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Sostanze chimiche: con la preregistrazione si prolunga la scadenza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

19/06/2008

Il nuovo regolamento Reach prevede l’obbligo della registrazione delle sostanze chimiche, pena la sospensione dell’attività. Con la pre-registrazione le aziende potranno beneficiare del prolungamento delle scadenze. Attiva dal 1 giugno al 1 dicembre.

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Il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è un regolamento dell'UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione.

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La Commissione europea e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) stanno allertando le imprese sugli obblighi che ad esse incombono in forza della stessa.
 
Dal 1 giugno al 1 dicembre 2008 l’arco temporale in cui si può effettuare la pre-registrazione.
 
Il regolamento prevede che, a partire dal 1 dicembre 2008, solo le imprese italiane che avranno pre-registrato presso l’Agenzia europea di Helsinki le sostanze chimiche che producono o importano potranno usufruire del periodo transitorio di 11 anni per effettuare la successiva e obbligatoria registrazione.
 
Le aziende che non effettueranno la pre-registrerazione delle sostanze, non potendo beneficiare del predetto intervallo di tempo, dovranno procedere immediatamente alla loro registrazione oppure sospendere l’attività di produzione e importazione delle stesse.
La pre-registrazione è possibile solo dal 1 giugno al 1 dicembre 2008.
 
Di seguito riportiamo il testo dell’informativa per le imprese sulla pre-registrazione delle sostanze chimiche concordata tra i Ministeri del Lavoro, Salute e Politiche sociali, dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello Sviluppo economico.
 
Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dello Sviluppo Economico
 
INFORMAZIONE PER LE IMPRESE SULLA PRE-REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE
 
La registrazione preliminare delle sostanze chimiche
 
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH”, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione la valutazione l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, ha istituito un sistema di registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione Europea in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata per anno.
 
La registrazione delle sostanze riguarda, in particolare:
-                      le aziende che fabbricano sostanze all’interno dell’Unione europea;
-                      gli importatori da paesi terzi di sostanze in quanto tali o come componenti di preparati (miscele di due o più sostanze);
-                      i produttori o gli importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni d’uso degli articoli.
 
La registrazione di una sostanza consiste:
-                      nella predisposizione di un fascicolo contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche della sostanza, sui relativi pericoli per l’uomo e per l’ambiente e sulle condizioni per garantirne usi sicuri;
-                      nella presentazione di tali informazioni all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (http://echa.europa.eu/home_it.asp);
-                      nel pagamento della tariffa di registrazione.
 
Mentre la registrazione delle sostanze costituisce un obbligo specifico per le imprese, la registrazione preliminare delle sostanze (o “pre-registrazione”) rappresenta un’opportunità essenziale per le aziende, per usufruire dei vantaggi del regime transitorio previsto dal regolamento.
 
La pre-registrazione è gratuita e consiste nella presentazione all’Agenzia europea di alcune informazioni di base, elencate in dettaglio all’art. 28 del regolamento REACH e qui riportate sinteticamente:
-                      nome delle sostanza e numeri identificativi (EINECS e/o CAS, se disponibili);
-                      nome e indirizzo dell’azienda, nominativo della persona di riferimento o, se del caso, nominativo del rappresentante terzo;
-                      scadenza prevista per la registrazione della sostanza e fascia di tonnellaggio corrispondente;
-                      altre informazioni, se disponibili.
 
La registrazione preliminare può essere effettuata solo nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008.
Entro il 1° gennaio 2009, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche pubblicherà nel proprio sito web l’elenco delle sostanze pre-registrate con l’indicazione della scadenza prevista per la registrazione.
 
Vantaggi della registrazione preliminare
La registrazione preliminare delle sostanze consente alle imprese di beneficiare di un periodo di tempo più lungo per rispettare gli obblighi di registrazione, secondo le scadenze indicate dal regolamento REACH:
-                      30 novembre 2010, se la sostanza è commercializzata in quantitativi superiori a 1000 tonnellate l’anno o se la sostanza presenta le caratteristiche di pericolo indicate all’art. 23 del regolamento REACH;
-                      31 maggio 2013, se la sostanza è commercializzata in quantità superiori a 100 tonnellate, ma inferiori a 1000 tonnellate l’anno;
-                      31 maggio 2018, se la sostanza è commercializzata in quantità superiori a 1 tonnellata, ma inferiori a 100 tonnellate l’anno.
 
La pre-registrazione delle sostanze permette alle imprese di continuare a produrre o importare le sostanze già in commercio fino alle scadenze sopra indicate.
Le informazioni raccolte attraverso la pre-registrazione facilitano inoltre la condivisione dei dati e la suddivisione dei costi, tra produttori e importatori, per la successiva registrazione delle sostanze.
 
Qualora un’azienda non effettui la registrazione preliminare di una sostanza prodotta o importata in quantitativi superiori ad 1 tonnellata l’anno, è tenuta a presentare improrogabilmente i dati per la registrazione dopo il 1° dicembre 2008.
Le aziende non potranno quindi beneficiare delle scadenze differite relative agli obblighi di registrazione, se non avranno effettuato entro il 1° dicembre 2008 la pre-registrazione.
In caso di incertezza sugli obblighi di registrazione, conviene sempre pre-registrare la sostanza.
 
Come effettuare la registrazione preliminare
La registrazione preliminare si può effettuare:
online attraverso il portale dell’Agenzia (REACH-IT), a partire dal 1° giugno 2008, inserendo direttamente le informazioni richieste per ciascuna sostanza, oppure
- compilando il formato elettronico
 
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce un punto unico di accesso per le informazioni sul regolamento REACH (alcune delle quali in lingua italiana) e un sito specifico dedicato alla pre-registrazione delle sostanze, contenente informazioni pratiche e manuali per l’utente (http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp).
 
Maggiori e dettagliate informazioni sulla pre-registrazione sono reperibili, in lingua italiana, nel documento Guida “Iter pratico di Pre-registrazione” disponibile sul sito del Ministero della salute:
 
Altre informazioni sono reperibili nel portale del Ministero dello sviluppo economico dedicato alle attività di Help-Desk sul regolamento REACH (http://www.helpdesk-reach.it/) e sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it/ (argomenti chiave: REACH).


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