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Decreto 81: in dirittura d’arrivo il decreto correttivo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

14/07/2009

Il testo del nuovo decreto che prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 81/08 di tutela della sicurezza sul lavoro è oramai quasi definito: saranno ricevute quasi tutte le indicazioni espresse dalle commissioni parlamentari.

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Il nuovo decreto che prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è oramai quasi definito: secondo le indicazioni fornite a PuntoSicuro dal Dott. Lorenzo Fantini* del Ministero del lavoro nel testo in fase di definizione saranno ricevute quasi tutte le indicazioni espresse nelle relazioni conclusive dalle Commissioni parlamentari.
 
In particolare saranno accolte le osservazioni in merito ai due punti più contestati: gli articoli 2bis e 10bis** che avrebbero apportato, se approvati, drastici cambiamenti all’impostazione del decreto 81 e al codice penale. I due articoli saranno quindi eliminati e forse saranno recuperate solo alcune indicazioni in altre parti del provvedimento.
 
Sarà invece reinserita nel nuovo decreto la previsione della nullità dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoro nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza (previsione già disposta dal vigente comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 ma che la prima bozza del decreto correttivo prevedeva di modificare).

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Queste anticipazioni non sono però ancora confermate da documenti ufficiali: il provvedimento è già stato approvato dall’ufficio tecnico del Ministero del lavoro ma è in fase di verifica generale dall’Ufficio di Gabinetto e sottoposto a controllo da parte dell’Ufficio legislativo per la messa a punto della parte relativa alla modifica delle sanzioni, altro punto fondamentale del provvedimento. Quindi non è ancora possibile dare certezze sul contenuto.
 
I tempi di approvazione del decreto sono comunque oramai vicini: secondo Fantini la prossima settimana il provvedimento potrebbe essere portato al Consiglio dei Ministri per la sua approvazione conclusiva.
 
Dopo l’approvazione del Governo non sono previsti ulteriori passaggi parlamentari, istituzionali o con le parti sociali e quindi il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale così come approvato per entrare in vigore in linea con la scadenza del 16 agosto 2009, termine entro il quale approvare i decreti correttivi del decreto 81.
 
Pietro de’ Castiglioni
 
*Dirigente delle Divisioni III (Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e VI (Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro) del Ministero del lavoro e membro della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008.
 
**L’articolo 2-bis, avrebbe introdotto la “presunzione di conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro” nel caso fossero state rispettate le indicazioni di norme tecniche, buone prassi e modelli organizzativi”, norma criticata per la mancanza di sufficienti garanzie sull’effettiva applicazione.
L’articolo 10bis (la cosiddetta norma salva-manager in riferimento al processo per l’incendio alla ThyssenKrupp), avrebbe creato i presupposti per esonerare dalla propria responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa: non sarebbero più stati obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi fossero state condotte colpose di altri soggetti.
L'art. 10 bis dello schema di decreto - come sottolineato nell’appello di 70 professori di diritto penale - avrebbe introdotto nel d. lgs. 81/08 un nuovo art. 15 bis, apportando “una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore.”

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Approfondimenti
 
Per un dettaglio delle modifiche alla prima bozza del decreto correttivo (atto n. 79) si vedano le relazioni conclusive delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato:
 
Decreto Correttivo - Atto del Governo n. 79 sottoposto a parere parlamentare - 12 maggio 2009 Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
 
 
 
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