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Copia cartacea del documento di valutazione rischi: un diritto del RLS

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Lavoratori

16/06/2011

Una significativa sentenza ribadisce il diritto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia cartacea, e quindi non solo in formato elettronico, del documento di valutazione dei rischi. Di Rolando Dubini.

 
 
Milano, 16 Giu - Ospitiamo un approfondimento dell’avvocato Dubini che, anche alla luce di una significativa sentenza, ribadisce come sia un diritto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la ricezione di una copia cartacea, e quindi non solo in formato elettronico, del documento di valutazione dei rischi.
 
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
1. Il diritto soggettivo a ricevere una copia del documento
Ai sensi dell'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 9 aprile 2008, a pena di sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda, "il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 
[...]
“o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [Documento di Valutazione dei Rischi -DVR], anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento é consultato esclusivamente in azienda;”
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 [Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza – c.d. DUVRI], “anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento é consultato esclusivamente in azienda”.
 
La modifica apportata dal D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto un limite, entrato in vigore dal 20 agosto 2009, alla consegna materiale del documento, che può avvenire solo nell'ambito del perimetro aziendale. Tale limite non era presente nell'originaria formulazione dell'art. 18 lettere o) e p) del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta inteso che il tempo necessario a consultare in azienda il Dvr, l'intero documento allegati inclusi, è a carico dell'azienda.
 
Va ricordato che il diritto soggettivo a ricevere una copia del documento è altresì previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), ai sensi del quale il RLS "riceve" (e deve essere messo nella condizione di interpretare correttamente, dunque occorre anche, in modo formale e verbalizzato, spiegargli accuratamente il senso delle informazioni e dei documenti che gli vengono trasmessi) "le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali".
 
La sentenza che segue chiarisce in modo inequivocabile come sia vietato dal D.Lgs. n. 81/2008 ostacolare in forme magari surrettizie e subdole il diritto del Rls a disporre di copia integrale del documento di valutazione dei rischi, e come il RLS possa costringere l'azienda a consegnargli il DVR in copia cartacea non solo, come pure è avvenuto molte volte, invocando l'intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.) della Asl competente per territorio, ma anche ricorrendo allo strumento civilistico del decreto ingiuntivo.
 
Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008:
"4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3".
 
Dunque, giova ribadirlo, il datore di lavoro è tenuto a fornire materialmente, a consegnare al RLS, previa richiesta scritta (forma necessaria a fini probatori) finalizzata esclusivamente all'esercizio delle sue funzioni di rappresentante del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, tutte le informazioni e la documentazione (cartacea, se così desidera il RLS) sulla valutazione dei rischi in forma tale da consentirgli l'esercizio del fondamentale diritto di disporre della documentazione aziendale in materia di igiene e sicurezza del lavoro previsto dagli articoli citati.
In particolare i datori di lavoro forniscono al RLS la documentazione aziendale inerente il percorso valutativo e le misure d'intervento previste, nonché quella tecnica inerente le sostanze, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro.
La documentazione deve essere fornita nella forma che il RLS ritiene più agevole per l'esercizio di quello che è un diritto suo, e non dell'azienda, perciò l'azienda non può in alcun modo ostacolare tale diritto pretendendodi imporre arbitrariamente una forma di consultazione di suo gradimento, ad esempio informatica, qualora il RLS ne pretenda a consegna in forma cartacea (si veda oltre nella sentenza che si riporta).
 

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Il RLS deve avere effettiva conoscenza di quanto scritto nel documento di valutazione dei rischi, anche perché il datore di lavoro deve dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di consultarlo in ordine alla valutazione dei rischi, come prescritto dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e la dimostrazione ben difficilmente potrebbe essere fornita nel caso in cui il RLS sia completamente ignaro dei contenuti di tale documento.
In effetti sembra ragionevole dedurre che solo dando al RLS la più ampia informazione sulla valutazione dei rischi si possa dimostrare di averlo effettivamente consultato e, dunque, coinvolto nel processo di valutazione dei rischi.
 
Il modo in cui la conoscenza della documentazione aziendale in materia di sicurezza viene fornita al RLS può non essere univoca. Se si tratta di documenti molto complessi o di aziende molto grandi, fornire solo copia del documento di valutazione dei rischi potrebbe essere meno utile ai fini della effettiva conoscenza rispetto ad una particolareggiata esposizione dei contenuti dello stesso documento nel corso di una specifica riunione ad hoc.
 
Perché l'informazione e/o la documentazione non sia trasmessa in modo burocratico, è necessario che si prevedano quindi incontri di coordinamento informativo fra le parti per l'esposizione “integrata” delle informazioni da fornire o dei documenti da sottoporre all'attenzione.
 
