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Salute e sicurezza sul lavoro: quando nominare il medico competente?

Salute e sicurezza sul lavoro: quando nominare il medico competente?

Autore: Adriano Ossicini

Categoria: Medico competente

21/04/2023

Riflessioni sulla nomina del medico competente in relazione all’interpello n. 2/2023, alle possibili future modifiche del D.Lgs. 81/2008 e a un’audizione della Commissione di inchiesta sulle morti bianche. A cura di Adriano Ossicini, medico del lavoro.

Non c’è dubbio che il tema della nomina del medico competente, in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione alla valutazione dei rischi, sia un tema delicato e, al tempo stesso, importante. Anche perché il medico competente, come ricordato in molti nostri articoli, può avere un ruolo rilevante  nella tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori.

E raramente la normativa recente e gli interpelli, come abbiamo visto con l’interpello 2/2023, hanno saputo dare risposte chiare e hanno saputo cogliere le potenzialità, tra l’altro già presenti nel D.Lgs. 81/2008, del ruolo del medico competente nelle strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

 

Per approfondire questo tema, anche a commento di due nostri recenti articoli, pubblichiamo il contributo del Prof. Adriano Ossicini - Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail – dal titolo “Quando nominare il medico competente?

 


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Summary
Due recenti articoli/commenti comparsi sul Sito di Puntosicuro.it del marzo/aprile c.a. mi hanno indotto ad entrare ancora una volta, senza infingimenti, sulla tematica relativa alla nomina del medico competente che sembra non si abbia la volontà di risolvere veramente.

 

In questo piccolo intervento si segnala, per l’ennesima volta, l'opportunità/necessità di nominare da subito, ope legis, il medico competente per la valutazione dei rischi, e successivamente, se dalla stessa si evidenzia la necessità di una sorveglianza sanitaria, di confermare detta nomina, ma sembra che il legislatore, visto gli atti in discussione, dopo quasi sei lustri - risale la “normativa” di riferimento al D.lgs. n. 626/94, poi D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i - ancora non sappia, o meglio non voglia, ben definire concretamente, e semplicemente, come si deve sviluppare la nomina del medico competente visto che dopo quasi trent’anni della prima vera modifica ai D.P.R. 547/1955, e D.P.R. 303/1956 con il D.lgs sopra citati ancora si disserta su come si deve nominare il medico competente.

 

Quando nominare il medico competente?

 

"Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo"

A. Einstein

 

Leggendo due articoli su Punto sicuro uno intitolato Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria[1] e l’altro pochi giorni dopo titolato Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al Decreto 81[2], mi è tornato in mente un fatto accaduto quasi tre lustri orsono in occasione di un incontro del marzo del 2009 ad una audizione della “Commissione di inchiesta sulle morti bianche” cui partecipai, come membro della S.I.M.L.I.I., in cui si discusse proprio su quando e come si dovesse effettuare la nomina del medico competente, ma prima di tornare ad essa partiamo dai due articoli sopra citati

 

Rimandiamo, vedi nota i link dei due contributi ma, sintetizzando, nel primo articolo - interpello n. 2/2023 sulla nomina del medico competente - la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e agli esiti di precedenti interpelli in parte sulla stessa materia e poi conclude con un una singolare considerazione che riportiamo “La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.

Dimostrando ancora una volta di non aver ben compreso come si debba svolgere la “valutazione dei rischi”, facendoci ripensare alla famosa storiella “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”.

 

E’ veramente un ossimoro perché la norma prevede ESPLICITAMENTE che alla valutazione dei rischi deve collaborare il “Medico Competente” in quanto l’art.29 comma 1 recita che il Datore di lavoro deve svolgere detto compito in “…collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41, che delimita la Sorveglianza sanitaria a determinati rischi anche se poi nel tempo, si vedano ultime sentenze, non ci si può limitare ai rischi definiti esclusivamente dalla norma. E nella risposta si afferma che “..il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi..”, ma se deve collaborare alla stesura come si concilia tutto ciò?

 

Nel secondo articolo “Il futuro decreto-legge lavoro e le possibili modifiche al Decreto 81/2008” in cui si commenta l’ipotesi di diverse modifiche ma quella di interesse è quella relativa alla lettera a) dell’articolo 15 che apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. “La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza".

 

Il commento che si riporta, è in parte condivisibile “Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.”

Ma dispiace evidenziare che anche qui non si vuole risolvere il problema, anche se un piccolo passo avanti di garanzia sembrerebbe effettuato. Mi domando, ancora una volta, come mai il Medico Competente non viene nominato in primis per la valutazione dei rischi in considerazione che la sua collaborazione alla predetta stesura è prevista normativamente e come sopra riportato è OBBLIGATORIA?

Quanto poi sopra riportato mal si concilia con la risposta all’interpello di cui sopra.

