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Cantiere edile e Testo Unico: coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

29/04/2009

Dal convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico” alcuni approfondimenti sulla figura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel D.Lgs. 81/2008. Obblighi normativi e indicazioni pratiche.

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PuntoSicuro ha presentato gli atti del convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico” che si è tenuto a ottobre dello scorso anno durante la manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena.
 
 
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Il convegno, organizzato da ISPESLDipartimento Tecnologie di Sicurezza, aveva l’obiettivo di
evidenziare le novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel settore della cantieristica; ad esempio in relazione alle opere provvisionali, ai compiti di chi si occupa di sicurezza e alle novità sulla prevenzione degli infortuni.
 
Dei singoli ruoli individuati dalla normativa, parla il Dott. Ing. Antonio Leonardi in “Le novità e le criticità introdotte dal “Testo Unico” nei “Cantieri temporanei o mobili” D.Lgs. 81/2008 Titolo IV, capo I”.
Relativamente a questo intervento ci soffermiamo su quanto indicato riguardo agli obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia in riferimento al dettato normativo che ad alcuni commenti in merito agli aspetti pratici conseguenti.
Degli obblighi di questa specifica figura di coordinamento, durante  la realizzazione dell’opera, si parla all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008:
 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 
Dunque “il Coordinatore per l’esecuzione concorda, in una riunione preliminare, con il rappresentante legale dell’impresa, o delle imprese, l’attivazione delle procedure previste dai piani di sicurezza” e “comunica i nominativi dei propri responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti per la sicurezza”.
Inoltre tale Coordinatore:
- “in accordo con i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce i tempi e le modalità di verifica e controllo in modo da accertare in cantiere l’applicazione delle misure di sicurezza previste”;
- “richiederà in maniera puntuale ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi l’osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza”;
- “dovrà assicurare la presenza nei momenti più delicati della realizzazione dell’opera”.
 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 
Riguardo a questo punto “in caso di modifica sostanziale delle lavorazioni il responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà informare in tempo utile il Coordinatore per l’esecuzione che dovrà predisporre le integrazioni ai piani della sicurezza ed al fascicolo”.
In particolare è “esclusiva responsabilità a carico del Coordinatore per l’esecuzione la vigilanza sulla introduzione e sulla ammissibilità di eventuali modifiche”.
 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 
 
Presa visione dei Piani di sicurezza, in accordo con il responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori “stabilisce le procedure di controllo e verifica del rispetto della corretta successione delle fasi lavorative”.
In certe situazioni “mediante l’impiego di Fogli di Lavoro promuove lo scambio di informazioni”.
 
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 
Dunque in caso di reiterate omissioni ed inadempienze, già segnalate ai soggetti interessati, “può proporre al Committente gli interventi sanzionatori più gravi quali appunto l’allontanamento delle singole imprese e/o la risoluzione del contratto”.
 
 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 
Riguardo a questo aspetto e a quanto indicato nella parte finale del punto e), l’intervento ricorda che:
- laddove vengano rilevate inadempienze di rilievo, comunicate per iscritto contestualmente alla Direzione Lavori, “il Coordinatore per l’esecuzione potrà richiedere gli interventi di adeguamento e/o nei casi che riterrà più gravi, la sospensione delle singole lavorazioni”;
- rimane responsabilità a suo carico la responsabilità del controllo e della vigilanza sull’avvenuto rispetto delle disposizioni impartite;
- in analogia “a quanto di competenza del Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l’esecuzione istituirà e curerà la tenuta e la compilazione di un proprio manuale sul quale verranno annotate le varie circostanze influenti sull’andamento del cantiere sotto il profilo della sicurezza”.
 
Infine, come indicato al comma 2 dell’art. 92, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predispone il Fascicolo se dopo l’affidamento dei lavori ad una sola impresa, l’esecuzione dei lavori viene affidata a più imprese.
 
Riguardo a questo ruolo il testo si sofferma infine sulle sanzioni relative al mancato rispetto degli obblighi indicati.
 
 
- “Le novità e le criticità introdotte dal “Testo Unico” nei “Cantieri temporanei o mobili” D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I”, A. Leonardi (Coordinamento delle Regioni per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; Dir. AUSL 3, Catania, SPRESAL; Presidente Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza) (formato PDF, 226 kB);
 
  
Tiziano Menduto


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