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Imparare dagli errori: quando il ponteggio non c'e'

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

10/02/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: rifare l’intonaco a quasi cinque metri di altezza senza utilizzare ponteggi. Insufficiente consapevolezza dei rischi, mancanza di opere provvisionali idonee e di dispositivi di protezione anticaduta.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 

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Come spesso capita ci ricolleghiamo a nostri precedenti articoli e a recenti campagne di prevenzione nella speranza che queste schede possano meglio contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In questo caso facciamo riferimento alla campagna svizzera per la formazione dei lavoratori che lavorano sui ponteggi,  “Ponteggi sicuri”.
Indetta in Svizzera da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, questa campagna ha prodotto diversi materiali presentati da PuntoSicuro: video, documenti informativi e liste di controllo, …
Ha in realtà prodotto anche dei dati relativi agli incidenti svizzeri: ogni anno nella sola Svizzera si verificano 3000 infortuni, spesso con conseguenze invalidanti o letali e proprio in relazione ai rischi legati ai ponteggi.
Se questa è la situazione dei nostri “vicini”, noi non stiamo meglio: riguardo all’intero comparto delle costruzioni e rispetto all’Unione Europea l’Italia è tra le nazioni con il più alto numero di infortuni mortali.
Basta consultare le schede di INFOR.MO. e i casi di incidenti sui ponteggi, di cadute dall’alto fioccano numerosi come la neve che in queste settimane in molte parti d’Italia non ha smesso di scendere, aumentando i rischi dei lavoratori che operano in esterni.
 
Dunque dedichiamo questa puntata e probabilmente qualche altra a venire proprio ai ponteggi.
 
Se i ponteggi, specialmente in presenza di irregolarità e mancanze, possono essere una fonte di rischi, non dobbiamo dimenticare che questa attrezzatura di lavoro ha anche un decisivo ruolo di prevenzione. Spesso gli incidenti avvengono… perché un ponteggio manca!
È il caso di un’attività di rifacimento dell’intonaco svolta in modo non sicuro.
 
“L’infortunato si è recato presso lo stabilimento termale all’interno del quale doveva effettuare piccoli lavori di ristrutturazione dell’intonaco all’interno del locale caldaie”.
Fatto entrare al mattino da un dipendente della struttura termale, viene ritrovato nel primo pomeriggio, dallo stesso dipendente, a terra sanguinante in stato di coma.
Portato al Pronto Soccorso più vicino e poi trasferito  in Ospedale gli viene diagnosticato trauma cranico e otorragia che successivamente provocano il decesso.
In mancanza di testimoni, per ipotizzare la dinamica dell’infortunio ci si è serviti degli elementi presenti nel locale caldaie.
Il locale ha un’altezza massima di 4.5 metri e “probabilmente l’infortunato sistemava piccole parte di intonaco lavorando direttamente su una delle scale e, quindi, non utilizzava ponteggi che potevano evitargli la caduta”.
Infatti sono state trovate due scale: una appoggiata ad un muro e una per terra, probabilmente quella dalla quale è caduto il lavoratore per motivi che non ci sono noti.
 
È dunque evidente che l’elemento determinante dell’incidente è la mancanza di opere provvisionali per evitare la caduta, come un ponteggio.
 
Inoltre l’infortunato non aveva nessun dispositivo di protezione individuale anticaduta, ad esempio, una cintura di sicurezza collegata ad un ancoraggio resistente.
 
Inoltre, una scala a pioli può essere utilizzata quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. Limite all'utilizzo stabilito dal Decreto legislativo 81/08 all'articolo 111.
 
Ricordiamo che la procedura di analisi di valutazione dei rischi nel caso dei lavori in quota  prevede una prima fase in cui vengono identificati i pericoli di caduta dall’alto e stimata la probabilità di accadimento e la conseguenza di ciascun pericolo.
Successivamente si procede all’eliminazione del rischio mediante l’adozione di misure che consistono o nell’eliminazione del rischio stesso se possibile, o con la sostituzione mediante la fornitura di mezzi alternativi di intervento, oppure con l’isolamento del rischio mediante l’adozione, ad esempio, di parapetti, impalcati, reti, che permettano di circoscrivere il luogo con rischio caduta dall’alto.
In presenza di rischi residui, questi devono essere eliminati, o almeno minimizzati, mediante l’uso di DPI di posizionamento o di arresto caduta.
 
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda del caso 73.
 
 
Tiziano Menduto



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