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Cassazione: il dirigente quale garante "ope legis" della sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Dirigenti

02/02/2009

Il dirigente è garante della sicurezza sul lavoro per attribuzione ope legis e nell’ambito della sfera di responsabilità gestionale, indipendentemente dalla delega e dal potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Illuminante è l’insegnamento che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione in merito alla figura ed alle responsabilità del “dirigente” ex D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute di sicurezza sul lavoro. Questi, secondo la Cassazione, è garante della sicurezza sul lavoro per attribuzione ope legis e nell’ambito della sfera di responsabilità gestionale, indipendentemente dalla delega e dall’eventuale potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha, quindi, confermata la sentenza di condanna già inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello al direttore di uno stabilimento presso il quale si era verificato un infortunio sul lavoro in carenza di misure di sicurezza.

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Il direttore dello stabilimento era stato condannato dal Tribunale perché ritenuto responsabile in ordine al reato di lesioni di cui all'articolo 590 del codice penale, commesso in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro in danno di un lavoratore dipendente il quale, mentre operava su di una linea di produzione automatica di scaldacqua dello stabilimento, subiva un infortunio che gli procurava alcune lesioni permanenti. In particolare il lavoratore, dopo aver notato che una macchina non eseguiva correttamente le lavorazioni previste, entrava all'interno della linea di produzione, che rimaneva in funzione in modalità automatica, ed afferrava con la mano sinistra un involucro metallico mantenendolo in posizione per consentire all'apparecchiatura di eseguire il ciclo di lavorazione ma dopo aver eseguito più volte tale procedura un involucro in lavorazione schiacciava contro la macchina un dito della mano del lavoratore che si infortunava.
 
Dell’accaduto veniva ritenuto responsabile il direttore dello stabilimento in cui le lavorazioni in questione erano in corso per aver consentito che i lavoratori accedessero usualmente all'interno della catena di lavorazione durante il funzionamento e per non aver adottato misure tecniche volte ad evitare che gli organi delle macchine in lavorazione fossero protetti, segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza. Il Tribunale giudicante ha ritenuto che l'attività pericolosa posta in essere dal lavoratore infortunato non era certo sconosciuta ai responsabili dell'azienda e rappresentava una prassi per consentire la lavorazione di pezzi difettosi.
 
La Corte di Appello ha confermata la condanna dell’imputato anche se ha parzialmente rivisitato la ricostruzione dei fatti. Affermava, infatti, la Corte che, allorché l'infortunato si accorse del malfunzionamento dell'impianto, avvertiva il capoturno che a sua volta consultava l'imputato nella veste di direttore dello stabilimento il quale ordinava di proseguire la produzione intervenendo manualmente sugli scaldacqua e che quindi in quel momento si consumava per l'imputato la violazione del dovere di sicurezza.
 
Il direttore dello stabilimento, attraverso il suo difensore, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza ed ha sottolineato, a parte il comportamento scorretto del lavoratore che comunque poteva eseguire l’operazione che aveva fatto non in ciclo automatico ma con una operazione manuale, che il fatto era accaduto per una carenza di vigilanza del lavoratore e che egli, nella sua qualità di dirigente, non rivestiva nello stabilimento una posizione di garanzia che imponesse tale obbligo di vigilanza, compito ed obbligo che era invece da attribuire al preposto, e che oltre tutto quale dirigente era sprovvisto di delega di funzioni da parte del datore di lavoro e del relativo potere di spesa.
 
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso del dirigente, almeno per quanto riguarda la individuazione delle sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito dello stabilimento, e nel far ciò ha fornito delle indicazioni in merito alla figura del dirigente ex D. Lgs. n. 81/2008 che possono essere utilissime ai fini di una corretta applicazione di tali disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
 
Secondo la Suprema Corte, infatti “la contestazione mossa all'imputato si fonda testualmente sulla sua veste di direttore di stabilimento e quindi di dirigente. Mai gli è stata attribuita la veste di preposto che, con tutta evidenza, non gli si confaceva. L'uso del termine preposto che compare in un brano della sentenza di merito è del tutto atecnico e non implica un mutamento della qualificazione soggettiva”.
 
D'altra parte,-concludela Suprema Corte - la veste di dirigente non comporta necessariamente poteri di spesa; e fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente. Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri.


 

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