 

Ciò esplicitato veniamo a quanto segnalato.

Come membro della S.I.M.L.I.I. partecipai, marzo 2009, ad una audizione della Commissione di inchiesta sulle morti bianche, e sollevai allora lo stesso problema, purtroppo senza alcun esito con una risposta del Presidente "evasiva" ma sincera.

 

Rimetto il verbale integrale[3], dell’audizione e rimetto qui la parte che interessa:

 

OSSICINI. Signor Presidente, mi preme sottolineare che questa Commissione in passato ha predisposto un importantissimo documento in cui era contenuto un principio basilare e cioè che il medico competente deve partecipare alla stesura del documento di valutazione dei rischi fin dall’inizio. Un principio che noi medici del lavoro abbiamo sposato integralmente.

Purtroppo, il decreto legislativo n. 81 prevede la partecipazione del medico competente ai soli fini della sorveglianza sanitaria e ciò rappresenta un controsenso visto che non si conosce chi si deve visitare, né si sa quali siano i rischi.

Questo è il problema.

Lei sta giustamente chiedendo a noi delle soluzioni. Ma voi avevate già individuato una soluzione perfetta che tuttavia non è stata attuata.

 

PRESIDENTE. Non sempre quello che si propone viene accolto.

 

OSSICINI. Lo so bene. Ma ribadisco che una delle soluzioni principali per prevenire certi fenomeni è che il medico competente venga coinvolto fin dalla fase iniziale della stesura del documento di valutazione dei rischi, anche se poi magari il documento non servirà perché non sarà necessaria la sorveglianza sanitaria. Questo è fondamentale ed il percorso indicato in quel documento è perfetto. Questo è il principio basilare attraverso cui, secondo noi, si possono rendere più efficaci la sorveglianza sanitaria e la prevenzione.”

 

Il mio riferimento era alla relazione depositata dalla stessa Commissione prima del D.lgs 81/2008, che allego[4] e riporto il passaggio significativo nel merito:

 

“In particolare per migliorare la sorveglianza sanitaria, facendo sì che venga effettivamente considerata come una misura generale di prevenzione e condizionante sia il processo di valutazione dei rischi che la scelta degli interventi da adottare per migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, occorrerebbe prevedere una maggiore integrazione del medico competente nei processi di valutazione e gestione dei rischi: il medico competente presente già nelle fasi iniziali della valutazione dei rischi e non solo successivamente quando il datore di lavoro ha deciso, in assenza di specifiche competenze in materia, se c’è o meno necessità di sorveglianza sanitaria.”

 

Orbene a tutto ciò non è stato mai dato seguito e sono passati quasi quindici anni da una “soluzione” individuata non dallo scrivente ma dalla “politica” e ci si domanda ancora quando può e/o deve essere nominato il medico competente con risposte evasive ad un interpello o con proposte di modifiche che nulla, in concreto, comportano.

 

Eppure basterebbe solo una piccola aggiunta del tipo, “Il medico competente viene nominato per la valutazione dei rischi e successivamente, alla sorveglianza sanitaria, se prevista”.

 

Questo formula, o qualcosa di simile, toglierebbe a tutti i dubbi in un lampo, nel rispetto della normativa.

 

Prof. Adriano Ossicini

Medico del Lavoro e Medico Legale

già Sovrintendente Medico Generale Inail

 



[1]https://www.puntosicuro.it/interpelli-C-114/interpello-la-nomina-del-medico-competente-la-sorveglianza-sanitaria-AR-23171/ - La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla nomina del medico competente. Il combinato degli articoli 25, 18 e 29 del Testo Unico richiedono la nomina anche se non c’è obbligo di sorveglianza sanitaria? Le premesse e la risposta.

[2] https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/il-futuro-decreto-legge-lavoro-le-possibili-modifiche-al-decreto-81-AR-23271/ - Un decreto-legge in materia di lavoro potrebbe portare sensibili modifiche al D.Lgs. n. 81/2008. L’articolo 15 e lo schema del decreto-legge in attesa di approvazione e pubblicazione.


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Rispondi Autore: Damiano Alzati - likes: 0
21/04/2023 (08:46:44)
Concordo al 101% con quanto riportato dal Dott. Ossicini ed alla Sua interpretazione, linea che la nostra società di consulenza ha adottato sin dall'inizio.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/04/2023 (13:38:36)
Voglio solo osservare che con la pubblicazione del decreto legge le modifiche del D.Lgs. n
81/2008 diventeranno legge e le nuove disposizioni soppianteranno qualunque interpello emanato in precedenza e fondato sulle norme precedenti ma incompatibili con la nuova disposizione di legge
Rispondi Autore: vincenzo ferraro - likes: 0
23/04/2023 (18:35:04)
Concordo pienamente con quanto affermato

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