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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

07/10/2005

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 232 del 5 ottobre 2005 una nuova regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Questa nuova regola riguarda i vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti in caso di modifiche sostanziali.

Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento dellefermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte dipiano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, seeseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttividiversi da quelli esistenti;

Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio vengono stabilite norme ben precise sulla realizzazione dei vani in modo da:

- minimizzare le cause d’incendio;

- limitare i danni alle persone ed alle cose;

- limitare danni all’edificio ed ai locali serviti;

- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite con questa nuova regola tecnica.

Viene data una nuova definizione di “ascensori” e vengono stabilite norme per gli “ascensori antincendio” e per i “montalettighe utilizzabili in caso di incendio”.

Nelle norme tecniche allegate al nuovo decreto si ritrovano precise direttive per le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
Viene fatta una distinzione in tre tipi di impianti di sollevamento sulla base delle pareti del vano.

Vengono quindi individuati impianti di sollevamento in vano aperto, in vano protetto e in vano a prova di fumo e per tutti tre i casi vengono individuati precisi requisiti tecnici che devono essere soddisfatti.

Vengono esaminate anche altre specifiche tecniche inerenti:

- gli accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro;

- l’aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario;

- misure di protezione attiva;

- vani di corsa per ascensori antincendio;

- vani di corsa per ascensore di soccorso

- norme di esercizio.

Fonte: www.ambiente.it
Il nuovo decreto (disponibile in Banca dati) entrerà in vigore il 2 febbraio 2006.

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