Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

RSPP nelle scuole: quali obblighi?

Chi può assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado? A quale obbligo formativo si deve attenere? Un chiarimento a cura dell’ingegner Vincenza Randazzo.

Pubblicità
 
 
Premessa a cura della redazione.
In questo periodo di scadenze per i corsi RSPP ci sono pervenute molte richieste di informazioni rispetto agli obblighi all'interno delle scuole.
Abbiamo chiesto ad un esperto del settore, l'ing. Vincenza Randazzo, componente del Consiglio Direttivo di Aifos, chiarimenti in merito alla situazione specifica.
 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. A cura di Vincenza Randazzo.
 
Il Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro - designa, nell'ambito del personale in servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso d’idonei e certificati requisiti previsti dalla legge semprechè non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.
 
Il Dirigente Scolastico  che intende assumere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro, sia in aula che on-line e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
 
Nel caso in cui il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio, quest’ultimo può essere individuato tra le seguenti categorie:
a)                             personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b)                             personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c)                             personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
 
 


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----




 


Le capacità ed i requisiti professionali del responsabile del  servizio di prevenzione e protezione (interno o esterno) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
 
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo precedente, é necessario che il Responsabile del SPP debba essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
 
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi (PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14/2/2006) Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407).
 
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
 
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
 
Per un approfondimento si veda anche:
 
 
Riferimenti normativi
- Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 (Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98)
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni
 
- Circolare Ministeriale Ministero Della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1999 n. 119 Decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative
 
 



Creative Commons License
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: temmao - likes: 0
11/02/2008 (08:41)
E'sempre un piacere leggere gli approfonditi e precisi commenti dell'Ing. Randazzo su PuntoSicuro.
La scuola italiana ha bisogno di linee di indirizzo sulla sicurezza!
Rispondi Autore: poma rosanna - likes: 0
11/10/2014 (12:53:14)
Gentile Ingegnere. Sono una docente che ha fatto a scuola un corso teorico di dodici ore e sono responsabile di plesso . La dirigente può designarmi come rspp non avendo io le competenze e soprattutto non avendo dato la disponibilità in quanto pressata da mille altri impegni scolastici . Oltretutto non ho mai fatto corsi pratici ,tipo la vecchia 626. Mi ritengo incompetente. Come potrei risolvere questo dilemma? Grazie
Rispondi Autore: vincenzo alaimo - likes: 0
18/11/2014 (00:40:55)
per fare l'RSPP in una scuola è sufficiente solo il modulo c? sono un ingegnere civile laureato nel 1990, oggi ho saputo che devo frequentare anche il modulo B (SIAMO NEL 2014), temporalmente allora è più opprtuno fare prima il B e poi il C
grazie a chi mi risponderà
Rispondi Autore: Benedetto - likes: 0
28/04/2020 (11:49:21)
Volevo chiedere , se l'aggiornamento delle planimetrie del piano di emergenza , devi vari locali dell'Istituto la scuola può richiederlo agli uffici di edilizia pubblica, così sgravando RSPP . Grazie.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!