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I quesiti sul decreto 81/08: RSPP e comunicazione del nominativo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

14/05/2008

È ancora obbligatoria la comunicazione del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza? Una richiesta di un lettore di PuntoSicuro circa una differenza riscontrata tra il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e il decreto legislativo 626/94.

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Un lettore di PuntoSicuro, professionista nel settore della sicurezza sul lavoro, ci ha consultato per un quesito circa l'articolo del decreto legislativo 626/94 che stabilisce la comunicazione obbligatoria del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza e che non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro:
 
“Sono un professionista che si occupa di sicurezza sul lavoro, e chiedo a Voi notizie della sparizione di un comma dell'ex-626”.
 
 
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L’articolo in questione del D.Lgs 626/94è l’art. 8 comma 11, che recita testualmente:
 
“11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.”
 
Data l’importanza dell’argomento abbiamo ritenuto opportuno consultare l’avvocato Rolando Dubini, avvocato specializzato in diritto penale del lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.
 
L’avvocato ha risposto confermando la sparizione dell’articolo in questione, comunicandoci però che l’argomento viene trattato nell’articolo 28 del nuovo decreto n. 81 in cui è riportato  l'obbligo penalmente sanzionato di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nome dell'RSPP in carica.
 

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Riportiamo il testo dell’articolo 28:
 
“Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.”
 

