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RSPP, ASPP e datori di lavoro: attenzione al 14 febbraio !!!

Dopo il 14 febbraio 2007 è vietato lo svolgimento della funzione di RSPP o ASPP a chi non ha completato il percorso formativo di competenza: completato, e quindi non semplicemente “iscritto” al percorso formativo. A cura di R. Dubini.

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La data del 14 febbraio 2007 è oramai vicina. Quanti RSPP o ASPP sono in regoila con l’aggiornamento della formazione?

Ricordiamo che dopo questa data è vietato lo svolgimento della funzione di RSPP o ASPP a chi non ha completato il percorso formativo di competenza: completato, e quindi non semplicemente “iscritto” al percorso formativo.

Approfondimento legislativo a cura di Rolando Dubini tratto dalle guide di Supereva.

Atto Primo
Il decreto Legislativo 195/2003, decreto delegato, vale a dire emanato in base a legge delega del parlamento nazionale stabilisce, all'articolo 3 sottoriportato, una fase transitoria, che consente di "svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni" "Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2," ovvero i corsi previsti dall'articolo 8 bis del d. lgs n. 626/94.

Occorre rilevare che il D.Lgs. n. 195/2003 è norma primaria, inderogabile, presupposto per l'applicazione delle sanzioni penali del D.Lgs. n. 626/94, espressione dei principi fondamentali in materia di sicurezza di cui all'articolo 117 della costituzione (il quale dispone che "la determinazione dei principi fondamentali" [è] "riservata alla legislazione dello Stato"), e in quanto tale non può subire modifiche di alcun genere da provvedimenti regionali di qualunque tipo, ma solo, eventualmente, da altra norma di pari livello costituzionale.

Dunque quando verranno istituiti i corsi cesserà la fase transitoria, e diventerà condizione obbligata lo svolgimento della svolgere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione la frequenza dei corsi citati.

Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

Atto Secondo
L'articolo 8 del D. Lgs. n. 626/94, come modificato dal D. Lgs. n. 195/2003, impone al datore di lavoro di nominare solamente Rspp e aspp in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 bis. La nomina di soggetti privi di tali requisiti, equivalente alla mancata nomina del Rspp, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549 a 4131 (art. 89 del D. Lgs. n. 626/94).
Dopo l'istituzione dei corsi di cui all'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94 non sarà possibile al datore di lavoro nominare rspp e assp che non siano in possesso dei cdue requisiti previsti (titolo di studio e "possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione", possesso di attestato, non di dichiarazione di iscrizione ai corsi, ma completamento degli stessi, perchè l'iscrizione NON e' un requisito professionale, il requisito è il completamento dei corsi previsti)

Decreto legislativo del 19 Settembre 1994 numero 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n° 265, Supplemento Ordinario n. 141 - 12 Novembre 1994

Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Art. 8-bis
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
omissis

Atto terzo
L'accordo Governo Regioni del 26 gennaio 2006, quale atto subordinato al decreto, non può far altro che prendere atto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 195/2003 e confermare che con l'attivazione dei corsi, che è ipso iure prevista per la data del 14 febbraio 2007, un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, viene meno la disciplina transitoria del D. Lgs. n. 195/2003, articolo 3, ed acquista piena efficacia l'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, che resta la regola definitiva.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006
Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006)

1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi
Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

Atto quarto
Le cosiddetta "linee interpretative" pubblicate in gazzetta ufficiale il 7 dicembre 2007 non intervengono sulla fine della fase transitoria, ne avrebbero potuto farlo contrastando eventualmente una norma di grado inferiore [anche se l'improvvida intenzione era questa, in una prima bozza era scritto che "tali percorsi dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 14/2/2008", ma tale "interpretazione" illegittima è poi stata eliminata dal testo definitivo perché in contrasto con la norma di grado superiore, il D. lGs. n. 195/2003, che porta come fine della fase transitoria la data di cui all'accordo 26 gennaio 2006, ovvero il 14 febbraio 2007)., e dunque la fase transitoria finisce il 14 febbraio 2007, dopo tale data è, per legge, vietato nominare un rspp che non abbia completato il percorso formativo di competenza (se di nomina antecedente il 14 febbraio 2003 i moduli c e di aggiornamento, o b, se di nomina successiva al 14 febbraio 2003 tutti i moduli di competenza, A, B e C ), mentre chi viene nominato rspp senza averne i requisiti non può svolgere la funzione.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635). (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2006)
Punto 1.1 Termine di attivazione dei corsi formativi
Per la fase transitoria prevista dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs 195/03, viene adottata come interpretazione del concetto di "attivazione dei percorsi formativi" quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dell’intervento formativo. Pertanto entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell’Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dei percorsi formativi.

Taluni hanno interpretato il termine attivazione come possibilità per il futuro rspp e aspp di attivarsi semplicemente con l'iscrizione ad un corso da svolgere in futuro, e alcuni organi di vigilanza, con le solite prassi amministrative di dubbia legittimità, hanno avallato tale possibilità. V'è da dire che a parte l'ipotizzabile omissione di atti d'ufficio a carico dell'UPG che non persegue i reati, dal punto di vista del datore di lavoro l'esistenza di un atto dell'organo di vigilanza che autorizza tale prassi illegittima potrebbe forse vale in giudizio come errore inevitabile della legge penale, e quindi come causa di non punibilità.

Però tutto questo cervellotico tentativo di aggiramento della norma inderogabile nasce da un equivoco di fondo, il termine "attivazione" non è in nessun caso e in nessuna accezione possibile riferito al futuro rspp o aspp, ma è una disposizione ordinatoria che le regioni danno a loro stesse affinché predispongano le procedure di accreditamento, di certificazione e di verbalizzazione dei corsi medesimi. Attivazione è un termine del diritto amministrativo che riguarda l'amministrazione medesima, in nessun caso i privati!

 

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