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La Cassazione sulla importanza della data certa

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Banche e vigilanza

23/02/2009

Un documento inerente la sicurezza sul lavoro privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo. A cura di G. Porreca.

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A tempo opportuno perviene questa sentenza della Corte di Cassazione Penale se riferita alla recente proroga concessa dal legislatore sull’obbligo della apposizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi (DVR), obbligo già fissato al 1/1/2009 ma che per l’effetto della proroga diverrà efficace a partire al 16/5/2009.
 
Secondo la Suprema Corte un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo. In virtù di questo principio la stessa Corte ha confermata l’ammenda inflitta al legale rappresentante di una ditta per non aver designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.
 
In particolare il Tribunale condannava il legale rappresentante della ditta alla pena di euro 2000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994 mentre assolveva lo stesso dalla contravvenzione di cui all'art. 12 dello stesso D. Lgs. per non avere comunicato alle competenti autorità il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda.
 
L’imputato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione e chiedeva alla stessa l’annullamento della sentenza sostenendo che, essendo la designazione degli addetti al servizio un atto interno che il datore di lavoro più compiere senza alcuna formalità e senza apporre una data certa, l'effettuazione dell'adempimento poteva essere provata con l'esibizione del documento originale anche dopo l'accertamento eseguito dagli operatori dell’organo di vigilanza, come è avvenuto in udienza, oppure con prove testimoniali.
 
La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso ed ha sostenuto nella sentenza che “l'esecuzione dell'adempimento sarebbe potuto essere dimostrata, come correttamente osservato, soltanto con la produzione di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento, mentre quello depositato dall'imputato è privo di data certa, donde la sua inidoneità, al pari della dedotta prova testimoniale, a provare a essere stato formato prima dell'accertamento”.
 
Pertanto la Sez. III ha confermata la sentenza di condanna inflitta all’imputato dalla Corte territoriale ed ha concluso sostenendo che “sono, quindi, logiche le argomentazioni del giudice territoriale, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali”.




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Rispondi Autore: Daniele Donnaiacovo - likes: 0
07/05/2009 (17:19)
Come esibire la data certa su un documento voluminoso come il Documento di Valutazione Rischi ?

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