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Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
14/05/2008 (09:35)
Vista l'importanza che il Governo ha voluto dare a questo nuovo Decreto mi sarei aspettato che i punti " buoni ed importanti " della vecchia normativa fossero mantenuti. La comunicazione all'ASL ed Ispettorato ritengo fosse uno di quelli, importante anche per gli organi di controllo onde verificare l'effettiva nomina del RSPP.
Io spererei in una circolare che aggiorni il punto ripristinando quanto era indicato prima nel D.Lgs 626.
Rispondi Autore: Eliana - likes: 0
14/05/2008 (10:27)
La comunicazione agli organi di vigilanza è sempre stata una mera formalità, indicarlo nel documento di valutazione dei rischi e permettere agli organi di vigilanza di verificare la veridicità di quanto affermato al momento necessario lo trovo molto più utile, anche perché l'RSPP può cambiare, soprattutto se esterno. Credo che così si vada più veloci e il risultato dovrebbe essere migliore.
Rispondi Autore: Otis - likes: 0
14/05/2008 (19:47)
Io credo che in questo modo perda di ufficialità una carica così importante. Il fatto di dichiarare all'Ispettorato o alla ASL il nominativo e si attestino, soprattutto i compiti, la durata dell'incarico e il curriculum professionale, imponeva al DDL di assumersi una precisa responsabilità, quella di una scelta oculata del suo collaboratore. Con tutto ciò che ne consegue in termini di organizzazione del SPP. Questa linea soft non la condivido. Tra l'altro, l'RSPP dovrebbe possedere anche adeguate capacità di organizzazione del lavoro, leadership e capacità di comunicazione. Oltre ad essere "di gradimento" del DDL.
Ma le ASl cosa ne pensano? Dai lavori preparatori si riesce a capire quale è stato l'intento del legislatore?
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0
15/05/2008 (18:42)
Quante sono quelle istituzioni che controllano i curricula e gli attestati dei RSPP? Io parlo per esperienza personale, il mio datore di lavoro da circa tre mesi non provvede alla mia formazione relativa alla funzione di rspp (cantieri) codice ateco 3, io sono in possesso del codice ateco 9, nonostante le reiterate richieste e informandolo che la mia funzione e decaduta dal 14 febbraio scorso coma D.lgs. 195/03 oltre alle sanzioni a suo carico, sapete cosa mi ha RISPOSTO intanto nessuno controlla se il tuo attestato è il 9 anziche il 3. Mi sono dovuto cautelare autodenunciandomi (questa è l'italia) NON CI SONO CONTROLLI E QUEI POCHI SONO TELEFONATI PROVATO IN PRIMA PERSONA..., a ancora svolgo il ruolo di RSPP fino a quando????
Rispondi Autore: otis - likes: 0
15/05/2008 (20:56)
Rispondo a Massimo. Secondo me fino a quando ritieni di poterlo fare in scienza e coscienza! Secondo me, in questo lavoro, l'etica ha un impatto fondamentale. Thyssenkrupp ne è un esempio: l'azienda ha deciso di dismettere il sito...e non spende 900 euro per la sicurezza di un reparto. I nostri colleghi, lavoratori, possono morire a causa nostra. E non parlo di responsabilità giuridiche, parlo di persone che devono operare per convincere i propri interlocutori sulle azioni da compiere, trovando gli argomenti più adatti. Io non accetterei mai di essere uno "yes man"...I problemi vanno risolti, è certo. La nostra creatività può aiutarci a trovare la strada. Un pò controcorrente? no: altrimenti la "tutela della salute e della sicurezza" nostri e dei nostri colleghi, non si fa.
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0
18/05/2008 (09:44)
A Otis, condivido a pieno la tua tesi, e ti aggiorno. Insieme al Dirigente capo dello SPRESAL della Asl di appartenenza, ho organizzato una ispezione c/o un cantiere con l'ausilio dei CC ed hanno preso tutti i documenti compresa la mia nomina e attestati e in contemporanea ho inviato una mia comunicazione alla Asl con allegato tutte le richieste di formazione e le informative di legge, attendo sviluppi. Inoltre ti assicuro che non sono un "yes man" io nasco come RLS i corsi di formazione e gli attestati di RLS me li sono pagati e dal 1994 che seguo le problematiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è sono un appassionato della materia. Sicuramente verranno a conoscenza del mio esposto e ti assicuro che a novembre scade il mio contratto mi troverò sicuramente a spasso.... ma ricordati che con me o senza di me certi imprenditori continueranno ad esistere perchè sanno che tutti hanno un prezzo TUTTI.
Sai cosa mi dicono i preposti in cantiere, tengo famiglia ... sai cosa significa se non ti adegui vai a casa.
Un saluto
Rispondi Autore: Otis - likes: 0
21/05/2008 (19:59)
A Massimo: sai cosa penso? Hai fatto bene. E ai preposti in cantiere, al loro "tengo famiglia", sarebbe bello rispondere che la loro famiglia non vuole piangerli. Che li vuole vivi e sani. Perchè anche rimanere invalido è di peso per le famiglie. E quando sei invalido, se non hai buoni avvocati non ci fai gran che...e il posto di lavoro lo perdi lo stesso.Per cui, loro devono cominciare a lavorare chiedendo che vengano rispettati i loro diritti...e quelli dei lavoratori di cui sono responsabili. Questa è la teoria...Alle volte basta poco. Ad esempio, io spero che oltre al non assolvimento di un obbligo formale, il DDL abbia messo in sicurezza il cantiere e i suoi lavoratori...
Sono felice che tu sia appassionato della materia e che tu non sia "uno di loro"...Fammi sapere come va...credo che con la buona volontà il tuo DDL si ravvederà...Perchè perdere una persona con dei principi? Il suo business può acquistare maggiore prestigio.... Un saluto anche a te.
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0
19/06/2008 (19:18)
A Otis: Vuoi sapere come è andata a finire la mia storia. Sono venuti gli ispettori ASL hanno ravvisato l'inadempienza sulla mia mancata formazione, ed è scattata la sanzione pecuniaria per il datore di lavoro. Subito dopo sono stato destituito dal mio incarico. Ora sto subendo un mobbing pazzesco, stanno cercando di mettermi in condizione di andarmene, stò facendo di tutto di più. Mi sono iscritto ad un sindacato per farmi tutelare.... Io proprio io mobbizzato, dopo tanti seminari e ore di studio su come affrontare il problema in azienda .... ne sono vittima.
Rispondi Autore: antonino - likes: 0
19/01/2009 (22:11)
vorrei porre un quesito: durante un controllo eseguito nel mese di gennaio 2009 effettuato dagli organi competenti a causa di un infortunio avvenuto il 20/11/08 è stato accertato che non avevo fatto la trasmissione del nomonativo del RSSP ai sensi del D.Lvo 626/94. Vorrei sapere la norma che mi devono applicare per la sanzione. Visto che il lavoratore era stato assunto prima dell'entrata in vigore del T.u. 81/08.
Grazie

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