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Pubbliredazionale - La valutazione del rischio stress lavoro-correlato

PuntoSicuro presenta un nuovo strumento per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato: il Modello di documento a cura della psicologa Stella Lazzarini e in collaborazione con Working Evolution.

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PuntoSicuro presenta un nuovo strumento per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, dalla professionalità dei collaboratori di Working Evolution e a cura di Stella Lazzarini, psicologa.
 
Il prodotto, innovativo e pratico, è un efficace strumento per effettuare l'analisi dello stress lavoro-correlato in azienda mediante l’utilizzo di documenti in formato testo modificabili che si  pongono l’obiettivo di essere un ausilio per tutti coloro che si occupano di sicurezza ed ambiente nei luoghi di lavoro.
 
 
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1° Descrizione degli indicatori aziendali (fonti di rischio)
Descrizione degli indicatori oggettivi aziendali come indicatori di possibili fonti di stress lavoro-correlato permette una raccolta di dati oggettivi aziendali riguardanti gli infortuni, l'assenteismo, la cassa integrazione, le assenze per malattie, le trasferte, i trasferimenti, i figli a carico e le maternità, che possono essere degli indici di possibili rischi stress lavoro-correlato in azienda.
 
2° Analisi osservativa per la raccolta dei dati aziendali
La valutazione dello stress lavoro-correlato per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Presenta una parte dedicata ai riferimenti normativi e alle definizioni dei rischi psicosociali, di seguito offre una serie di griglie per la raccolta dei dati specifici dell'azienda e per l'identificazione e la valutazione dei possibili rischi psicosociali aziendali, infine raccoglie i dati emersi dallo strumento scelto per l'analisi oggettiva.
 
3° Analisi oggettiva con l'utilizzo di test di valutazione
 
4° Allegati di approfondimento normativo e scientifico
Sono allegati di approfondimento rispetto a tematiche quali stress, mobbing, burn-out, la comunicazione, la percezione soggettiva del rischio, ed alcuni riferimenti normativi.
 
Il prodotto è quindi uno strumento utile all'adempimento degli obblighi previsti nel Testo Unico, infatti il D.Lgs. 81/08 all'art. 17 comma 1 lettera a, impone a tutti i datori di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. All'art. 28 nello specifico, si fa riferimento alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
 
Questo modello di documento è indirizzato agli psicologi, vista la natura psicologica del rischio da rilevare, nonché della caratteristica degli strumenti da impiegare e dei possibili interventi che i risultati potrebbero richiedere.
 
La compilazione dello stesso richiede, affinché l'analisi risulti quanto più corretta, la collaborazione, oltre a quella del Datore di Lavoro e dello Psicologo, del Medico Competente, dell'RSPP, e del RLS, (eventualmente anche dei preposti, dei capireparto, o di altre figure a seconda delle caratteristiche/necessità/e dimensioni dell'impresa).
 
Ulteriori informazioni circa i costi e le modalità di ordine sono disponibili sul sito di MegaItaliaMedia.
 
Il riferimento normativo è il D.Lgs 81/08, Sezione II, Valutazione dei Rischi, Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi:
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelle riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
 


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