La magistratura ha affermato che “tenuto conto del ruolo effettivo e non meramente formale del RLS […] lo stesso abbia diritto alla materiale consegna dei documenti”, ovviamente in copia, necessaria per svolgere appieno le sue funzioni [parere della Procura della Repubblica di Milano del 29 gennaio 1998 in risposta a una richiesta di chiarimento presentata dalla Azienda u.s.s.l. 40 di Milano]. È da dire inoltre che ben difficilmente la consegna di copia del documento sulla valutazione dei rischi potrebbe comportare una violazione del segreto industriale (a cui il RLS è comunque tenuto).
 
La circolare ministeriale 3 ottobre 2000 numero 68, avente ad oggetto l’“accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al documento di valutazione dei rischi. Chiarimenti interpretativi”, fornisce indicazioni utili sui “problemi interpretativi circa l'effettiva portata dell'onere di consegna del documento di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore di lavoro”.
 
La circolare precisa che “il “diritto di accesso” al documento di valutazione del rischio (...) va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documentoe “solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio”.
 
Dunque, giova ribadirlo, meccanismo individuato dalla legge vigente richiede una preventiva richiesta scritta del documento di valutazione dei rischi da parte del RLS (questo vale solo per il documento, dato che ogni altra informazione va comunque consegnata al RLS, che la riceve a prescindere da una esplicita richiesta), e la successiva fornitura di copia dello stesso da parte del datore di lavoro, eventualmente tramite il servizio aziendale di prevenzione e protezione.
 
Il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a ricevere la documentazione e le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza del lavoro, pur imposta al datore di lavoro – anche prima dell’esplicitazione contenuta nell’art. 3 della legge 123/2007 - dall'art. 18 del D.Lgs. 626/94 prima, e ora in modo indiscutibile dai citati articoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è stata spesso oggetto di resistenze giuridicamente illegittime da parte di alcuni datori di lavoro.
 
Con una significativa sentenza del Tribunale di Pisa del 7 marzo 2003 [Giudice G. Schiavone, Ricorrente Segreteria Provinciale CO.I.SP, Resistente Questore di Pisa], il tema è stato oggetto di un chiarimento importante. La sentenza è stata così massimata [da Guida al Lavoro, il settimanale de Il Sole 24 ore (n. 13 del 29 marzo 2003 pag. 44)]:
“al rappresentante per la sicurezza si applicano, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 626/94, le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, ivi compresa la tutela ex art. 28 st. lav.
È, pertanto, da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza, di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti il piano per la sicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare ai fini dell'adeguamento dei locali di servizio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 626/94 [nel caso di specie, il Giudice ha accertato la sussistenza della condotta antisindacale nel comportamento di un dirigente dell'Amministrazione pubblica per aver omesso di rilasciare al rappresentante per la sicurezza, che nello specifico era anche segretario provinciale del sindacato Coisp, le informazioni e i documenti attestanti l'adempimento degli obblighi di salute e sicurezza relativamente ai locali di servizio mensa]”.
 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 art. 18 comma 1 lettere o) e p) ha finalmente sancito in modo legislativamente inequivoco l’obbligo del datore di lavoro di consegnare materialmente il documento di valutazione dei rischi e il registro infortuni al RLS (benché anche prima di tale legge, come dimostrato, sussistesse tale obbligo), ponendo fine ad una annosa questione e rendendo così esplicitamente illegittima qualsiasi resistenza da parte dei datori di lavoro rispetto a tale consegna.
 
 
2. Rls e Dvr: una interpretazione del Ministero del lavoro contra legem
Secondo il Ministero del lavoro, in persona del Direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro Paolo Pennesi, con risposta ad interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, risposta che non ha alcuna validità erga omnes e che è smentita dalla sentenza che si riporta più oltre, è da ritenersi che “non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento (di valutazione dei rischi lavorativi di cui agli articoli 17 comma 1 lettera a e 28 del D.Lgs. n. 81/2008), l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.”.
 
