Formazione sulla sicurezza a scuola: dirigente scolastico e formatore
Indipendentemente dalle problematiche connesse all’emergenza COVID-19 e alla riapertura di delle attività scolastiche in presenza, è sempre importante parlare della sicurezza nella scuola. Sicurezza che, come sappiamo, dipende molto anche da una idonea formazione del personale. Per affrontare questo tema delicato pubblichiamo un contributo dal titolo “Governance della formazione sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche: ruolo del Dirigente scolastico e requisiti del formatore”, a cura di due dirigenti scolastici, Leon Zingales e Michele Di Pasquali.
Governance della formazione sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche: ruolo del Dirigente scolastico e requisiti del formatore
1. Formazione sulla sicurezza: ruolo del Dirigente scolastico per una governance efficace
In coerenza con quanto previsto nell'articolo 2, primo comma lettera b) del D.Lgs. 81/2008, al Dirigente scolastico spettano i compiti previsti dalla normativa in merito alla prevenzione infortuni ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In quest'ottica assurge ad importanza essenziale svolgere, in maniera puntuale e tempestiva, la formazione prevista ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Tale articolo esplicita i capisaldi dell'obbligo formativo, finalizzati a garantire una formazione adeguata ed idonea, il mancato assolvimento dei quali prevede pesanti sanzioni e conseguenze rilevanti anche sul piano della responsabilità civile e penale.
Sul piano civilistico, infatti, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
Sul piano della responsabilità penale la violazione degli obblighi inerenti la formazione e l'informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l'incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto.
TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Dirigente scolastico in caso di mancato assolvimento della formazione generale e specifica, in base al combinato disposto dell’Art. 37 e dell’Art. 55 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi della Legge di Stabilità n. 145/2018
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Si consideri che, ai sensi dell’Art. 55, comma 6 bis del D.Lgs. 81/2008, qualora la violazione si riferisse a più di cinque lavoratori, gli importi della sanzione sarebbero raddoppiati (triplicati se la mancata formazione riguardasse più di dieci lavoratori).
Sentenza n. 3898 Cassazione Penale, Sez. 3, 27 gennaio 2017
Si rigetta il ricorso presentato dal Datore di Lavoro condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’Art. 37, comma 1, per non aver provveduto ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Aspetti rilevanti: Non è vero che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, (malgrado che al comma 2 disponga che il contenuto di tale obbligo deve essere descritto e regolamentato da una norma secondaria individuata in un accordo da definirsi in sede di conferenza permanente Stato-Regioni) abbia una portata generale ed astratta tale da concorrere a definire la norma penale "in bianco" (ossia la fonte primaria stabilisce la sanzione e definisce il precetto in termini generali, ma poi riserva alla fonte secondaria tutti gli aspetti di carattere tecnico e specifico necessari ad integrare con sicurezza il precetto). Di conseguenza tutte le sanzioni esplicitate non necessitano di specificazioni esplicite nell’accordo Stato-Regioni. |
APPROFONDIMENTO: Cosa può fare il Dirigente se non ha soldi per la formazione?
Il Dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex Art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico. Ciò comporta che le scelte organizzative sono assoggettabili al sindacato del Giudice qualora si dovesse accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere di fronte al quale non è giustificazione plausibile invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di Bilancio o altro. In parole povere tra un reato penale (per violazione qualsivoglia del D.Lgs. 81/08) ed un improbabile segnalazione alla Corte dei Conti causa utilizzo fondi di altro capitolo di spesa, conviene sempre rischiare l’attenzione da parte della Corte dei Conti. Il principio è semplice: bisogna garantire in ogni caso il diritto alla Salute e alla Sicurezza, costituzionalmente protetto (Art. 32 della Costituzione).
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Quanto detto evidenzia la necessità del Dirigente scolastico di verificare che il formatore abbia i requisiti per essere tale.
2. Requisiti del formatore
Il Formatore della salute e sicurezza è quel professionista che deve essere in possesso di tutte quelle competenze necessarie a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal D.Lgs. n.81/08.
Malgrado il D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 2011 avessero definito l'obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore, solo con il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati delineati i criteri ed i requisiti necessari per accedere al percorso formativo, con le seguenti aree tematiche di riferimento:
- Area normativa/giuridica/organizzativa;
- Area rischi tecnici/ igienico-sanitari;
- rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008);
- rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008);
- Area relazioni/comunicazione.
Ai sensi dell’Art.2 del suddetto Decreto, è compito del Dirigente scolastico l’individuazione del Formatore che deve essere in possesso dei criteri definiti nell’Allegato al Decreto medesimo.
Requisiti per divenire Formatore ai sensi del D.I. del 6 marzo 2013 Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, non necessario per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori.
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Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore è tenuto con cadenza triennale, a partire dalla data di conseguimento della qualificazione, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D.lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Sul significato dell’avverbio “alternativamente”, è intervenuta la Commissione Interpelli con l’ Interpello 9/2015.
APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 9/2015 del 02/11/2015 - Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
In ordine all’istanza di interpello avanzata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), nella quale si chiedeva precisazione se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”, La Commissione ha chiarito che “Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.” |
APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 12/2014 del 11/07/2014 - Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Federfarma) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning, chiedendo chiarimenti su: “1. se la verifica finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datare di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il Datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il Datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni; 2. se un Datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività; 3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro Datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica.”
La Commissione ha rammentato che gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, oltre a decretare che i docenti abbiamo i requisiti indicati del Decreto del 06 marzo 2013, “danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, nei corsi di formazione previsti sia dall'Art. 37 sia dall'Art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il 'soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il Datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti, ecc.”. Al termine del percorso formativo è “necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei Preposti e dei Dirigenti e per il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. Inoltre, riguardo alla verifica finale, l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 evidenzia che “se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria”. La Commissione indica inoltre “che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell'Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il Datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge”, ossia il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013. |
Leon Zingales
Dirigente scolastico I.C. “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea (Me)
Michele Di Pasquali
Dirigente scolastico I.I.S. “Giudici Saetta e Livatino”, Ravanusa (Ag)
Bibliografia
- Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all'emergenza Covid19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- CCNL Scuola 2006/2009;
- CCNL Scuola 2016/2018;
- CCNI 19-12-2019 - "criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22";
- Sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 27/01/2017, n. 3898;
- Sentenza Cassazione penale sez. IV, 13/02/2020, n.8163;
- Sentenza Cassazione penale sez. III, 07/05/2019, n.26271;
- Accordo Stato -Regioni del 21 dicembre 2011;
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;
- Interpello n. 9/2015 del 02/11/2015 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;
- Interpello n. 12/2014 del 11/07/2014 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro.
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Rispondi Autore: Federico - likes: 0 | 13/05/2021 (10:27:36) |
Il formatore è tenuto con cadenza triennale a: -seguire corsi di aggiornamento e ecc, basta pagare e seguire un corso. - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza (CI FOSSE LAVORO ALMENO!!!!) e poi ci sono gli infortuni o i morti per mancanza di formazione e ecc. |