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I quesiti sul decreto 81/08: un unico SPP per piu' imprese

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

19/11/2008

Chiarimenti circa l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione nel caso di gruppi di imprese. A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione nel caso di gruppi di imprese.  A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 

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Quesito
Secondo l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 si può istituire un unico servizio di prevenzione e protezione nel caso di gruppi di imprese. Non si capisce però come si può mettere in atto praticamente un modello del genere. In altri termini con una soluzione del genere viene da porsi delle domande. Può un datore di lavoro nominare più RSPP o può un datore di lavoro nominare come ASPP una persona esterna alla propria azienda, oppure ancora può una stessa persona essere nominata ASPP da più datori di lavoro?
 
Risposta
Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha confermato quanto già era stato stabilito dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i in merito alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione. Le disposizioni relative a tale servizio, infatti, erano già contenute negli articoli 8 e 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994, così come introdotto dal D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, ed ora sono riportate nell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008.
 
Secondo le disposizioni contenute in quest’ultimo articolo il servizio di prevenzione e protezione deve essere istituito presso qualsiasi azienda che occupa lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e lo stesso può essere diretto, interno o esterno.
 
Al servizio diretto, come è noto, può far ricorso, ai sensi dell’art. 34 del citato D. Lgs. n. 81/2008, l’azienda che si trova nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dello stesso decreto, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In tali casi il datore di lavoro si impegna a svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi indicati nell’art. 33 nonché quelli di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione previa frequenza di un apposito corso di formazione (sulla formazione del datore di lavoro nel caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione si consulti la risposta ad un quesito posto sullo stesso tema e consultabile su questo stesso sito).
 
Il servizio di prevenzione e protezione interno, invece, intendendosi come tale un servizio costituito da personale tutto alle dipendenze del datore di lavoro, compreso il responsabile del servizio medesimo, è obbligatorio nei casi indicati nel comma 6 dell’art 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè:
 
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
 
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

e sulla composizione e sulle caratteristiche del SPP interno si consulti la risposta ad un altro quesito riportata su questo stesso sito.
 
La facoltà che ha il datore di lavoro di assumere in proprio le funzioni di RSPP nel servizio diretto e l’obbligo di istituire un SPP interno non escludono ovviamente la possibilità di avvalersi di consulenti esterni per particolari problemi da risolvere in azienda.
 
Ora, escludendo le aziende in cui il datore di lavoro ricorre alla facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e quelle per le quali tale servizio deve essere obbligatoriamente interno, in tutti gli altri casi il servizio di prevenzione e protezione può essere in pratica o tutto interno o tutto esterno oppure misto nel senso che ad esso, con riferimento sia al RSPP che all’ASPP, può appartenere personale sia dipendente dell’azienda che esterno alla stessa. Alle persone o servizi esterni il datore di lavoro, ai sensi del comma 4 dell’art. 31, è tenuto comunque a ricorrere allorquando all’interno della sua azienda o unità produttiva non ha dipendenti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32 (in una prima versione del D. Lgs. n. 626/1994 era stata data facoltà al datore di lavoro di farlo, facoltà successivamente tramutata in obbligo a seguito di una nota sentenza della Corte di Giustizia europea).
 
In altri termini quindi ed in risposta al quesito formulato si può di fatto verificare il caso in cui il SPP è interno all’azienda ma è coordinato da un RSPP esterno o al contrario che il RSPP ed il servizio è interno e qualche ASPP può essere esterno perché il datore di lavoro ha dovuto far ricorso allo stesso ad esempio perché in possesso di una competenza tecnica specifica necessaria per la propria azienda.
 
Il D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, nel confermare le disposizioni già dettate dal D. Lgs. n. 626/1994 con l’art. 8 bis ne ha aggiunte delle altre riguardanti proprio il servizio di prevenzione e protezione interno allorquando ha stabilito con il comma 7 dell’art. 31 che in tali ipotesi il RSPP deve essere comunque interno. E’ stato aggiunta altresì con il comma 8 la possibilità di ricorrere a servizi di prevenzione e protezione comuni essendo indicato in tale comma che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.  
 
