Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Colorante alimentare vietato dall’UE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza alimentare, HACCP

29/08/2007

Il provvedimento è stato emesso in seguito ad un parere dell’EFSA che evidenziava la pericolosità del colorante E 128 rosso 2G . Pubblicato in GUCE.

Pubblicità
google_ad_client
 
A pochi giorni dalla pubblicazione del parere dell’Autorità europea europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla pericolosità del colorante alimentare E 128 rosso 2G, la Commissione europea ha emesso un provvedimento, già in vigore, che ne sospende l'impiego nei prodotti alimentari nonché l'immissione in commercio e l'importazione di prodotti alimentari che lo contengono.
 
Prima dell’entrata in vigore del  “Regolamento (CE) N. 884/2007 della Commissione del 26 luglio 2007 sulle misure di emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 Rosso 2G”, questo additivo alimentare poteva essere utilizzato nei breakfast sausages (salsicce da colazione) con un contenuto di cereali non inferiore al 6% e nella carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4%.

Il colorante ora non può essere più utilizzato nei prodotti alimentari prodotti nell'UE o importati.
l regolamento ha previsto tuttavia periodi transitori per i breakfast sausages e la carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G già in commercio e per le partite spedite dai paesi terzi verso la Comunità, prima dell’entrata in vigore del regolamento (28 luglio 2007).
 
Precisamente:  i breakfast sausages e la carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G immessi sul mercato conformemente alla direttiva 94/36/CE prima della data di entrata in vigore del regolamento possono essere commercializzati fino alla data limite per il consumo o alla data di durabilità minima.
Mentre il divieto di importazione  non si applica alle partite di breakfast sausages e di carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in fase di trasporto verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento.
 
Il testo integrale del regolamento è consultabile qui.
Pubblicità
google_ad_client

Creative Commons License
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!