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I quesiti sul decreto 81/08: sull’obbligo di redazione del DVR

In un’attività dove lavora esclusivamente il titolare, e soltanto per alcuni periodi viene assunto un lavoratore, è obbligatoria la redazione del DVR? A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa l’obbligo della redazione del DVR per le imprese dove lavora esclusivamente il titolare, e soltanto per alcuni periodi viene assunto un lavoratore.
 
A cura di G. Porreca (www.porreca.it). 
 

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Quesito
Volevo porre un quesito in ordine alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) per un negozio di abbigliamento dove lavora solo la titolare e soltanto nel periodo natalizio viene assunta una ragazza a part-time. E' necessario farlo? E se no che tipo di documentazione bisogna produrre per giustificare la non redazione del DVR?
 
Risposta
L’obbligo della valutazione dei rischi sorge ogni qualvolta nella azienda è adibito ad attività lavorativa un lavoratore dipendente o ad esso equiparato ed a conclusione della valutazione stessa il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve* elaborare un documento contenente tutti gli elementi previsti nei punti dalla lettera a) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 28 dello stesso decreto e di seguito indicati:
 
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 
oltre agli elementi attestanti il rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I.
 
Comunque occupando l’azienda in argomento un numero di dipendenti inferiore a 10, fermo restando che comunque va sempre effettuata la valutazione dei rischi, il datore di lavoro, non svolgendo l’azienda nel caso particolare una attività rischiosa di cui all’art. 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g) del D. Lgs. n. 81/2008 può avvalersi, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello stesso decreto, della facoltà di autocertificare* l’effettuazione della valutazione dei rischi.
 
 
* per chiarimenti circa l'autocertificazione si vedano i precedenti articoli di PuntoSicuro:

 

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