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Inail: verifiche e sicurezza dei forni per le industrie chimiche

Inail: verifiche e sicurezza dei forni per le industrie chimiche

Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche e affini. Il campo di applicazione delle istruzioni, la periodicità e la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste.

Roma, 18 Set – L’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al decreto siano sottoposte a verifiche periodiche e indica l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) come titolare della prima delle verifiche periodiche.

Con riferimento a questo importante compito continua la pubblicazione da parte dell’Inail di documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica di diverse attrezzature di lavoro. Documenti che ci permettono, al contempo, di mettere comunque in luce aspetti normativi e operativi che possono favorire la valutazione dello stato di conservazione e di efficienza, in termini di sicurezza, di queste attrezzature.

 

Una recente pubblicazione, da parte del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, è il documento dal titolo “Forni per le industrie chimiche e affini - Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.

Il documento ricorda come l’allegato II al Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 disciplini le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII al d.lgs. 81/2008. E tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione dei relativi scheda tecnica e verbale, per le attrezzatture a pressione del tipo Forno per le industrie chimiche e affini. Queste attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

 

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il campo di applicazione e la periodicità delle verifiche

Il documento - a cura di Riccardo Balistreri (Inail, UOT di Cagliari), Valerio Galasso (Inail, UOT di Taranto) con la collaborazione di Loriana Ricciardi (Inail, DIT) –riporta la periodicità e la tipologia di verifica periodica cui è soggetto il forno, secondo quanto disposto dall’allegato VII al d.lgs. 81/2008:

  • Forni per le industrie chimiche e affini:
    • Funzionamento/biennale
    • Integrità/decennale.

 

Riguardo al campo di applicazione si indica poi che le istruzioni operative del documento si applicano ai forni per le industrie chimiche e affini “la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/04 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricondotta a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, riportata dalla norma UNI 11723:2018, secondo la quale per forni si intendono quelle ‘attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, utilizzate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione’; in queste attrezzature o insiemi, i fluidi di processo - ed eventualmente l’acqua surriscaldata e/o il vapore d’acqua, in circuiti dedicati - vengono riscaldati per irraggiamento e/o per convezione dai fumi caldi prodotti dalla combustione di combustibili liquidi o gassosi.

 

Tali attrezzature (o insiemi) – continua il documento – “rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “Forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione

o come insiemi da parte di un fabbricante in conformità alla direttiva PED”.

 

Le deroghe, la normativa e l’esecuzione delle verifiche

Il documento ricorda poi che per i forni costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, “il datore di lavoro deve provvedere ad assegnare una categoria all’attrezzatura, in assimilazione alle classificazioni di cui all’allegato A del d.lgs. 26/16”.

 

Inoltre possono essere autorizzate delle deroghe “per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.

 

Si segnala poi che secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, restano ferme le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le “Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.

 

In particolare dal combinato disposto del d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04 “discende quanto segue:

  • la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, nel manuale d’uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita;
  • la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
  • le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
  • - ove la verifica evidenzi situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve ordinare il divieto d’uso della attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
  • la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all’espletamento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell’attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04)”.

 

L’indice del documento

Rimandiamo ad una lettura integrale del documento “Forni per le industrie chimiche e affini - Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” e ne riportiamo, in conclusione, l’indice:

 

1. Introduzione

2. Campo d’applicazione

3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

4. Richiesta di prima verifica periodica

5. Riferimenti normativi

6. Scheda tecnica

7. Verbale di prima verifica periodica

 

Appendice - Liste di controllo

Appendice - Documentazione

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Forni per le industrie chimiche e affini - Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura a cura di Riccardo Balistreri (Inail, Unità operativa territoriali di certificazione, verifica e ricerca di Cagliari), Valerio Galasso (Inail, Unità operativa territoriali di certificazione, verifica e ricerca di Taranto) con la collaborazione di Loriana Ricciardi (Inail, DIT) – Collana Ricerche, edizione 2020

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Verifica periodica per forni per le industrie chimiche e affini”.

 



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