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Rischio agenti biologici: modificati tre allegati del D.Lgs. 81/2008

Rischio agenti biologici: modificati tre allegati del D.Lgs. 81/2008
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

07/03/2022

Il Decreto del 27 dicembre 2021 recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE del 24 ottobre 2019. Il percorso di recepimento della direttiva, le modifiche del D.Lgs. 81/2008, le attività più a rischio e la classificazione degli agenti biologici.

Roma, 7 Mar – Con la recente adozione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del Decreto del 27 dicembre 2021 sono stati ulteriormente modificati alcuni allegati del decreto legislativo 81/2008 in materia di agenti biologici.

 

Il Decreto recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifiche degli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Attraverso questo recepimento il nuovo decreto adottato sostituisce gli allegati XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) e XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) del Decreto legislativo 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2019/1833/UE.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Il D.Lgs. 81/2008 e il percorso di recepimento della direttiva 2019/1833

Ricordiamo che la Direttiva n. 2019/1833/UE era stata già parzialmente recepita, come ricordato nello stesso decreto del 27 dicembre 2021.  

 

Il decreto ricorda infatti che in occasione del recepimento della Direttiva (UE) 2020/739 “si è proceduto, mediante la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, ad un recepimento integrale degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come richiesto dalla direttiva 2019/1833 e al di là delle indicazioni strettamente riferite al SARS-CoV-2 e di quanto imposto dalla direttiva 2020/739/UE”.

 

In particolare – continua il decreto - per il puntuale ed integrale recepimento della direttiva 2019/1833/UE “occorre modificare ulteriormente l’allegato XLIV e l’allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di rendere gli stessi conformi al contenuto stabilito dal legislatore europeo”.

E inoltre – ed è il motivo per cui viene ulteriormente modificato anche l’allegato XLVII, su cui era già intervenuta la legge 176/2020 – “si rende altresì necessario correggere un riferimento in corrispondenza del punto 4 della tabella contenuta nell’allegato XLVII del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, derivante da una imprecisione che si è riscontrata presente nella sola traduzione italiana del testo di direttiva a suo tempo puntualmente recepita”.

 

Ricordiamo che abbiamo segnalato in un precedente articolo del giornale alcune modifiche agli allegati sugli agenti biologici, con particolare riferimento all’emergenza COVID-19, al recepimento della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, al Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e al Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

 

Le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Veniamo dunque al nuovo allegato XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici).

 

Nell’allegato si indica che laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 “riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione”.

 

Questo l’elenco presente in allegato:

  1. Attività in industrie alimentari
  2. Attività nell’agricoltura
  3. Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
  4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
  5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
  6. Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
  7. Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.

 

Riprendiamo anche un’immagine del nuovo allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento):

 

 

L’allegato XLVI e la classificazione degli agenti biologici

Riprendiamo anche qualche passo della parte introduttiva del nuovo allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) dove si indica che nella classificazione “sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo”. E nella compilazione dell’elenco di agenti biologici classificati “non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati”.

 

Si ricorda poi che la classificazione degli agenti biologici “è basata sull'effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani. Essa non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276”, sempre con riferimento al D.Lgs. 81/2008.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del nuovo elenco degli agenti biologici classificati (allegato XLVI), come riportato nel Decreto del 27 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto del 27 dicembre 2021 di recepimento della Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.

 

 

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