fine di perseguire il raggiungimento di uno scopo comune: la sopravvivenza aziendale.

 

 

Carlo Zamponi

Responsabile Ufficio Formazione, Educazione Ambientale e SGQ Arta Abruzzo, Docente a contratto Università degli Studi di L’Aquila, Consigliere Nazionale AiFOS

 

 



[1] Fonte: Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro – Rev. agosto 2022.

[2] Fonte: Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro – Rev. agosto 2022.

[3] Fonte: Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro – Rev. agosto 2022.

[4] I compiti prescritti dal Legislatore a carico del Preposto sono evidenziati in grassetto.


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
23/09/2022 (09:52:28)
Personalmente avevo inteso invece che nell'esplicitare nell’art. 18 comma 1 lettera b-bis) l'OBBLIGO di "b-bis) individuare il preposto o i preposti..." (e non NOMINARE) comportasse l'obbligo per il DL di analizzare l'organizzazione, le mansioni e i comportamenti dei lavoratori, con l'intento di INDIVIDUARE se sono presenti soggetti che svolgono di fatto il ruolo di Preposti, pur se fino ad oggi non formalmente nominati e/o inconsapevoli del ruolo svolto, e di conseguenza, se individuati, di formarli e nominarli nel ruolo. Non un atto volontario del DL ma un obbligo. Interpretazione troppo stretta e personale?
Autore: Willy
23/09/2022 (12:45:25)
Io l'ho interpretata in maniera ancora più rigida. In pratica, risulta in un obbligo per il DdL - altrimenti penalmente sanzionato - di dotarsi di "un assetto [...] organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa".
Rispondi Autore: Alberto - likes: 0
23/09/2022 (11:33:44)
Esatto Alessandro, è tutto lì, il resto è una diretta conseguenza
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
23/09/2022 (13:00:42)
Infatti, con l'OBBLIGO DI INDIVIDUARE i Preposti, il legislatore non permette più al DL di lasciare volontariamente che nella sua organizzazione siano presenti lavoratori che svolgono il ruolo senza nomina, senza formazione e senza la consapevolezza delle responsabilità che ne derivano. I Preposti "di fatto" non sono più tollerati, non individuarli è venir meno all'obbligo, non può essere una scelta volontaria.
Rispondi Autore: carlo zamponi - likes: 0
23/09/2022 (13:15:46)
La normativa in materia di sicurezza e salute prevede che il Datore di Lavoro debba nominare obbligatoriamente il R.S.P.P. e, nei casi previsti, il Medico Competente. Allo stesso non è richiesta, in termini di obbligazione, la nomina del Preposto: questa, al momento, resta in capo al Datore stesso nei termini di una scelta discrezionale legata spesso all’organizzazione del lavoro e non a prescindere in ogni azienda. Con l'ultima revisione normativa, diversamente da prima, da adesso è stato posto in carico al D.L. l'individuazione formale del Preposto, sempre che lui intende, pur restando nella sua scelta discrezionale e non a prescindere, formalizzare in seno alla sua organizzazione questa figura .
Autore: Alessandro
23/09/2022 (14:45:14)
Rispetto ogni opinione, essendo riservata alla giurisprudenza l'interpretazione a cui dovremo attenerci, ma resto dell'idea che il legislatore abbia scelto il termine "individuare", anzichè "nominare" o "designare" come nei punti precedenti della norma, con l'intento specifico di obbligare il DL ad analizzare la propria organizzazione e i comportamenti delle persone che vi operano. Il DL ha la discrezionalità di nominare un Preposto, se intende farlo, ma se nell'azienda vi sono lavoratori che per esperienza, carisma o capacità, assumono il ruolo di Preposto di fatto, il DL ha l'OBBLIGO di identificarli e nominarli, con quel che ne consegue, oppure ha l'OBBLIGO modificare la propria organizzazione in modo che non svolgano più quella funzione. Individuare non è solo designare ma anche trovarli, identificarli.
Così almeno la penso io, ma posso sbagliarmi.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/09/2022 (19:31:22)
Magari quello che avevo scritto su Puntosicuro qualche mese fa può aiutare: La-scoperta-del-preposto-AR-21986/ pubblicato il 10/02/2022
Autore: Alessandro
26/09/2022 (09:32:01)
Esattamente quello che volevo esprimere, anzi (ri)leggendolo credo proprio sia stato, nella massa di articoli sull'argomento, l'articolo che mi ha reso perfettamente chiara la ratio del nuovo articolo, ed alla quale ho cercato di attenermi. Stavolta me lo sono salvato.

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