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RLS: dal D.Lgs 626/94 al D.Lgs. 81/08

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

04/02/2009

La nuova considerazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Testo unico e le novità introdotte sulla sua formazione. Dal bollettino “Toscana RLS”.

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Presentiamo un approfondimento sulla nuova figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.
 

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Il nuovo RLS
Il nuovo D.Lgs. 81/08, nell’ottica di promuovere un sistema della prevenzione aziendale più efficace ha cercato di potenziare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, che risultava essere debole.
Le principali novità introdotte, come già presentato in un precedente articolo di PuntoSicuro,  riguardano la figura del RLS di sito produttivo in aggiunta alle più “tradizionali” figure dell’RLS aziendale e territoriale, anch’esse potenziate.
L’obiettivo da realizzare è la presenza in ogni realtà aziendale della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consentendo alle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nel caso in cui i lavoratori non siano in grado di eleggere un proprio rappresentante interno, di avvalersi del RLS eletto a livello territoriale o di comparto (art.47, comma 3), e prevedendo che nelle realtà produttive più complesse e articolate, l’RLS di sito svolga un necessario ruolo di coordinamento degli altri RLS aziendali presenti nel sito produttivo.
 
Altra novità rispetto al Decreto Legislativo n. 626/1994, già indicata nella Legge n. 123/2007, riguarda l’elezione dei RLS, che “avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale… sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori”, al fine di sensibilizzare maggiormente i lavoratori sulla necessità di eleggere i propri rappresentanti.
 
Il legislatore poi, in ottemperanza a quanto già indicato nella Legge n. 123/2007, ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ne faccia richiesta, copie del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni, ma anche del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza nonché dei dati relativi ai costi della sicurezza. Questo al fine di rendere il rappresentante dei lavoratori in grado di svolgere il proprio ruolo con maggiore consapevolezza, grazie alla conoscenza dei principali documenti aziendali in materia di sicurezza. Naturalmente il rappresentante dei lavoratori è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e al segreto industriale per quanto concerne le informazioni contenute nella predetta documentazione.
 
In ultimo, è opportuno sottolineare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dei nuovi compiti che gli vengono assegnati, dovrà essere oggetto di adeguati momenti di formazione e di informazione.
 
Il D.Lgs 81/08 tratta la formazione nell’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. Analizziamo i punti principali.
 
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”
La prima novità significativa è nel titolo dell’articolo dove vengono citati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, mentre nel 626 il corrispondente art. 22 parlava solo di formazione dei lavoratori. Questa aggiunta è nell’ottica di un rafforzamento del ruolo dei RLS. Nel primo comma si introduce il concetto di tener conto delle conoscenze linguistiche e si specificano meglio gli argomenti oggetto della formazione.
 
“2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente…”
 
“3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli …successivi…”
Si specifica meglio rispetto al 626 che la formazione non può essere generica ed i corsi devono essere diversi per ciascun lavoratore se diversi sono i rischi ai quali sono esposti.
 
“4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”
E questo vale anche per i RLS, cioè se ci sono cambiamenti in alcuni reparti il RLS deve essere formato sui nuovi rischi anche se non riguardano la sua mansione, questo perché deve essere in grado di capire come le modifiche del ciclo lavorativo possono interferire con la sicurezza dei lavoratori che lui rappresenta.
 
“5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.”
 
“6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
 
“7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Con il comma 7 si attribuisce al preposto un ruolo di particolare rilevanza riservandogli un percorso formativo apposito con riferimento alla sua funzione organizzativa nel sistema di prevenzione.
 
“8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti…”
Si tratta dei collaboratori familiari e dei lavoratori autonomi, purtroppo il termine “possono” esclude l’obbligo di formazione che rimane facoltativa.
 
“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico…”
Provvisoriamente rimane in vigore il Dm Marzo 1998 per gli addetti all’antincendio, in attesa che l’accordo Stato-Regione stabilisca i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alle emergenze.
 
“10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”
Nel 626 si parlava di “nozioni” mentre il T.U. parla di “competenze” che è un termine che indica non solo conoscenza ma anche capacità di applicare le conoscenze acquisite.
 
“11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f ) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.”
Rispetto al 626 vengono specificate le ore minime da dedicare ai rischi specifici e la durata dell’aggiornamento periodico.
 
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
 
“13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.”
Si ribadisce che un corso di formazione non è solo un adempimento burocratico ma deve essere efficace, quindi fruibile da tutti i lavoratori indipendentemente dal livello culturale o dalla lingua.
 
“14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.”
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Il libretto formativo del cittadino per quanto previsto dalla normativa non è stato ancora ufficializzato dalle Regioni, quindi al momento non viene rilasciato da nessun organismo. 
 
 
Il testo è a cura di Antonella Bruschi (USL 5 Pisa), Marco Masi (Dirigente Regione Toscana) e Lionella Bardazzi (Funzionario Regione Toscana).


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Rispondi Autore: Massimiliano - likes: 0
05/02/2009 (18:36)
Dopo questa elencazione così approfondita riguardo al "nuovo R.L.S." pongo alcuni quesiti.
Quali e quanti sono ad oggi i R.L.S.T. attivi e per quali comparti?
Per le aziende che vogliono utilizzare l'R.L.S.T., ad oggi, dove devono versare la quota di adesione?
Molte realtà lavorative con meno di 10 lavoratori vorrebbero usufruire di questo servizio.
La scorsa settimana ho chiamato l'INAIL di PD ma mi hanno risposto: "...lei è il primo che ci pone questa domanda...."; ho telefonato alla CGIL e la segreteria non sapeva nemmeno di cosa stavo parlando...
In attesa di vs. risposte-esperienze.
Rispondi Autore: ROBERTO CAMARRA - likes: 0
23/03/2012 (15:52:44)
Salve, ho solo una domanda in merito alla D.Lgs. 81/08 . Mi interessa la durata dell'incarico da Rls... . Da quel che ho capito dovrebbe essere di tre anni.
Grazie.

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