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Sistemi di gestione e metodi di analisi del rischio nel D.Lgs. 81/2008

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Incentivi

30/07/2009

Un intervento che richiama l’attenzione delle buone pratiche riguardo ai sistemi di gestione della sicurezza e alle metodologie di analisi dei rischi. Idoneita’ di un SGSL, i finanziamenti possibili e lo standard BS 18001:2007. Prima parte.

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PuntoSicuro ha già presentato in un precedente articolo gli atti del convegnoDLgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro” che si è tenuto a Messina il 13 e 14 marzo 2009.
 
 
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Il convegno, organizzato dall’Ispesl, offriva la possibilità di avere un quadro completo delle novità introdotte dal nuovo Unico Testo Normativo per la Sicurezza, il Decreto legislativo 81/2008.
Da questo convegno estrapoliamo alcuni interventi che pensiamo possano essere di utilità ai nostri lettori.
 
È il caso, ad esempio, dell’intervento “Metodi di valutazione dei rischi nell’ambito del D.Lgs. 81/2008” curato da L. Compagno e N. Trapani del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica, Università di Catania.
 
In relazione alla normativa più recente sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro - Legge 123/2007 e Decreto legislativo 81/2008 – l’intervento affronta le specificità e le novità della valutazione dei rischi e richiama l'attenzione sulle buone pratiche “sia per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001:2007) sia per quanto riguarda le metodologie di analisi dei rischi, alcune delle quali sono già consolidate nelle aziende presso le quali più forte è l'esigenza della sicurezza (impianti a rischio di incidente rilevante)”.
 
Dopo aver definito la valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/2008, e aver indicato le diverse modalità di esecuzione della valutazione in base alla dimensione dell’azienda, gli autori affrontano i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza.
 
Riguardo alla Responsabilità amministrativa delle Società sono stati introdotti i reati di ‘omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime’ (commessi in violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), ma la “Responsabilità della Azienda può essere limitata o del tutto esclusa se questa dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione ‘idoneo’”.
Dunque è evidente che l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) diventa un esigenza per le aziende.
 
In particolare secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 un SGSL si può ritenere "idoneo" “quando sia in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici relativi a:
- rispetto degli standard tecnico-strutturali correlati ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione;
- attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza (rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.
 
Inoltre, il “SGSL deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività precedentemente elencate e, compatibilmente con la natura e le dimensioni dell'azienda e con il tipo di attività svolta, dal punto di vista dell'organizzazione, deve prevedere:
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
 
Infine, continua l’intervento, “il SGSL deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”.
 
“In prima applicazione si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:
- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001;
 
Gli autori ricordano inoltre che “l'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra fra le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione finanziabili ai sensi dell'art. 11” del D.Lgs. 81/2008.
Ad esempio tra le attività finanziabili rientrano:
- “progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
- progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese (ivi compresi quelli rivolti alla formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi)”.
 
Riguardo ai modelli di organizzazione gli autori indicano che lo scopo dell’adozione dello standard BS 18001:2007 è “l’implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro”.
In particolare gli elementi più significativi di questo standard sono quelli relativi alla pianificazione della valutazione dei rischi, che prevedono:
- “l’individuazione delle attività ordinarie e non-ordinarie delle persone che hanno accesso al luogo di lavoro;
- la valutazione del comportamento, delle capacità individuali e di altri fattori umani;
- l’identificazione dei rischi generati all’esterno del luogo di lavoro che possono avere effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l’identificazione dei rischi generati, in prossimità del luogo di lavoro, da attività correlate al lavoro, sotto il controllo dell’azienda;
- l’analisi delle infrastrutture, delle apparecchiature e dei materiali presenti sul luogo di lavoro (fornite o no dall’azienda);
- la valutazione dei cambiamenti o delle proposte di cambiamento nelle attività o nei materiali utilizzati in azienda;
- la valutazione delle modifiche (anche temporanee) al SGSL e del loro impatto sulle operazioni, sui processi e sulle attività;
- la verifica del soddisfacimento degli obblighi di legge relativi alla valutazione dei rischi ed all’attuazione dei controlli;
- la progettazione accurata delle postazioni di lavoro, dei processi, degli impianti, delle macchine, delle procedure operative e dell’organizzazione del lavoro per adattarle alle capacità individuali dei lavoratori.
 
L’intervento prosegue poi con una disamina delle metodologie di analisi del rischio che affronteremo in un prossimo articolo.
 
 
Metodi di valutazione dei rischi nell’ambito del D.Lgs. 81/2008”, intervento di L. Compagno e N. Trapani del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica, Università di Catania, al Convegno “DLgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro” (formato PDF, ? kB).



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