L'interpello cita il comma 5 dell’art. 53 del medesimo decreto che "stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.”
Incredibile l'acrobazia verbale con la quale si trasforma l'obbligo di “consegna” del documento all'unico soggetto che rappresenta l'interesse di lavoratori alla sicurezza e salute in mera “messa a disposizione” da intendersi: il documento lo vedi ma non te lo consegno. Stupisce che il ministero del lavoro impieghi il tempo e il denaro dei contribuenti nel perdere tempo ad escogitare cervellotiche, ma illegittime ed illegali, modalità elusive di chiari ed espliciti dettati normativi.
La "soluzione" suggerita con questa risposta, oltre all'evidente problema di chi paga tutto il tempo che il RLS impiegherà per leggere al videoterminale il documento di valutazione dei rischi (e non può essere il RLS stesso, ovviamente), in realtà è inapplicabile al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, a meno che non lo si voglia sequestrare in azienda, e poiché è inimmaginabile un trattamento differenziato per Rls e RlsT se ne deve dedurre la illogicità della soluzione prospettata, nonché la sua illegittimità per incompatibilità con l'inequivocabile dettato normativo dell'articolo 18 comma 1 lettera o del D. Lgs. n. 81/2008 che obbliga datore di lavoro e dirigente alla consegna materiale del documento di valutazione dei rischi al RLS, e non alla messa a disposizione sul video terminale aziendale dello stesso, che è cosa del tutto diversa.
Peraltro il riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/29008, incluso il documento di valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che "e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria", perciò la messa a disposizione su supporto elettronico non è legittima se non consente la stampa dello stesso.
 
Ciò posto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta all'azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresì ricorrere all'organo di vigilanza competente (producendo copia della richiesta scritta inviata, ad esempio, con raccomandata a.r. con piego, ripiegando il foglio di richiesta su se stesso, chiudendo i bordi) nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.
 
La risposta ad interpello ignora poi bellamente il D. Lgs. 6-2-2007 (“Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori”) il quale all’articolo 5 “informazioni riservate” disciplina gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i rappresentanti dei lavoratori e gli esperti che li assistono. L’articolo in questione prevede specificatamente (comma 1) che “i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati”.
Lo stesso articolo prevede inoltre a tutela dei datori di lavoro che (comma 2) “Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno”.
 
Al fine di conciliare infine eventuali divergenze tra le parti, il comma 3 dello stesso articolo demanda infine alla contrattazione collettiva la definizione delle controversie prevedendo che “i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di conciliazione”.
 
 



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Rispondi Autore: mocchi luigi - likes: 0
15/11/2016 (20:53:15)
Sono un magazziniere posso leggere il dvr
Rispondi Autore: Enrico Gaspari - likes: 0
25/08/2017 (18:46:33)
Buongiorno, ho trovato molto interessante questo articolo ed è per noi di grande aiuto (comitato post terremoto in rappresentanza dei genitori nelle scuole locali). Ho visto che tale diritto, almeno di visione, può essere esteso ai rappresentanti dei genitori come titolari del citato diritto di accesso, sancito dalla legge 241/1990, perchè lo sono tutti coloro, compresi i soggetti privati, che hanno un interesse diretto verso quella che è definibile come una situazione giuridicamente tutelata connessa al documento a cui si chiede di accedere. Mi chiedevo a questo punto se, con gli stessi impegni sulla privacy, un'associazione come la nostra con figli studenti in questi istituti possa richiedere anche copia e non solo visione. Grazie mille se vorrà risponderci.
Rispondi Autore: Leonardo Laserra - likes: 0
08/12/2018 (09:59:19)
Domanda: i R.S.A.
hanno diritto all'accesso del D.V.R.?.
Rispondi Autore: Gerbasi Vincenzo - likes: 0
28/01/2019 (07:33:15)
Il lavoratore che non è iscritto al sindacato può richiedere una copia del documento di valutazione dei rischi, l'azienda in questione dopo 5 anni di contratto ha preso un nuovo lavoro di manutenzione é gestione di un depuratore industriale dentro un sito farmaceutico.. Vorrei sapere se io come lavoratore posso richiedere in maniera autonoma questo documento a mia tutela. Grazie
Rispondi Autore: Giancarlo di vito - likes: 0
10/02/2019 (20:13:24)
Dopo due interventi alla colonna vertebrale il mio datore di lavoro ha fatto fare su di me la valutazione rischi ora gli ho richiesto una copia e non vuole darmela lui è tenuto è obbligato a darmela o può rifiutarsi di farmelo? grazie
Rispondi Autore: Bagnoli Lorenzo - likes: 0
23/05/2019 (12:38:30)
letto l'articolo interessante .
Però mi pongo un'altra domanda alla quale ho delle perplessità .
L'organo di controllo (ASL) puo chiedere Tutto il DVR ? Considerando che il DVR descrive le anomalie dell'unità produttiva con le dovute metodologie di tempi e metodi per metterle a norma. Questo diventa un documento di "autodenuncia" dove L'ASL potrebbe attivarsi con prescrizioni o interventi sanzionatori . Personalmente considero il DVR un documento sensibile dell'azienda che solo le figure interne hanno il dovere di conoscere, Io credo che l'organo di controllo possa fare richiesta di estratti del DVR in relazione alle anomalie riscontrate durante un loro sopralluogo .
La mia argomentazione è corretta??
cordialmente

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