Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le immagini dell’insicurezza: e poi avresti torto

Brescia, 13 Dic - Il Codice della Strada dovrebbe essere abbastanza chiaro e proviamo a riassumerlo in poche righe: qualora lo svolgimento di lavori determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre i segnali di pericolo temporaneo STRETTOIA e se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato.

   

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 

A questo punto, se vi sono condizioni di buona visibilità per i conducenti che sopraggiungono, il senso unico alternato è realizzabile direttamente “a vista”, mentre se la visibilità risulta ridotta (ad esempio per ostacoli o curve) affinché non vi sia il rischio di scontro tra i mezzi è necessario adottare sistemi differenti quali impianti semaforici o movieri.

 

Le immagini dell’insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci illustrano invece la classica occupazione di parte di una corsia stradale (probabilmente per effettuare un trasloco) senza l’adozione delle prescrizioni normative se non il semplice posizionamento di alcuni coni segnalatori, coni che tra l’altro non rispettano nemmeno quanto previsto dal codice della strada (il cono di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti deve avere almeno tre anelli rossi ed una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione).  

 

 

 

 

Ed allora guardiamo la situazione fotografata:

 

  • Naturalmente di segnaletica relativa al pericolo temporaneo STRETTOIA, nessuna traccia.

 

  • Naturalmente di senso unico alternato “non a vista”, in quanto il restringimento è ubicato in prossimità di una curva cieca, nessuna traccia.

 

  • Naturalmente di tutti i cartelli previsti dal codice della strada e dal Disciplinare tecnico di cui al Decreto Ministeriale del 10/07/2002 relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo dei lavori su sede stradale, nessuna traccia.

 

Ed a voler essere cattivi, vista la situazione, molti dubbi sorgono anche sulla formazione dell’addetto alla posa dei coni. Formazione ed addestramento che rientrano in quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

 

Ed allora all’ignaro automobilista che sopraggiunge non resta che sperare di passare senza incidenti. E se invece urta un’eventuale vettura che dovesse sopraggiungere in senso contrario avrebbe anche torto in quanto il codice della strada all’articolo 150 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati) disciplina che quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

 

Se riuscisse a vederli arrivare magari potrebbe anche farlo, ma nel caso in questione la visibilità è molto ridotta, o per meglio dire totalmente impedita, a causa della curva e della presenza di una recinzione realizzata con pannelli ciechi ed allora rimane solo la speranza, che come misura di prevenzione, anche se molto utilizzata, non è certamente tra le più sicure.

        

 

[Si precisa che le immagini sono realizzate con sistemi automatici senza l’intervento fisico del conducente dell’autovettura].

 

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

 

Fonte:   SICURELLO.no : l’evidenza dei mancati infortuni    

 

 

 

Codice della Strada – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada - Testo aggiornato con il D.L. 30.12.2008, n.207, convertito in L. 27.2.2009, n.14 con modifica termine entrata in vigore art.117, c.2 bis, e modifica testo art.75 c.d.s.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea Decorato - likes: 0
13/12/2019 (08:12:50)
Buongiorno Redazione, in merito a quanto riportato, sono certo che il lavoro sia stato portato a termine senza incidenti. Per fortuna! La mancata segnaletica, e le distanze omesse identificano da un alto la mancata formazione e addestramento, dall'altro invece una "sicurezza fai da te!". Siccome è andato tutto bene, automaticamente il lavoratore si sente al "sicuro", vuoi perché non sia transitato quasi nessuno, vuoi che i pedoni si siano spostati dall'altro lato, il camion non si è ribaltato, allora il lavoratore è "salvo"! Non sono le prime foto che pubblicate, ci sono e ci saranno altri casi di mala sicurezza, campagne di informazione, formazione e addestramento sono di vitale importanza.
Distinti saluti.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!