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Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: “peggioramenti sulla sicurezza delle macchine”

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Attrezzature e macchine

13/03/2008

La pubblicazione dell’articolo di Rolando Dubini “uso delle attrezzature di lavoro: sicurezza con inganni” ha suscitato numerose opinioni espresse dai lettori alla redazione. La replica di Rolando Dubini.

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La pubblicazione ieri dell’articolo di Rolando Dubini “Testo unico, uso delle attrezzature di lavoro: sicurezza con inganni” in cui si evidenziava come la sezione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro dedicata all’uso delle attrezzature di lavoro “è inaccettabile perché vengono meno i requisiti minimi di sicurezza e di salute”, ha suscitato numerose opinioni espresse dai lettori alla redazione.
 
Riportiamo alcuni stralci di due di queste opinioni e di seguito pubblichiamo la risposta dell’avvocato Dubini.
 
 
“Sono un lettore assiduo oramai da diversi anni del quotidiano Punto sicuro che in molti casi ho ritenuto molto utile per poter svolgere in modo corretto ed aggiornato il mio lavoro di consulente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Questa mattina però leggendo un articolo dell’ Avvocato Dubini il cui titolo è riportato in oggetto, ho riscontrato un tono polemico che tutto sommato secondo il mio modesto parere non ha nessun motivo fondato.
 
E'  pur vero che gli articoli 69 e seguenti del “Testo Unico” in materia di attrezzature di lavoro sono ridotti all’osso rispetto a quanto siamo abituati a vedere dagli artt. 35 36 del D.Lgs 626/94, ma è anche vero che gli articoli del “nuovo” testo rimandano ad altrettanti allegati che leggendoli (e per questo li ho allegati alla presente mail) chiariscono e ampliano i concetti dando delle precise prescrizioni, senza trascurare alcun aspetto sull’uso delle attrezzature.
 
Inoltre lo stesso art. 70 prescrive che le attrezzature devono essere conformi alle direttive comunitarie di prodotto, direttive europee recepite da disposizioni legislative italiane.”
 
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“In merito all'articolo "Testo unico, uso delle attrezzature di lavoro: “sicurezza con inganni”, consiglio, sia a Voi, sia all'avv.to R. Dubini, di vedere in dettaglio l'allegato V del testo unico, "Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione".
Con estrema cautela credo che i requisiti tecnici, ALCUNI ANCHE COMPLETAMENTE NUOVI, siano inseriti nello stesso allegato.”
 
 
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La risposta dell’avvocato Dubini.
 
1. L’articolo 35, comma 3, lettera C bis del decreto legislativo 626/94 prevedeva l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi delle attrezzature anche in relazione ai sistemi di comando tanto per le macchine marcate CE, tanto per quelle macchine antecedenti l’obbligo della marcatura.
Il testo unico 2008 sulla sicurezza sul lavoro peggiora la situazione perché tale obbligo, secondo l’allegato V, parte I, paragrafo 2.1 è oggi limitato solamente alle macchine prive di marcatura CE (antecedenti il 21 settembre 1996) e non è più sanzionato né penalmente né amministrativamente.
 
2. Vi è una drastica depenalizzazione perché gran parte degli obblighi degli allegati V e VI del Testo Unico 2008 sono oggi puniti solamente con sanzioni amministrative, mentre nei decreti 626/94 e 547/55 tutti questi obblighi erano sanzionati penalmente, con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
 
3. Occorre anche rimarcare che il nuovo testo unico, limitando l’obbligo di conformità alle sole direttive di prodotto, intenzionalmente ignora le direttive sociali, finalizzate a tutelare i lavoratori, privilegiando gli interessi dei fabbricanti a scapito degli utilizzatori (datori di lavoro e/o lavoratori).
 
4. Infine, il Ministro della giustizia Scotti, presentando il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, ha evidenziato la drastica riduzione delle sanzioni penali da 1600 a 600: evidentemente qualche obbligo preesistente deve necessariamente essere scomparso.
 
Avvocato Rolando Dubini.
 
 
 
 


 

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