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Nuovo elenco delle malattie professionali che comportano la denuncia obbligatoria

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

26/03/2008

Pubblicato l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di origine lavorativa per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del medico competente.

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È stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 2008 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.”
 
L’ultimo aggiornamento dell’elenco delle malattie risaliva al decreto ministeriale 27 aprile 2004, che a sua volta aggiornava l'elenco approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.
 
Ricordiamo che la denuncia obbligatoria del medico competente, nel caso accerti una malattia professionale che rientra tra quelle elencate nel decreto ministeriale, è sancita dall’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
 
“È obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale”.

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La principale modifica del nuovo elenco riguarda i tumori professionali, “la cui indicazione è stata ricondotta nel solo gruppo 6 delle liste I, II, III, eliminandone la citazione dalle voci di agenti cui sono correlate anche altre malattie nei gruppi da 1 a 5”, modifica suggerita dalla Commissione scientifica che “ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del gruppo dei tumori professionali in quanto patologie emergenti in termini di incidenza e prevalenza”.
 
L'elenco è costituito dalla lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e dalla lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile.
 


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