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Super green pass: cosa accade nelle zone gialle e arancioni?

Super green pass: cosa accade nelle zone gialle e arancioni?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

17/12/2021

Indicazioni sul regime del super green pass per le zone gialle e arancioni con riferimento ad una nota pubblicata da Confindustria. Servirà il super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle attività commerciali?

Roma, 17 Dic – In relazione alle festività in arrivo e alle tante attività lavorative correlate (commerciali, ristorazione, turismo, …) abbiamo cercato nei giorni scorsi di analizzare alcune delle novità del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Un decreto che, come abbiamo ricordato, introduce una nuova disciplina che istituisce il cosiddetto “green pass rafforzato” o “super green pass” riservando lo svolgimento di alcune attività o la fruizione di alcuni servizi ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante o l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19 (e non anche l’effettuazione di un tampone).

 

Per continuare a fornire informazioni sulle novità normative connesse con l’ emergenza COVID-19 torniamo a soffermarci sulla nota di aggiornamento di Confindustria del 3 dicembre 2021, dal titolo “ DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese”, che riporta utili indicazioni sulla durata ed estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e sul regime generale del super green pass.

 

Ricordiamo che sul sito del Governo è anche presente – con riferimento al periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 – una utile tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Tabella che è possibile visualizzare e scaricare cliccando su questo link.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il regime del super green pass per le zone gialle e arancioni

Dopo aver già presentato la Nota di Confindustria riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e al regime del super green pass per le zone bianche, ci soffermiamo oggi sul regime generale del super green pass per le zone gialle e arancioni.

 

La Nota sottolinea che l’articolo 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione) del DL n. 172/2021 ha introdotto importanti novità per le attività, i servizi e gli spostamenti nelle zone gialle e arancioni.

 

In particolare si indica che la “ratio di fondo dell’intervento è che, a fronte di un peggioramento dello scenario di rischio, la precedente logica della progressiva limitazione e/o sospensione di spostamenti, attività e servizi viene sostituita dalla fruizione - delle stesse attività, servizi e spostamenti - riservata esclusivamente ai possessori di un green pass rafforzato o Super green pass”. E ai sensi del nuovo art. 9-bis, co. 2-bis del DL n. 52/2021 “dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che ai sensi della normativa, nel passaggio di zona, subirebbero una limitazione o una sospensione, sono consentiti secondo la disciplina della zona bianca esclusivamente ai possessori di Super green pass”.

 

Il collocamento di una Regione, di un territorio in zona gialla o arancione determinerà “non più il contenimento degli spostamenti e la limitazione delle attività o dei servizi in termini organizzativi che, infatti, continueranno a svolgersi nel rispetto della disciplina della zona bianca, bensì una limitazione per i soggetti che non posseggono un green pass rafforzato, i quali non potranno accedervi ovvero spostarsi”.

 

Per l’accesso ai luoghi di lavoro servirà il super green pass?

La Nota specifica che misure sul super green pass “non valgono per:

  • le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
  • i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul green pass ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
  • l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone). L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e prescinde dal collocamento in una determinata zona (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro”;
  • “i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021)”.

 

Dunque non servirà un green pass rafforzato per recarsi al lavoro, ma sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare come indicato anche nelle FAQ relative al Lavoro pubblico e privato presenti sul sito ufficiale relativo al digital covid certificate.

 

Si segnala poi che per la verifica del super green pass, “è previsto l’aggiornamento del DPCM 17 giugno 2021, modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 e recante, tra l’altro, la disciplina del controllo del green pass ‘base’”.

 

Le indicazioni secondo le zone per le attività commerciali

La Nota riporta poi contiene due utili tabelle che riepilogano:

  • le attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021: si noterà – indica la Nota – “che, nel tempo, le limitazioni e le sospensioni sono venute via via decrescendo per effetto, ex multis, dei seguenti passaggi normativi: il DPCM 2 marzo 2021, che ha introdotto le limitazioni, il DL n. 33/2021 che, in via generale, le ha eliminate per le zone bianche e il DL n. 52/2021 che le ha progressivamente ridotte per le zone da giallo a rosso, anche introducendo il green pass”;
  • le attività e i servizi accessibili ai possessori di super green pass: “tra queste, a titolo esemplificativo, i convegni e i congressi che, fino al nuovo DL, in zona bianca e gialla erano consentiti in presenza con obbligo di green pass ‘base’, mentre, in zona arancione, solo da remoto. Per effetto del nuovo DL che, come anticipato, rimuove le limitazioni esclusivamente per i possessori di Super green pass, in zona bianca e gialla, essendoci sostanziale allineamento di regimi, i convegni e i congressi si svolgono in presenza con obbligo di green pass ‘base’; mentre in zona arancione, si svolgono in presenza - come in zona bianca - ma agli stessi possono partecipare solo i possessori di green pass rinforzato”.

 

Ci soffermiamo, a titolo esemplificativo, sulle attività commerciali:

  • Zona bianca e gialla: “Nessuna limitazione, chiusura o sospensione”;
  • Zona arancione: “Consentite le attività commerciali al dettaglio. Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”. Solo “per i possessori di Super green pass, accesso, nelle giornate festive e prefestive, a tutti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili. Senza green pass o Super green pass, accesso alle attività commerciali al dettaglio. Senza green pass o Super green pass, accesso, nelle giornate festive e prefestive, a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili”.
  • Zona rossa: “Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie”.

In zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 non è prevista nessuna limitazione, chiusura o sospensione.

 

Segnaliamo che, riguardo alle indicazioni della Nota, bisogna tener conto che il 14 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. In particolare il decreto-legge, al momento della scrittura dell’articolo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce – come indicato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 – “l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”.

 

Concludiamo indicando che le due tabelle riportano informazioni anche sulle seguenti attività:

  • Servizi di ristorazione
  • Convegni e congressi
  • Fiere
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere
  • Impianti e comprensori sciistici
  • Centri termali e parchi tematici e di divertimento
  • Spettacoli aperti al pubblico
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • Musei e mostre
  • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Corsi di formazione

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Confindustria, Nota di aggiornamento 03 dicembre 2021 – “DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

 



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