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La qualità della formazione alla sicurezza parte dai banchi di scuola

La qualità della formazione alla sicurezza parte dai banchi di scuola

Un intervento sul ruolo strategico della formazione a partire dai banchi di scuola e sul ruolo della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità. Le novità dell’Accordo del 7 luglio e le novità dei piani di prevenzione nazionali e regionali.

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Bologna, 4 Set – “Garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e “contrastare sul territorio l’organizzazione di corsi erogati da soggetti formatori che propongono un’offerta formativa non rispondente alla normativa vigente”.

 

Sono due importanti necessità, più volte ribadite anche dagli articoli e interviste di PuntoSicuro sul tema della qualità della formazione, che sono state ricordate in un intervento al convegno “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella formazione scolastica e nell’alternanza scuola-lavoro” che si è tenuto a Bologna, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, il 19 ottobre 2016.




A parlarne - con riferimento ai piani nazionali e regionali di prevenzione e con la convinzione che la qualità della formazione parta anche dalla scuola – è l’intervento “Il ruolo strategico della formazione a partire dai banchi di scuola e il ruolo della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità. Esperienze nella Regione Sicilia”, a cura di Antonio Leonardi (componente del Coordinamento tecnico delle Regioni e della Commissione Consultiva Permanente).

 

Il relatore ricorda innanzitutto alcune criticità della formazione al “tempo della crisi”, ad esempio ricorda la “necessità di semplificazione della formazione”, l’importanza di una formazione non ripetitiva, dove la qualità venga prima della quantità, con un efficace controllo e vigilanza sulla formazione erogata.

 

E se la creazione di una cultura della salute e della sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola, la scuola ha in primo luogo:

- la “responsabilità diretta di garantire la sicurezza degli studenti nell’ambito dell’istruzione (in particolare nella formazione professionale e tecnica);

- responsabilità indiretta di preparare gli studenti alla vita futura, aiutandoli a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria e altrui”.

E occorre, in questo senso, un “lavoro interdisciplinare che integri le tematiche di sicurezza e della salute nei percorsi d’istruzione e di cittadinanza attiva”.

 

Dunque il ruolo strategico della formazione passa attraverso il necessario “sostegno a programmi di integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”. E si ricordano, da questo punto di vista, gli strumenti relativi al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018, all’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 e alle azioni e piani di prevenzione regionali.    

 

Ad esempio riguardo al PNP 2014-2018 si ricordano alcuni obiettivi centrali:

- “coinvolgimento dell’istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori;

- rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico;

- il sostegno a programmi di integrazione della SSL nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, valorizzando modelli di apprendimento di conoscenze e di acquisizione di competenze e abilità, realizzando già sui banchi di scuola la formazione generale del lavoratore ex art. 37”.

 

In merito poi al nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – un accordo che porta in realtà sensibili modifiche nella formazione di molti soggetti protagonisti della gestione della sicurezza - l’intervento ricorda vari aspetti a partire dalle novità relative ai soggetti formatori;  novità che mostrano la “disposizione del legislatore nel considerare la formazione nei confronti degli studenti”.

 

Riprendiamo a questo proposito quanto indicato dall’accordo sui soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco perle Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; Formez; SNA (Scuola Nazionale del l’Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.  

 

Sempre riguardo al nuovo Accordo Stato Regioni (ASR 2016) si ricordano poi altri aspetti e novità, come il fatto che costituisce titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C), relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), “il possesso:

a) di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo

b) l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo”.

Il tutto in analogia con quanto già previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, comma 4.

 

Riguardo all’Accorso Stato Regioni l’intervento si sofferma poi sui requisiti dei docenti, ad esempio con riferimento ai requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, sul sistema dei crediti formativi tra percorsi formativi equivalenti e sulle importanti “indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi” (Allegato IV).

A questo proposito si ricorda che un progetto formativo deve “rispondere ad una serie di requisiti quali:

- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;

- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;

- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale”.

 

Dopo aver rimandato alla lettura delle slide dell’intervento, continuiamo questa breve presentazione segnalando che il relatore si sofferma poi sui piani regionali di prevenzione con riferimento alla Regione siciliana dove negli ultimi anni è attiva una collaborazione tra:

- Assessorato Regionale alla salute della Regione Sicilia;

- AASSPP Siciliane;

- Ufficio Scolastico Regionale finalizzata alla promozione della cultura della salute e sicurezza nell’”ambiente scuola” e della informazione e formazione specifica sia dei docenti che degli studenti”.   

 

Si fa anche riferimento ad uno specifico progetto, dal titolo “Sicilia in… Sicurezza” e ci si sofferma, in conclusione, su altro aspetto importante relativo alla formazione: il ruolo strategico della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità.      

 

A questo proposito si ricorda il punto 12.12 dell’ASR 2016 relativo al “monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati”.

Dove si indica che con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia  formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto  della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

 

E l’intervento si sofferma, infine, anche sulle linee operative del “monitoraggio e controllo sugli adempimenti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” nella Regione Sicilia e sugli obiettivi, che abbiamo utilizzato per introdurre l’articolo, di garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace contrastando le offerte formative non rispondenti alla normativa vigente.  

 

 

Il ruolo strategico della formazione a partire dai banchi di scuola e il ruolo della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità. Esperienze nella Regione Sicilia”, a cura di Antonio Leonardi (componente del Coordinamento tecnico delle Regioni e della Commissione Consultiva Permanente), intervento al convegno " Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella formazione scolastica e nell’alternanza scuola-lavoro” (formato PDF, 4.77 MB).

 

 

Tiziano Menduto



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