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Protezione dei lavoratori dal rischio amianto. Prima parte

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori

08/07/2008

Lombardia: le Linee Guida per la gestione del rischio amianto secondo l’evoluzione del contesto normativo europeo e nazionale in materia di protezione dei lavoratori. Definizioni, patologie e parametri di esposizione.

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La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia tutela la salute della popolazione contro il rischio amianto attraverso l'approvazione di linee guida che “forniscono le indicazioni necessarie ad affrontare la problematica dal punto di vista sanitario (centri di riferimento per gli accertamenti diagnostici) ed ambientale (strumenti per la bonifica, rimozione e segnalazione delle discariche che ricevono i rifiuti in cemento-amianto o amianto)”.
 
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In questo senso il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto ha elaborato il 10 ottobre 2007 l'aggiornamento delle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 6777 del 12 marzo 2008.
L'Allegato A del provvedimento approvato sostituisce integralmente il documento allegato ed approvato con DGR n. 36262 del 22/05/1998.
 
L’aggiornamento delle linee guida si è dimostrato necessario per l’evoluzione in questi anni del contesto normativo europeo e nazionale in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto, per le novità introdotte dalle l. r. 1/2007 e 8/2007 e, infine, per la necessità di adeguamento alle attuali conoscenze tecniche in materia di bonifiche di amianto.
 
Le linee guida sono suddivise in quattro sezioni:
- effetti biologici delle fibre di amianto;
- bonifiche da amianto e prevenzione;
- metodi analitici per la determinazione dell'amianto e studi sulla concentrazione in atmosfera (microscopia, metodiche di analisi,...);
- i rifiuti contenenti amianto (tipologia, criteri per il trasporto e per lo smaltimento,...).
 
Nella prima sezione del provvedimento si presentano le caratteristiche e i rischi delle fibre di amianto.
 
Con la denominazione “amianto” o “asbesto” “si indica un gruppo diversificato di minerali (silicati) caratterizzati da struttura fibrosa”: è un materiale “indistruttibile, resistente al calore, al fuoco, all’azione degli agenti chimici, allo stiramento ed all’attrito, molto flessibile, filabile, dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti”. Tutte proprietà che ne hanno favorito l’impiego in diversi campi, specialmente in edilizia tra il 1960 e il 1980, “sotto forma di manufatti in cemento-amianto (pannelli, tettoie e pavimenti); un minor utilizzo è stato quale materiale a spruzzo per termocoibentazioni (tipologia più soggetta a friabilità)”.
La manipolazione è “fonte di dispersione nell’atmosfera di quantità più o meno rilevanti di fibre”: per questo motivo “tutte le lavorazioni che ne hanno previsto l’uso possono essere considerate a rischio”.
Infatti “l’esposizione a fibre di amianto (professionale o non professionale) può determinare diversi effetti patogeni”.
 
Gli “effetti patogeni più importanti si manifestano soprattutto a carico dell’apparato respiratorio, dovuti alla inalazione delle fibre aerodisperse” con “reazioni fibrose diffuse e irreversibili a carico dell’interstizio polmonare e/o delle pleure e a degenerazioni tumorali maligne del polmone e delle stesse pleure”.
Nel documento si informa che il potere cancerogeno dell’amianto sul polmone (carcinoma) e sulla pleura (mesotelioma) è stato accertato ufficialmente a livello internazionale già nei primi anni ’60.
 
Ricordando che la sorveglianza sanitaria “si esplica nell’esame medico periodico dei lavoratori esposti a un determinato agente nocivo presente nell’ambiente di lavoro allo scopo di evidenziare alterazioni precoci dello stato di salute in fase pre-clinica”, la Regione Lombardia ha stabilito che “venga adottato dalle ASL il protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti o ex esposti” secondo le modalità dall’allegato A del d.d.g. n. 4972 del 16 maggio 2007.
In questo allegato si definiscono e classificano i soggetti esposti o ex esposti ad amianto in base a caratteristiche e parametri specifici inserendo i soggetti in classe ad alta o bassa esposizione.
Ad esempio il parametro “Intensità” è così valutato:
- “Alta: per esposizioni superiori a 100 fibre/litro o in mancanza di misurazioni dirette per lavoratori che, per la specifica mansione svolta, utilizzavano o manipolavano amianto come materia prima o manufatti/materiali che per il contenuto di amianto o le modalità di impiego comportano un elevato rilascio di fibre di amianto (esposizione diretta)”.
- “Media: per esposizioni tra 20 fibre/litro e 100 fibre/litro o in mancanza di misurazioni dirette per lavoratori che, per la specifica mansione svolta, non utilizzavano personalmente materiali o manufatti contenenti amianto, ma che operavano in ambienti in cui materiali in amianto ad elevato rilascio di fibre, così come individuato al punto precedete, erano utilizzati da altri colleghi (esposizione indiretta)”.
 - “Bassa: per esposizioni minori di 20 fibre/litro o in mancanza di misurazioni dirette per lavoratori che operavano in ambienti in cui non era previsto l’utilizzazione dell’amianto, ma vi era presenza di coibentazioni o rivestimenti di impianti o strutture con materiali contenenti amianto (esposizione generica). Rientrano in questo parametro anche i lavoratori, con esposizione diretta o indiretta, che operavano con materiali a basso rilascio di amianto”.
 
Altro parametro è la “Frequenza/Tempo”:
- “Continua lunga: una esposizione diretta o indiretta di 10 anni per mansioni che prevedevano lavorazioni continue con manufatti o materiali contenti o in ogni caso una esposizione generica protratta per almeno 20 anni.
 - Continua breve: una esposizione diretta o indiretta superiore a 3 anni o una esposizione generica superiore a 10 anni.
 - Saltuaria: una esposizione occasionale in ambienti con lavorazioni di manufatti o materiali contenenti amianto o in ambienti con presenza di coibentazioni-rivestimenti di impianti o strutture con materiali contenenti amianto (esposizione diretta, indiretta o generica fino ad un massimo di 20 giorni/anno)”.
 
Un terzo parametro è “Tipo/Causa”:
- “Professionale: esposizione connessa all’espletamento di mansione/professione;
- Familiare: esposizione per manipolazione di indumenti, strumenti o materiali di soggetti esposti professionalmente (esempio spazzolatura tute)”.
 
Alla luce della “obbligatorietà per gli ex esposti professionali ad amianto di proseguire la sorveglianza sanitaria” nel provvedimento regionale si riporta un ricco elenco riassuntivo e schematico delle attività che in passato potevano comportare esposizione ad amianto.
A titolo esemplificativo nel solo comparto alimentare le attività a rischio erano:
- “Produzione di zucchero (presenza di condotte e coibentazioni per fluidi caldi e loro frequente manutenzione);
- panifici e pasticcerie (forni e piani di cottura, guarnizioni in corda sugli sportelli);
- produzione di bevande (uso di filtri);
- distillerie e birra (coibentazioni di condotte e caldaie);
- oleifici, industrie conserviere, casearie e mangimifici (caldaie e condotte per fluidi caldi, filtri); - produzione di cioccolato e dolciumi (talco in funzione antiadesiva)”.
 
In un prossimo articolo di PuntoSicuro continueremo a parlare del contenuto delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” della Regione Lombardia affrontando il tema delle bonifiche e dei rifiuti.
 
Per ulteriori approfondimenti segnaliamo la pagina dedicata al rischio amianto nel sito dell'ISPESL.
 
 
 
Tiziano Menduto



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