Secondo quest’ultima disposizione, quindi, nel caso di aziende che hanno più unità produttive territorialmente distribuite, intendendosi per unità produttiva ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”,è ammissibile sia la soluzione di un servizio di prevenzione e protezione unico che quella di più servizi di prevenzione e protezione uno per ogni unità produttiva. La stessa soluzione si può adottare, altresì, nel caso di gruppi di imprese le quali possono servirsi di un unico servizio di prevenzione e protezione che può essere benissimo interno ad una impresa del gruppo ed esterno per le altre imprese facenti parte del gruppo. Resta fermo che in entrambi i casi, secondo quanto disposto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, la designazione del RSPP rimane comunque un obbligo indelegabile a carico della figura individuata quale datore di lavoro della singola unità produttiva o della singola impresa del gruppo al quale, secondo i dettami del Testo Unico, il RSPP è tenuto a rispondere direttamente, interno o esterno che sia.
 
La soluzione del servizio unico per più imprese in fondo è forse quella più consigliata, specie se queste operano nella stessa area geografica, in quanto è possibile organizzare una struttura ben attrezzata e qualificata in grado di garantire interventi anche specializzati nell’ambito delle singole imprese del gruppo. L’unica accortezza da avere, però, in questo tipo di soluzione è quella che il servizio sia fornito di uomini e mezzi sufficienti ed adeguati al numero delle aziende da seguire e che possa dedicare alle stesse tutto il tempo da esse richiesto e ciò nel rispetto della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 31 in base al quale gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati”  ed inoltre “non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico”.
 
Nel caso di servizi di prevenzione e protezione comuni si ravvisa comunque la opportunità di designare, nell’ambito della singola unità produttiva o nell’ambito della singola impresa facente parte del gruppo, un collaboratore interno al quale affidare l’organizzazione dei rapporti con il servizio di prevenzione e protezione esterno e che sia possibilmente prossimo nella scala gerarchica al datore di lavoro dell’impresa o dell’unità produttiva, tenuto conto delle sempre possibili implicazioni penali che comunque rimangono in capo al datore di lavoro.
 

 
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Rispondi Autore: Armando Sapienza - likes: 0
29/05/2015 (15:30:45)
Per azienda industriale con diverse unità operative (diciamo 3) il cui cumulo complessivo supera le 200 unità, sebbene ogni stabilimento abbia circa 70 unità, può nominare un unico RSPP interno in uno dei tre stabilimenti e due RSPP esterni per i restanti due?
I diversi RSPP e DVR devono coordinarsi in qualche modo?
Si potrebbe considerare ogni stabilimento come realtà con meno di 200 lavoratori e quindi nominare tutti e soli RSPP esterni?
Rispondi Autore: Giovanni Santoro - likes: 0
01/10/2015 (18:57:31)
Egregio Ing.Porreca
Il mio quesito è' questo: nel caso di un centro estetico (attività a rischio basso) ,il datore di lavoro non è' presente mai in quanto apre il negozio e lo lascia in gestione ai dipendenti( quindi non svolge attività lavorativa all'interno del negozio.chi può assumere il ruolo di rspp ?...deve essere per forza esterno o può essere uno dei dipendenti ?nel caso in cui fosse uno dei dipendenti all'interno del negozio nominato rspp..quale sono i corsi da frequentare.
In attesa di un gentile riscontro ,cordiali saluti
Rispondi Autore: Diego Antonini - likes: 0
20/02/2016 (12:28:19)
Ritengo assurdo che un RSPP esterno non sia meglio qualificato nei limiti del suo mandato.
Come può per esempio costui, assolvere senza errore e secondo quanto gli è chiesto, alle delicate procedure di controllo e gestione di 10 o più aziende?
Posso comprendere se il comparto del quale si occupa sia confinato in un tagionevole spazio e tempo di intervento ma comunque anche in questo caso l'eccessivo numero di aziende delle quali ne è responsabile, rende l'attuazione dell'incarico praticamente impossibile.
Questo è quanto sta accadendo nel territorio nazionale dove associazioni o srl a solo scopo di lucro, turlupinano imprenditori ignari dei risvolti negativi qualora dovessero verificarsi degli infortuni. Infatti moti di questi datori di lavoro sono illusi che avendo delegato un RSPP esterno la responsabilità di quanto accaduto si riversi sul proffesionista esterno.
Rispondi Autore: Davide D'addio - likes: 0
16/10/2016 (14:55:12)
Buonasera, vorrei porgervi un quesito.
Nel caso in cui, all'interno dell'azienda siano già presenti figure che sono in possesso dei requisiti richiesti dall' art.32 il datore di lavoro può decidere di non prenderle in considerazione? e formare ( sempre all'interno dell'azienda ) altre persone?
Saluti

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